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ottaviano

Canna fumaria: distanze legali

Buona serata a tutti i componenti il Forum.Il mio quesito, se non raro è sicuramente originale: in un ciondominio che amministro una condomina titolare di U.I. al p.t. (negozio pane e dolciumi) vuole installare una canna fumaria in una ristretta rientranza (52x57 cm.)venutasi a creare in una delle facciate esterne in seguito a costruzione nuovo edificio aderente e quindi confinante al nostro. Ho spiegato alla medesima che uno dei punti fondamentali per poter collocare una c.f. è il rispetto della distanza di 75 cm. da finestra o sporto balconi dei vicini condomini., oltre a tutti gli altri requisiti richiesti dall'art.1102 c.c. , soprattutto al "parimenti uso" , del quale spazio verrebbe preclusa per sempre la possibilità agli altri condomini. Ora, per quanto riguarda le distanze, per le U.I. del caseggiato amministrato non ci sono problemi. Ci sono però per i balconi del nuovo edificio i quali hanno uno sporto di soli 57 cm. e quindi l'eventuale c.f. andrebbe a precludere parte della loro vista in modo obliquo. Inoltre andrebbe anche a interessare, in appoggio, il loro muro/sporto. Si domanda: la distanza imposta dall'art. 906 c.c è ugualmente valida, nel senso che deve essere rispettata sempre, anche fra due edifici confinanti?

Considerazione personale: credo che, sempre che i 4 titolari delle U.I. diano l'assenso unanime per l'appoggio, si verrebbe a costituire una sorta di servitù ai danni di quelle U.I.. la quale, in futuro, potrebbe diventare un impedimento all'eventuale vendita dell'immobile. In questo caso, per assurdo, potrebbero venire richiesti danni per mancata vendita? In caso affermativo, chi sarebbe obbligato a pagare, l'amministratore e tutti i condomini per aver consentito l'installazione della c,f. sui muri perimetrali in una area insufficiente e non rispondente ai canoni legali delle distanze? Ringrazio chiunque mi chiarirà la situazione. Saluti a tutti

Spero che qualcuno di buona volontà mi dia una risposta esauriente in breve tempo perché la condomina, assai vivace e intraprendente, è caparbiamente intenzionata a far valere quanto recitato dall'art. 1102 c.c. comma 1. Gli altri requisiti, secondo lei, hanno poca importanza. Saluto tutti.

Le distanze nel condominio devono rispettare il Codice, ancor più le distanze tra due edifici diversi.

 

Comunque per questa decisione deve essere interessata l'assemblea condominiale che delibererà con le maggioranze previste.

 

Come sempre, qui trovi precisi riferimenti sulle canne fumarie:

 

http://condomini.altervista.org/CanneFumarie.htm

 

Come sempre, qui trovi riferimenti sul rispetto delle distanze:

 

http://condomini.altervista.org/distanze.htm

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