#1 Inviato 7 Gennaio, 2023 Buongiorno a tutti come tanti condomini, abbiamo un ascensore del secolo scorso, del 1960 circa, con queste caratteristiche: apertura sul piano con unica anta in legno : lo spazio max dell'intelaiatura (che appoggia su lastre di marmo) è di 72,5 cm, la porta è larga solo 65cm ma la luce-netta dell'entrata (parte esterna) è di soli 61cm la cabina internamente è di 105 x 83 cm le ante interne a battente, sono imperniate su apertura di 60cm, quando entrambi aperte la luce-netta non supera i 51cm la normativa per installazione nuovi ascensori, prevede misure molto diverse per utilizzare detrazione 75% e migliorare l'accesso di questo ascensore a quali misure di riferimento ci si può collegare per preparare un capitolato, quindi una gara ? mi spiego : il max che potremmo ottenere di apertura, dopo aver sostituito le porte interne+esterne (con scorrevoli) è di 70-72 cm volendo risparmiare, per effettuare spesa in 2 momenti diversi, potremmo sostituire la sola apertura della cabina e quindi richiedere un'apertura sino a 70cm (sempre che sia regolare avere un'apertura interna più grande di quella esterna ... e comunque presumo che la battuta dell'apertura delle porte scorrevoli interne si possa adattare ) la ditta che attualmente gestisce la manutenzione, assicura che si può aumentare lo spazio di entrata ma che non potrà produrre documentazione che assicura aggancio a legislazioni specifiche : loro provvederanno , se legge permette, ad installare quanto richiesto documentando la situazione post-opera con le eventuali dovute certificazioni
#2 Inviato 7 Gennaio, 2023 Per poter fruire del 75% di detrazione è necessario che le misure siano quelle stabilite dal DM 236 del 14 giugno 1989 Punto 8.1.12: c) L'ascensore in caso di adeguamento di edifici preesistenti, ove non sia possibile l'installazione di cabine di dimensioni superiori, può avere le seguenti caratteristiche: - cabina di dimensioni minime di 1.20 m di profondità e 0.80 m di larghezza; - porta con luce netta minima di 0.75 m posta sul lato corto; - piattaforma minima di distribuzione anteriormente alla porta della cabina di 1.40x1.40 m. Le porte di cabina e del piano devono essere del tipo a scorrimento automatico: Nel caso di adeguamento la porta di piano può essere del tipo ad anta incernierata purché dotata di sistema per l'apertura automatica Se non potete rispettare le misure sopra esposte, potete detrarre solo al 50% 1
#3 Inviato 7 Gennaio, 2023 Grazie per la completa risposta troppe misure-ascensore sono a nostro sfavore posso chiedere se una specifica misura aggiuntiva per la "rimozione di barriere architettoniche" da accorpare ad un adeguamento di alcune misure da applicare all'ascensore (come prima anticipato) possa far ricadere tutte le opere in realizzazione nell'ambito detrazione-75% ? in particolare : la realizzazione di una rampa in muratura, a norma per i disabili, che possa agevolare l'arrivo al piano dove è presente una fermata-ascensore che attualmente è possibile dopo una salita di diversi scalini tutti esterni all'edificio condominiale non ne ho riportato in precedenza perchè la realizzazione della rampa sicuramente migliorerà la fruizione (ed il valore) degli appartamenti con accesso nel piano rialzato ( o piano-terra ascensore ) mentre l'adeguamento dell'ascensore contribuirebbe anche per tutti gli altri inutile sottolineare che con un previsto miglioramento generale (della fruizione ... e del valore) si riscontrerebbero meno difficoltà, in assemblea, per approvare la spesa ... o possono esserci altre possibili soluzioni ?
#4 Inviato 7 Gennaio, 2023 L'agevolazione del 75% è tassativamente ancorata al rispetto delle misure previste dal DM 236/89; puoi escogitare cio' che vuoi che per l'ascensore devi rispettare le misure date. Punto. La rampa è detraibile, sempre a condizione che rispetti le previsioni del DM 236/89. Purtroppo così stabilisce la norma e non c'è altra via. Anche in un "mio" condomìnio è stato installato un montacarichi che non rispetta esattamente le misure previste, ha abbattuto le barriere architettoniche (le scale), ma in parte, perchè non permette l'ingresso di una carrozzina (possibile rispettando le misure del DM citato), eventualità che abbatte effettivamente le barriere, pertanto la detrazione possibile è stata solo del 50% 1
#5 Inviato 7 Gennaio, 2023 Allo stato attuale credo che questo BONUS non sia "trainante" : ogni opera detraibile al 75% deve essere prevista dal DM 236/89 Non sarebbe una cattiva idea far assorbire specifici lavori collaterali a quanto realizzato con tale bonus, ad esempio la sostituzione dei portoni condominiali con altri "ad apertura/chiusura automatica"
#6 Inviato 7 Gennaio, 2023 newbie-adm-cond dice: in particolare : la realizzazione di una rampa in muratura, a norma per i disabili, che possa agevolare l'arrivo al piano dove è presente una fermata-ascensore è facile dire facciamo una rampa! in quanto deve avere una certa pendenza, se ricordo bene dell'8% questo vuol dire che deve essere molto lunga per rispettare la percentuali. Molte rampe sono spezzate in due per fare un avanti indietro per stare dentro gli spazzi- Antonio