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Valerio losi

Calcolo millesimi gestione spese ascensore per altezza

Buongiorno

Ho notato che in diversi forum per il calcolo dei millesimi per altezza viene utilizzata una formula in cui i millesimi sono in proporzione all' altezza dal piano di riferimento dell'ascensore e ai millesimi di proprietà per piano. L'artcolo 1124 cc dice solamente che il 50% dei millesimi deve essere calcolata in proporzione all' altezza del piano e non  anche ai millesimi di piano. Perché se così fosse l' articolo dovrebbe recitare:" il 50% dei millesimi devono essere calcolati in proporzione all'altezza di piano e in proprozione alla proprietà per piano".secondo la mia interpretazione il calcolo del 50% dei millesimi calcolati in proporzione all'altezza  devono essere suddivisi per il numero di proprietari per piano e non suddivisi in proporzione alle proprietà del piano. Cioè  tutti i proprietari per piano devono pagare in egual misura e poi il rimanente 50% viene ripartito in funzione della proprietà.

Inoltre per i condomini che hanno appartamenti su due piani con entrata solamente su un piano come deve essere compilata la tabella del 50% dei millesimi proporzionale all'altezza.Se ad esempio l'appartamento si sviluppa sul 3 e 4 piano ma l'entrata risulta al 4. Nella ripartizione per altezza comparirà solamente il 4 o dovrà considerarsi anche il 3.Chiedo a chi è  più  addentro e professionale  la risposta al quesito.

 

Valerio losi dice:

Se ad esempio l'appartamento si sviluppa sul 3 e 4 piano ma l'entrata risulta al 4. Nella ripartizione per altezza comparirà solamente il 4 o dovrà considerarsi anche il 3.Chiedo a chi è  più  addentro e professionale  la risposta al quesito.

Questo è un forum e risponde un po' chiunque vi partecipa.

Ti do la mia opinione

Cominciando dalla fine, se l'appartamento è nato su due livelli ed ha un solo accesso, si considera l'altezza del piano di accesso (nel tuo caso il quarto piano).

Se in origine aveva l'accesso da ciascun piano, si considerano le condizioni preesistenti perchè ogni azione fatta per godere in modo migliore non può danneggiare glia ltri condòmini.

 

per quanto riguarda l'articolo 1124 lo si deve coniugare con l'articolo 1123 che è il capostipite del criterio di riparto ed indica il riparto per millelsimi di proprietà.

 

Per altezza del piano dal suolo si considera l'intero piano per cui se su un piano c'è solo una unica porzione di piano (appartamento) quel 50% per millesimi di proprietà va a carico dell'unico appartamento.

Se sullo stesso piano ci sono più PORZIONI DI PIANO (appartamenti), la quota PIANO va ripartita per millesimi di proprietà tra tutte le porzioni di piano.

 

 

Valerio losi dice:

L'artcolo 1124 cc dice solamente che il 50% dei millesimi deve essere calcolata in proporzione all' altezza del piano e non  anche ai millesimi di piano.

l'art 1124 del cc recita:

"La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari e per l'altra metà esclusivamente in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo"

Tu invece dici:

Valerio losi dice:

L'artcolo 1124 cc dice solamente che il 50% dei millesimi deve essere calcolata in proporzione all' altezza del piano e non  anche ai millesimi di piano. Perché se così fosse l' articolo dovrebbe recitare:" il 50% dei millesimi devono essere calcolati in proporzione all'altezza di piano e in proprozione alla proprietà per piano".secondo la mia interpretazione il calcolo del 50% dei millesimi calcolati in proporzione all'altezza  devono essere suddivisi per il numero di proprietari per piano e non suddivisi in proporzione alle proprietà del piano. Cioè  tutti i proprietari per piano devono pagare in egual misura e poi il rimanente 50% viene ripartito in funzione della proprietà.

Devi partire da monte nell'analisi  di una tabella millesimale.

Quella che citi è una cosiddetta tabella derivata, cioè deriva dalla tabella A che a sua volta include un dato fondamentale: la superficie misurata della singola u.i.

