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luca2477

Cambio amministratore - per di più estranea al condominio e marito dell'amministratrice entrante

Buonasera in un condominio è stato cambiato l'amministratore in un'assemblea ove era presente una sola persona, per di più estranea al condominio e marito dell'amministratrice entrante, con 8 deleghe su 11 proprietari. ora un condomino mi chiede se è annullabile in quanto ha 8 deleghe anziché massimo 5 (ma sul regolamento non c'è nessun limite) e se è annullabile per evidente conflitto interesse

Il limite max di 5 deleghe vale per i condomini con piú di 20 proprietari. Se, come dici, il regolamento nulla vieta è tutto regolare. É l'amministratore che non può ricevere deleghe, il marito/moglie le puó avere. Delibera valida se con 8 deleghe rappresenta anche 500 millesimi.

Sull'argomento delle deleghe a persone di fiducia dell'amministratore ti consiglio questo approfondimento:

https://www.condominioweb.com/delibera-nulla.15187

Con un'annotazione: fintanto che la persona indicata di divenire amministratore non viene nominata, non vi sono ragioni per le quali non possa essere delegata a partecipare all'assemblea non esistendo apriori (cioè non potendosi considerare automatica) la ricorrenza di un conflitto d'interessi.

La ringrazio avv.Gallucci. il paradosso in questa assemblea è che l'amministratore entrante è l'unica candidata con le deleghe della maggioranza dei condomini.. inoltre questa amministratrice usa molto girare nei condomini a "supplicare " di farsi eleggere e a partecipare anche tramite marito alle assemblee(a mio avviso dimostrando scarso rispetto di semplici regole deontologiche)

ho letto una sentenza del tribunale di milano (Trib. Milano, 21 ottobre 2010, n. 11941) che dice:"Se da un lato è pacifico che, in difetto di espressa previsione legislativa, solo il regolamento di condominio possa limitare il numero di deleghe da attribuire in sede di adunanza in capo ad una stessa persona, dall'altro l'esercizio del diritto di delega non può comunque mai dominare sulla superiore esigenza di garantire l'effettività del dibattito e la concreta collegialità delle assemblee, nell'interesse comune dei partecipanti alla comunione, considerati nel loro complesso e singolarmente. Ne consegue che non può ritenersi legittima una delibera assembleare adottata alla presenza di un solo soggetto delegato da tutti i condomini partecipanti per delega all'assemblea"

ho letto una sentenza del tribunale di milano (Trib. Milano, 21 ottobre 2010, n. 11941) che dice:"Se da un lato è pacifico che, in difetto di espressa previsione legislativa, solo il regolamento di condominio possa limitare il numero di deleghe da attribuire in sede di adunanza in capo ad una stessa persona, dall'altro l'esercizio del diritto di delega non può comunque mai dominare sulla superiore esigenza di garantire l'effettività del dibattito e la concreta collegialità delle assemblee, nell'interesse comune dei partecipanti alla comunione, considerati nel loro complesso e singolarmente. Ne consegue che non può ritenersi legittima una delibera assembleare adottata alla presenza di un solo soggetto delegato da tutti i condomini partecipanti per delega all'assemblea"
Una sentenza non fa Legge, per cui per invalidare la nomina sarà necessario adire al Giudice iniziando dalla mediazione con l'assistenza di un legale, nei tempi e modi stabiliti dall'art 1137 cc, nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti.
ho letto una sentenza del tribunale di milano (Trib. Milano, 21 ottobre 2010, n. 11941) che dice:"Se da un lato è pacifico che, in difetto di espressa previsione legislativa, solo il regolamento di condominio possa limitare il numero di deleghe da attribuire in sede di adunanza in capo ad una stessa persona, dall'altro l'esercizio del diritto di delega non può comunque mai dominare sulla superiore esigenza di garantire l'effettività del dibattito e la concreta collegialità delle assemblee, nell'interesse comune dei partecipanti alla comunione, considerati nel loro complesso e singolarmente. Ne consegue che non può ritenersi legittima una delibera assembleare adottata alla presenza di un solo soggetto delegato da tutti i condomini partecipanti per delega all'assemblea"

Con 8 deleghe su 11 rilasciate "volontariamente" dai condòmini perderai solo tempo.

Quantunque tu riuscissi a far invalidare una delibera, l'amministratore convocherebbe una nuova assemblea facendo rilasciare agli 8 condòmini 8 deleghe a persone diverse di sua fiducia (il suo salumiere, il suo macellaio, il suo compagno di scuola....).

 

Se vuoi che l'amministratore sia sostituito devi essere tu a procurarti deleghe sufficienti a raggiungere la maggioranza degli intervenuti (6 su 11 se tutti presenti) ed almeno 500 millesimi.

