Vai al contenuto
Peppo71

Calcolo millesimi scale e ascensore

Buongiorno ,

vivo in un condominio composto da :

un piano garage

un piano terra con una unità più cantine

un piano primo con tre unità

un piano secondo con due unità che hanno all'interno una scala che porta al piano superiore(mansarda)

un piano terzo con solo le porte per l accesso alle due mansarde .Mansarde che si raggiungono anche con la scala interna delle due unità poste al piano secondo.

Tutti i piano vengono serviti sia da scale che ascensore .

I calcoli dei millesimi fatti all'atto dell'acquisto sulle due unità poste al secondo piano con relative mansarde e cantine (piano terra) è un calcolo unico . Nel mio caso viene specificato con T-2-3 tot 156,15 millesimi .Sono anche proprietario di due box al piano garage per un totale di 34.10 millesimi .

Sulla tabella relativa al calcolo millesimi (scala /ascensore ) mi vengono attribuiti un totale di 185,40 millesimi ( calcolo fatto per la metà sui millessimi di prorietà ,mentre l'altra metà viene conteggiata su un altezza piano pari a 3/6=250) e di conseguenza su un totale preventivo spese di 3786,00 mi è stata attribuita una quota di euro 701,92 .

Tale tabella viene utilizzata per il riparto delle spese dal 2009 .

Il problema che oggi si pone è con il nuovo proprietario dell'unità posta al piano terra il quale sostiene che i conteggi sono completamente sbagliati e non intende pagare !!!!!

Vorrei capire se i calcoli fatti sino ad oggi sono effettivamente sbagliati e se cosi fosse capire il calcolo esatto da fare .

Certi di un vostro gentile riscontro porgo cordiali saluti

Salve,

innanzitutto dovrebbe chiarirsi a quale spesa si imputa l'errato calcolo. Non tutte le spese vanno suddivise secondo la tabella proprietà. Ad esempio le spese ascensore vanno ripartite diversamente, cosi come la ripartizione della luce scale.

Quindi prima di dire se è giusta o sbagliato il calcolo bisogna capire a che spesa ci si sta riferendo, dando ovviamente per scontato che i millesimi nelle tabelle siano comunque corretti.

 

Cordiali saluti.

Infatti, il criterio per la partizione delle spese dell'ascensore va fatta secondo il criterio dell'art 1124 cc, il quale usa due diverse tabelle, la metà per millesimi di proprietà diviso per piani se hanno più u,i. per piano e l'altra per altezza piano, nel caso ci sia un piano interrato si calcola questo - 1 il piano di carico "zero" e poi i piani positivi, con una piccola differenza su questo esempio;

 

Faccio un piccolo esempio, immobile di 3 piani spese scale 1200 euro, la metà ossia 600 euro saranno divise per 3, 600/3 quindi 200.00 € a testa per i mlm

la seconda metà (altezza piano) sarà cosi suddivisa;

1+2+3 = 6

1° p 600/6 x 1 = 100,00 €

2° p 600/6 x 2 = 200,00 €

3° p 600/6 x 3 = 300,00 €

Totali;

1° piano 200 + 100 = 300,00 €

2° piano 200 + 200 = 400,00 €

3° piano 200 + 300 = 500,00 €

 

cc art. 1124. Manutenzione e sostituzione delle scale e degli ascensori

Le scale e gli ascensori sono mantenuti e sostituiti dai proprietari delle unità immobiliari a cui

servono. La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore delle singole unità

immobiliari e per l'altra metà esclusivamente in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano dal

suolo.

Al fine del concorso nella metà della spesa, che è ripartita in ragione del valore, si considerano come piani le

cantine, i palchi morti, le soffitte o camere a tetto e i lastrici solari, qualora non siano di proprietà comune.

×