Ciò porterà a far si che, se nello stesso piano vi siano u.i. di pari estensione ed altezza, alla fine i millesimi generali in linea di massima potrebbero risultare quasi uguali ( al netto dei famosi coeff.). Viceversa, se le superfici sono assai differenti, i  millesimi generali saranno assai dissimili. ( per es. 120 mq con 80 mq) Questo influirà notevolmente quando si andrà a calcolare la I metà della spesa citata nella norma.  Non solo: ne deriverà  che tale parametro influenzerà aritmeticamente la II metà della spesa della tabella ascensore o della scala proprio perché devi rapportare in millesimi l'altezza di piano ma tenendo conto anche dei millesimi generali. 

Non farti ingannare da quell' "esclusivamente", che, interpreto, sia alla base della tua osservazione: la norma indica che solo qual dato devi prendere in analisi e nessun'altro ai fini di una corretta assegnazione della misura proporzionale di cui parla la norma.

Circa questo:

Valerio losi dice:

Inoltre per i condomini che hanno appartamenti su due piani con entrata solamente su un piano come deve essere compilata la tabella del 50% dei millesimi proporzionale all'altezza.Se ad esempio l'appartamento si sviluppa sul 3 e 4 piano ma l'entrata risulta al 4. Nella ripartizione per altezza comparirà solamente il 4 o dovrà considerarsi anche il 3.

Non mi è mai capitato di redigere una simile tabella. E' inusuale che per accedere ai propri appartamenti si arrivi direttamente al 4 sbarco con l'ascensore saltando il 3 sbarco. In ogni caso il tecnico terrà conto dell'altezza di entrambi i piani. La norma esplicita "altezza di ciascun piano dal suolo". Non è che se ne può eliminare uno...

Modificato da GIME

Ti ringrazio leonardo 53.

In realtà io abitavo al 4,  ho comprato il 3 e ho fatto la fusione catastale e collegato con scala interna il 3, chiudendo l'entrata al 3.

Posso essere d'accordo sul discorso che avrei creato una modifica a discapito degli inquilini ma é anche vero per una questione di equità, che io non posso pagare per un ingresso del quale non usufruisco.

Se fosse nato in origine l'appartamento come 3+4 e ingresso  al 4,  per quanto riguarda il calcolo dei millesimi della parte relativa il 50% per altezza di piano la ripartizione va fatta poi per i millesimi di proprietà del 4 piano o i millesimi di proprietà  complessivi 4+3?

Un mio inquilino invece, avendo un appartamento su 2 piani ,ingresso al 5,ha aggiunto un ingresso al 6, in questo caso le tabelle di proprietà andrebbero ritoccate a suo sfavore per effetto del godimento della nuova apertura?

Grazie

 

Valerio losi dice:

Un mio inquilino invece, avendo un appartamento su 2 piani ,ingresso al 5,ha aggiunto un ingresso al 6, in questo caso le tabelle di proprietà andrebbero ritoccate a suo sfavore per effetto del godimento della nuova apertura?

L'art. 1118 dice che 

Il condomino non può sottrarsi all'obbligo di contribuire alle spese per la conservazione delle parti comuni, neanche modificando la destinazione d'uso della propria unità immobiliare

 

per cui, così come avviene per il riscaldamento centralizzato, la modifica non deve comportare aggravi di spesa agli altri me se apri una nuova porta su un piano nel quale non era previsto hai un maggior uso POTENZIALE per cui non puoi sottrarti alle spese.

 

Valerio losi dice:

In realtà io abitavo al 4,  ho comprato il 3 e ho fatto la fusione catastale e collegato con scala interna il 3, chiudendo l'entrata al 3.

Non ti varia nulla in termini di millesimi ascensore. Risulteranno a tuo nome sia quelli del 3 che del 4 piano.  Se poi hai ottenuto l'autorizzazione del condominio per chiudere l'entrata del 3, buon per te.

Valerio losi dice:

osso essere d'accordo sul discorso che avrei creato una modifica a discapito degli inquilini ma é anche vero per una questione di equità, che io non posso pagare per un ingresso del quale non usufruisco.

Ma non puoi esimerti dal pagare una spesa che riguarda impianti o parti comuni. Ascensore e scala lo sono.

Valerio losi dice:

Se fosse nato in origine l'appartamento come 3+4 e ingresso  al 4,  per quanto riguarda il calcolo dei millesimi della parte relativa il 50% per altezza di piano la ripartizione va fatta poi per i millesimi di proprietà del 4 piano o i millesimi di proprietà  complessivi 4+3?