Con 8 deleghe su 11 rilasciate "volontariamente" dai condòmini perderai solo tempo.
Non è detto al 100% che luca2477 perderà tempo, visto che c'è un precedente, ovvero il Giudice incaricato potrebbe pensarla alla stessa maniera ed annullare il deliberato.

Bisognerebbe andarsi a leggere il caso di specie.. ma, ahimè, la penso come Leonardo....difficilmente una pronuncia di merito potrà essere presa quale precedente tale da reinterpretare una norma chiara e, in questo caso, non violata.

Certamente il fine è elusivo...ma se le deleghe sono regolarmente rilasciate nulla si può eccepire.

Non è detto al 100% che luca2477 perderà tempo, visto che c'è un precedente, ovvero il Giudice incaricato potrebbe pensarla alla stessa maniera ed annullare il deliberato.

Io credo che sia più importante andare a chiedere ai condòmini come la pensano per davvero.

Se gli 8 condòmini hanno piena fiducia nell'amministratore, questi potrebbero anche presentarsi personalmente in assemblea, fare scena muta e votare solo la conferma dell'amministratore.

 

E' inutile cercare di cambiare la forma se non si cambia la sostanza.

Io credo che sia più importante andare a chiedere ai condòmini come la pensano per davvero.

Se gli 8 condòmini hanno piena fiducia nell'amministratore, questi potrebbero anche presentarsi personalmente in assemblea, fare scena muta e votare solo la conferma dell'amministratore.

 

E' inutile cercare di cambiare la forma se non si cambia la sostanza.

Io fossi i condomini, la farei ancora più semplice, invece di ricorrere alle vie legali che non si sa come andranno a finire, avendo la volontà di sostituire questo amministratore, richiederei una assemblea straordinaria a norma dell'art 66 Dacc con all'OdG" "nomina amministratore"

In questa sede si vedrà subito come andrà a finire.

Bisognerebbe andarsi a leggere il caso di specie.. ma, ahimè, la penso come Leonardo....
Anche io la penso allo stesso modo, tanto è vero che avevo scritto che una sentenza non fa Legge (post #6), però non metto la mano sul fuoco che non possa ripetersi.
Io fossi i condomini, la farei ancora più semplice, invece di ricorrere alle vie legali che non si sa come andranno a finire, avendo la volontà di sostituire questo amministratore, richiederei una assemblea straordinaria a norma dell'art 66 Dacc con all'OdG" "nomina amministratore"

In questa sede si vedrà subito come andrà a finire.

Forse non mi sono spiegato bene.

Luca deve prima appurare la volontà degli 8 condòmini su 11 perchè la sua sola volontà non basta.

Se quegli 8 condòmini continueranno ad avere completa fiducia nell'amministratore non sarà mai possibile revocare l'amministratore per via assembleare.

Chiedere un'assemblea con 8 condòmini a favore dell'amministratore comporterebbe solo un ulteriore costo assemblea, a vantaggio proprio dell'amministratore non gradito a Luca.

Luca potrebbe far revocare l'amministratore solo in via giudiziale ma dimostrando gravi irregolarità, prove certe alla mano.

Forse non mi sono spiegato bene.

Luca deve prima appurare la volontà degli 8 condòmini su 11 perchè la sua sola volontà non basta.

Se quegli 8 condòmini continueranno ad avere completa fiducia nell'amministratore non sarà mai possibile revocare l'amministratore per via assembleare.

Chiedere un'assemblea con 8 condòmini a favore dell'amministratore comporterebbe solo un ulteriore costo assemblea, a vantaggio proprio dell'amministratore non gradito a Luca.

Luca potrebbe far revocare l'amministratore solo in via giudiziale ma dimostrando gravi irregolarità, prove certe alla mano.

Luca ha richiamato la sentenza del tribunale di milano (Trib. Milano, 21 ottobre 2010, n. 11941), la quale afferma che non può ritenersi legittima una delibera assembleare adottata alla presenza di un solo soggetto delegato da tutti i condomini partecipanti per delega all'assemblea e da come ho capito nel suo condominio il caso si è ripetuto pressoché uguale, e vorrebbe far valere questo principio, indifferentemente da come la pensano i condomini deleganti, ma come si sa una sentenza non fa legge e per far valere questo principio (se ci riuscirà), dovrà necessariamente adire alle vie legali.

Comunque nel caso ipotetico (perchè non si sa neppure se Luca ricorrerà), e se la delibera sarà dichiarata invalida dal Giudice, i condomini, in una successiva assemblea potranno ripetere quanto era stato espresso in quell'assemblea dove c'era un solo presente di persona con 8 deleghe.

La mia richiesta è semplicemente finalizzata ad avere chiarezza sulla questione delle deleghe come nel caso da me esposto. poi saranno i condomini a constatare se l'amministratore entrante che usa questi giochetti sia bravo ed onesto oppure no e quindi provvedere successivamente a cambiarlo.

ringrazio tutti per le informazioni e i consigli

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