Complessivi, proprio per il ragionamento che ho fatto

 

Valerio losi dice:

Un mio inquilino invece, avendo un appartamento su 2 piani ,ingresso al 5,ha aggiunto un ingresso al 6, in questo caso le tabelle di proprietà andrebbero ritoccate a suo sfavore per effetto del godimento della nuova apertura?

No. Resta invariata E anche quelle derivate ( la tab. scala in primis) perché non si  rientra nei casi di cui all'art. 69 dacc:

"I valori proporzionali delle singole unità immobiliari espressi nella tabella millesimale di cui all'articolo 68 possono essere rettificati o modificati all'unanimità. Tali valori possono essere rettificati o modificati, anche nell'interesse di un solo condomino, con la maggioranza prevista dall'articolo 1136, secondo comma, del codice, nei seguenti casi:
1) quando risulta che sono conseguenza di un errore;
2) quando, per le mutate condizioni di una parte dell'edificio, in conseguenza di sopraelevazione, di incremento di superfici o di incremento o diminuzione delle unità immobiliari, è alterato per più di un quinto il valore proporzionale dell'unità immobiliare anche di un solo condomino. In tal caso il relativo costo è sostenuto da chi ha dato luogo alla variazione
."

Grazie Gime

Ho visto che effettivamente quasi tutti  calcolano il 50% dei millesimi per altezza e poi questi vengono ragguagliati alla proprietà  per piano.

Questo lo vedo come una forzatura in quanto già  l'altro 50% percento tiene conto della proprietà. Tenenere in considerazione sul 50% della altezza anche il ragguaglio della proprietà vuol dire conteggiare due volte la proprietà. 

Mi sembra di intepretare che la parte relativa all' altezza sia relativo all'utilizzo. Cioè se uno ha un mono locale ho un super attico sempre li dovrai accedere e quindi prescinde dalla proprieta ma dall'utilizzo, questo mi sembra un interpretazione corretta e citata nel 1123: una parte relativa all'utilizzo, l'altra alla proprietà. Ho comunque visto sempre in un altro forum su questo sito che se uno divide il 50% dei millesimi per altezza suddiso per il numero "secco" di entrate degli appartamenti potrebbe essere ckrretto.

quesito:

Assegnati poi n millesimi per piano, la ripartizione per le unità immobiliari del piano avviene secondo i millesimi di proprietà del piano o è indipendente (cioè se ci sono 2 appartamenti per piano, ognuno si prende il 50% secco della quota per piano)?

Risposta: emanuele 38 "la divisione "secca" per gli appartamenti su ogni piano" .

altra risposta:

Leonardo 53 "Per la quota piano, questa dovrebbe essere ripartita per millesimi di proprietà tra gli appartamenti dello stesso piano in applicazione del 1° comma art. 1123 c.c. ma qualcuno continua a ripartire la quota piano in parti uguali e non conosco sentenze chiarificatrici in merito".

Valerio losi dice:

Leonardo 53 "Per la quota piano, questa dovrebbe essere ripartita per millesimi di proprietà tra gli appartamenti dello stesso piano in applicazione del 1° comma art. 1123 c.c. ma qualcuno continua a ripartire la quota piano in parti uguali e non conosco sentenze chiarificatrici in merito"

Ognuno fa come meglio crede e sentenze non ce ne sono al riguardo perchè, che io sappia, nessuno ci è mai ricorso.

 

Grazie a tutti coloro che mi hanno risposto

Tengo a precisare solamente che tutte le questioni derivano dal fatto che è  stato richiesto da parete dei condomini il ricalcolo dei millesimi sugli ascensori, quindi in teoria il calcolo dovrebbe partire dallo stato di fatto e non da una richiesta di modifica. Quindi il fatto che che il mio appartamento sia stato generato in un secondo tempo non ha nessuna influenza. Il calcolo va fatto come se fosse nato così come é 3+4. Con i gresso al 4. Giusto?

GIME dice:

l'art 1124 del cc recita:

"La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari e per l'altra metà esclusivamente in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo"

Tu invece dici:

Devi partire da monte nell'analisi  di una tabella millesimale.

Quella che citi è una cosiddetta tabella derivata, cioè deriva dalla tabella A che a sua volta include un dato fondamentale: la superficie misurata della singola u.i.

Ciò porterà a far si che, se nello stesso piano vi siano u.i. di pari estensione ed altezza, alla fine i millesimi generali in linea di massima potrebbero risultare quasi uguali ( al netto dei famosi coeff.). Viceversa, se le superfici sono assai differenti, i  millesimi generali saranno assai dissimili. ( per es. 120 mq con 80 mq) Questo influirà notevolmente quando si andrà a calcolare la I metà della spesa citata nella norma.  Non solo: ne deriverà  che tale parametro influenzerà aritmeticamente la II metà della spesa della tabella ascensore o della scala proprio perché devi rapportare in millesimi l'altezza di piano ma tenendo conto anche dei millesimi generali. 

Non farti ingannare da quell' "esclusivamente", che, interpreto, sia alla base della tua osservazione: la norma indica che solo qual dato devi prendere in analisi e nessun'altro ai fini di una corretta assegnazione della misura proporzionale di cui parla la norma.

Circa questo:

Non mi è mai capitato di redigere una simile tabella. E' inusuale che per accedere ai propri appartamenti si arrivi direttamente al 4 sbarco con l'ascensore saltando il 3 sbarco. In ogni caso il tecnico terrà conto dell'altezza di entrambi i piani. La norma esplicita "altezza di ciascun piano dal suolo". Non è che se ne può eliminare uno...

Gime

Non ne posso eliminare uno, ma di fatto a quel piano non vi e nessun accesso e l'articolo 1124 la parte dei millesimi relativa all'altezza si riferisce all'accesso agli appartamenti giusto?

Leonardo53 dice:

Ognuno fa come meglio crede e sentenze non ce ne sono al riguardo perchè, che io sappia, nessuno ci è mai ricorso.

 

Grazie Leonardo53

Quindi mi confermi che non vi sia un'idea univoca di determinazione dei millesimi

Valerio losi dice:

Quindi il fatto che che il mio appartamento sia stato generato in un secondo tempo non ha nessuna influenza. Il calcolo va fatto come se fosse nato così come é 3+4. Con i gresso al 4. Giusto?

Se l'appartamento è nato fin dalla costruzione, al terzo piano non avrai millesimi ascensore mentre al 4° piano avrai una tabella ascensore che prende in considerazione tutti i tuoi millesimi di proprietà del doppio piano.

Supponiamo che siamo in presenza di 10 appartamenti uguali da 100 millesimi di proprietà ciascuno ma il tuo è doppio con una sola apertura e quindi ha 200 millesmi di proprietà e l'ingresso solo al quarto piano, la tabella ascensore sarebbe così:

 

 

tabella.JPG.7b1a4009c45b602dd7c0584d74449e81.JPG

 

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Grazie leonardo 53

Non ho capito come e stata calcolata la colonna manutenzione cespite.

Però la cosa strana è che il condomino al 3 piano paga di più di quello del 5 avendo gli stessi millesimi di proprietà ed avendo l'appartamento ad un piano pi ù basso. E' nell'intenzione del legislatore far pagare a parità di proprietà chi abita ai piani più  alti , in questo caso succede il contrario.mi sembra sperequativo il calcolo.secondo me il calcolo dei millesimi per proprietario va fatto sommando in numero di appartamenti per il piano in questo caso abbiamo 1+1 +2+2+ 3 +4+4 +5+5 =26 ; i millesimi per altezza per ogni proprietà saranno 1000/26=38.46xaltezza di piano. Quindi al terzo piano sarà 38.46x3=115.38 uso cespite,

107.69 manutenzione cespite. Per ognuno dei proprietari del 5 , 38.46x5=192.3 uso cespite, 146.15 uso manutenzione . In questo caso si è mantenuta la proporzionalità a parità di proprietà; chi abita al piano piu alto paga di più. Infatti l'art. 1123 parla di proporzionalità all'altezza . Quindi proprietari che si trovano alla stessa altezza pagano in egual misura. Non vi sembra piu corretto?

 

Scusate va diviso per 27 non per 26 quindi fa come valore 37, poco importa i valori non cambiano di molto. 111 in luogo di 115.48,105 in luogo di 107.79 185 in luogo di 193.3,142.5 in luogo146.15

Valerio losi dice:

Grazie leonardo 53

Non ho capito come e stata calcolata la colonna manutenzione cespite.

Però la cosa strana è che il condomino al 3 piano paga di più di quello del 5 avendo gli stessi millesimi di proprietà ed avendo l'appartamento ad un piano pi ù basso. E' nell'intenzione del legislatore far pagare a parità di proprietà chi abita ai piani più  alti , in questo caso succede il contrario.mi sembra sperequativo il calcolo.secondo me il calcolo dei millesimi per proprietario va fatto sommando in numero di appartamenti per il piano in questo caso abbiamo 1+1 +2+2+ 3 +4+4 +5+5 =26 ; i millesimi per altezza per ogni proprietà saranno 1000/26=38.46xaltezza di piano. Quindi al terzo piano sarà 38.46x3=115.38 uso cespite,

107.69 manutenzione cespite. Per ognuno dei proprietari del 5 , 38.46x5=192.3 uso cespite, 146.15 uso manutenzione . In questo caso si è mantenuta la proporzionalità a parità di proprietà; chi abita al piano piu alto paga di più. Infatti l'art. 1123 parla di proporzionalità all'altezza . Quindi proprietari che si trovano alla stessa altezza pagano in egual misura. Non vi sembra piu corretto?

 

Il calcolo proposto da Leonardo 53 si basa sulle ipotesi di partenza poste nel post # 9 e applicando alla lettera le disposizioni dell’art. 1124 del c.c..

Confrontando i valori millesimali prima del ricalcolo con la tabella esposta da Lenardo 53, si nota che il proprietario del terzo piano è penalizzato e il proprietario del secondo appartamento del quarto piano è avvantaggiato dalla nuova ripartizione.

Nel calcolo proposto nel post #12 gli addendi della somma indicata non sono i numeri degli appartamenti per piano, bensì le altezze di ciascuna unità unità immobiliare dal piano di partenza della scala il cui totale è 27 e non 26.

Il metodo proposto, in alternativa a quello che ripartisce i millesimi di piano in funzione del valore delle proprietà presenti in ciascun piano, calcola i millesimi di altezza (tabella d’uso) in proporzione alle altezze delle singole abitazioni (1000/26*h).

Il metodo presuppone l’eguaglianza dei millesimi delle unità immobiliari poste sul medesimo piano, già teorizzato nel post #7 nella ripartizione dei millesimi di piano.

Il metodo coretto, più volte proposto in alternativa al metodo classico per il calcolo dei millesimi nei casi in cui fossero piani in arretramento o forti differenze di valore fra di essi, dovrebbe tener conto anche del valore millesimale delle singole unità immobiliari: quindi nell’esempio posto da Leonardo, in cui tutte le unità immobiliari sono di egual valore, i millesimi di altezza si ottengono con la formula 1000/31*h .

La formula generale è (1000/Σmh)*mh.

Nel caso in esame Σmh=100(1+1+2+2+3+8+4+5+5)=31.

 

 

Tab. ascensore - 5 piani - 1 duplex.pdf

Modificato da G.Ago

Grazie g.ago

La tua tabella penalizza notevolmente l'appartamento duplex . Gia lAppartamento duplex paga il doppio per la parte relativa alla proprieta, ma non e possibile che per la parte in uso paghi quasi il doppio rispetto ai piani superiori. L'art.1124 parla esclusivamente di proporzione al piano e non parla di proprieta per piano. inoltre se si ragguagliano i millesi per piano anche per proprietà si ragguagliano delle proprietà  che stanno su piani differenti 3+4 . Al limite si puo ragguagliare con la proprietà solamente del piano di accesso: il 4.mi sembra una tabella estremamente sbilanciata. Allora tanto vale aprire un'apertura al 3 piano e togliere il duplex per chi ha il duplex. Inoltre la proporzionalità in altezza ribadita dall'articolo 1124 viene completamente disattesa il 4 piano per i millesi in altezza paga di piu di chi abita ai piani superiori. Non é ammissibile. Non riesco a capire il 31 del tuo calcolo dovrebbe essere 27

Valerio losi dice:

Allora tanto vale aprire un'apertura al 3 piano e togliere il duplex per chi ha il duplex

Non puoi avere la botte piena e la moglie ubriaca.

Se hai un appartamento doppio, la quota millesimi per l'ascensore le deve pagare per intero l'appartamento doppio, sia che apri la porta al 3° piano, sia che cientri solo dal 4° piano.

 

Forse se posti le tabelle di proprietà per ciascun condòmino per piano, come nella tabella da me esposta, potrmo fare delle simulazioni e discutere sul tuo caso specifico dando varie interpretazioni sul tuo caso CONCRETO, altrimenti parliamo senza nemmeno capirci chiaramente.

Valerio losi dice:

Ho visto che effettivamente quasi tutti  calcolano il 50% dei millesimi per altezza e poi questi vengono ragguagliati alla proprietà  per piano.

Esatto.

Valerio losi dice:

Questo lo vedo come una forzatura in quanto già  l'altro 50% percento tiene conto della proprietà. Tenenere in considerazione sul 50% della altezza anche il ragguaglio della proprietà vuol dire conteggiare due volte la proprietà. 

No. Non viene conteggiata due volte, ma viene proporzionata all'altezza dal suolo.

 

Valerio losi dice:

Mi sembra di intepretare che la parte relativa all' altezza sia relativo all'utilizzo. Cioè se uno ha un mono locale ho un super attico sempre li dovrai accedere e quindi prescinde dalla proprieta ma dall'utilizzo, questo mi sembra un interpretazione corretta e citata nel 1123: una parte relativa all'utilizzo, l'altra alla proprietà.

No. Come ti dicevo contano i mq dell'u.i.. Il parametro utilizzo nell'accezione "attico" o semplice "appartamento" non conta ai fini della tabella. Infatti entrambi avranno coeff di utilizzazione 1.00 "residenziale"

 

Valerio losi dice:

Non ne posso eliminare uno, ma di fatto a quel piano non vi e nessun accesso e l'articolo 1124 la parte dei millesimi relativa all'altezza si riferisce all'accesso agli appartamenti giusto? 

Si riferisce allo sbarco dell'ascensore a quel piano.

Tu hai detto

Valerio losi dice:

In realtà io abitavo al 4,  ho comprato il 3 e ho fatto la fusione catastale e collegato con scala interna il 3, chiudendo l'entrata al 3. 

l'ascensora aveva già lo sbarco al 3° piano?

Io ho capito di si...

Comunque la redazione di una tabella millesimale è operazione relativamente complessa.

Ecco un esempio.

Senza nome .pdf

Valerio losi dice:

Grazie g.ago

.......... Non riesco a capire il 31 del tuo calcolo dovrebbe essere 27

Σmh=100x1+100x1+100x2+100x2+100x3+0x3+200x4+100x4+100x5+100x5=100(1+1+1+2+3+8+4+5+5)=31

Ho capito, ma il 3 piano non puo essere conteggiato come 4, se è al 3 é al 3 anche se collegato al 4. Gli appartamenti al 4 piano sono 2 fisicamente non 3. Facendo cosi si stravolge l'art 1124, cioè la proporzionalità in base all'altezza. Un condomino ha un appartamento al 3 e viene considerato al 4. Scusa ma secondo me risulta una forzatura.

Valerio losi dice:

Ho capito, ma il 3 piano non puo essere conteggiato come 4, se è al 3 é al 3 anche se collegato al 4. Gli appartamenti al 4 piano sono 2 fisicamente non 3. Facendo cosi si stravolge l'art 1124, cioè la proporzionalità in base all'altezza. Un condomino ha un appartamento al 3 e viene considerato al 4. Scusa ma secondo me risulta una forzatura.

Ma la tua proposta quale sarebbe?

 

LA MIA OPINIONE:

Le persone che utilizzano la parte di proprietà al terzo piano senza apertura, non devono forse usare l'ascensore fino al 4° piano e poi scendere attraverso la scala interna?

E quando le persone che utilizzano la parte di proprietà al terzo piano senza apertura vogliono uscire, non devono forse salire fino al 4° piano per prendere l'ascensore?

Secondo questa logica, il totale dei millesimi di proprietà utilizza l'ascensore dal 4° piano e quindi paga quota 4° piano con tutti i millesimi.

 

Poichè hai detto che questa situazione non è originale ma in principio c'era una porta anche la 3° piano, è evidente che questa nuova situazione penalizza la quota piano dell'altro condòmino rimasto solo al terzo piano e quindi, poichè la modifica non può  creare alcun aggravio di spesa all'altro condòmino del terzo piano, si resta con la vecchia tabella ascensore.

Valerio losi dice:

Ho capito, ma il 3 piano non puo essere conteggiato come 4, se è al 3 é al 3 anche se collegato al 4. Gli appartamenti al 4 piano sono 2 fisicamente non 3. Facendo cosi si stravolge l'art 1124, cioè la proporzionalità in base all'altezza. Un condomino ha un appartamento al 3 e viene considerato al 4. Scusa ma secondo me risulta una forzatura.

Nella formula che ho indicato a chiarimento nel post #18, a differenza della tua che tiene conto solo delle altezze delle unità immobiliari 1+1+2+2+3+4+4+5+5 =27

io considero il prodotto delle altezze per i valori in millesimi che per l’unità duplex con accesso dal quarto piano è la somma dei millesimi delle due unità al terzo e al quarto piano (200=100+100)

pertanto il numero 8 che compare nella mia formula

100(1+1+2+2+3+8+4+5+5)=31 non dipende dal fatto che considero il piano terzo come piano quarto ma dal prodotto 200*4 che a meno del fattore 100 è pari ad 8.

I valori dei millesimi ottenuti con la formula 1000/26*h si basano sull’ipotesi di accesso all’alloggio duplex dal terzo piano e non dal quarto come hai ipotizzato nel post # 9.

Modificato da G.Ago

Il considerare nella quota dei millesimi anche la proprietà va contro all'art1124 in cui espressamente questa parte é  relativa esclusivamente all'altezza e non alla proprietà . Questo per tener conto che parte dei millesimi sono legati all'uso e non alla proprietà. 

Per questo vi suggerisco questo paradosso.

 

Abbiamo due proprietari sul primo piano uno che ha 999 millesi e uno che ne ha 1

Se seguissi il procedimento secondo il quale i millesimi per altezza andrebbero ragguagliati alla proprietà, avremmo che i due  pur usufruendo in teoria paritetica dell'ascensore, il condomino con più millesimi di proprieta pagherrebbe integralmente le spese dell'ascensore.

 Avremmo come millesimi complessivi i seguenti risultati:

Condomino con 999 millesimi

500/(1)=500 per piano

500/1000x999=499.5

999/2=499.5

Totale 999

Mentre l'altro condomino

Avrà  un totale di 1

Il risultato è che pagherà  solamente un condomino pur usufruendo del servizio anche l'altro

Con la mia interpretazione del 1124 applicando solamente quello che espressanente recita; si avrà:

500/(1+1)=250 per piano

999/2=499.5

Totale 749.5

Mentre l'altro condomino avrà un totale di 250.5 

Questo per tener conto, che pur avento una proprietà piccola, l'uso prescinde dalla proprietà, ma dal fatto di usufruire dell'ascensore e quindi nel partecipare alle spese per l'uso che se ne fa. Il ragguagliare per i millesi inerenti all'altezza anche alla proprietà  per piano, non lo trovo corretto, perché non rientra nella descrizione della calcolazione descritta nello stesso articolo 1124.

 

 

 

 

GIME dice:

 

Tu hai detto

l'ascensora aveva già lo sbarco al 3° piano?

Io ho capito di si...

Hai capito bene, ma io ho chiuso l'accesso al 3

Modificato da Valerio losi
Valerio losi dice:

Hai capito bene, ma io ho chiuso l'accesso al 3

Quindi hai provocato un aggravio di spesa all'altro condòmino del terzo piano  di cui dovrai fartene carico tu e vuoi pagare solo la quota del quarto piano.

E' questo che vuoi?

 

Per quanto riguarda la quota altezza in parti uguali tra numero di unità, è una tua teoria minoritaria rispetto a quanto applica la maggioranza dei tecnici.

Io non trovo alcuna giurisprudenza in merito ma se tu ne sei convinto puoi impugnare l'eventuale diverso criterio approvato nel tuo condominio ed avrai una prima sentenza che forse comincerà a fare orientamento.

GIME dice:

 

Si riferisce allo sbarco dell'ascensore a quel piano.

Questa é  una interpretazione. Nell'art 1124 seconfo il mio parere non si fa riferimento allo sbarco dell'ascesore ma all'entrata dell'appartamento. La tua interpretazione porta allora al calcolo della quota in altezza dei millesimi anche a chi l'entrata dell'appartamento a quel piano non l'ha. Se per l'art1124 la prima parte é  relativa all'uso, il riferimento al piano non può  che essere quello della entrata all'appartamento non allo sbarco dell'ascensore ,perché nel caso ci fosse lo sbarco,ma non l'entrata,non è usufruibile e quindi non dovrebbe rientrare nell'attribuzione delle spese, se non nella quota di proprietà.

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