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condo77

Bonus 110% - condominii sì, edifici plurifamiliari no?

Agi-bruno dice:

Ringrazio. Quindi la maggioranza per deliberare di assegnare a uno, due condomini, tutto il superbonus, qual è? L'unanimità dei presenti? L'unanimità dei millesimi? o altro? Ringrazio 

La maggioranza dei presenti, sia teste che millesimi, con almeno 1/3 dei millesimi complessivi (333,34 millesimi) e il voto favorevole dei condomini che si faranno carico della maggior spesa rispetto alla loro quota millesimale.

  • Grazie 1
Agi-bruno dice:

Ringrazio. Quindi la maggioranza per deliberare di assegnare a uno, due condomini, tutto il superbonus, qual è? L'unanimità dei presenti? L'unanimità dei millesimi? o altro? Ringrazio 

Ha già risposto Condo77, ma se occorre il riferimento normativo è il seguente:

DECRETO LEGGE n° 34 del 19/05/2020 - articolo 119 - comma 9-bis

 9-bis. Le deliberazioni dell'assemblea del condominio aventi per oggetto l'approvazione degli interventi di cui al presente articolo e degli eventuali finanziamenti finalizzati agli stessi, nonché l'adesione all'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121, sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio. Le deliberazioni dell'assemblea del condominio, aventi per oggetto l'imputazione a uno o più condomini dell'intera spesa riferita all'intervento deliberato, sono valide se approvate con le stesse modalità di cui al periodo precedente e a condizione che i condomini ai quali sono imputate le spese esprimano parere favorevole. 

  • Grazie 2
Alberto.Cannaò dice:

POSSIBILE RIEPILOGO (forse meglio scrivere riepilogo esteso...)

Il facile è difficilissimo. Il semplice è complicatissimo. (Leo Longanesi)

Tutte le verità sono facili da capire una volta che sono state rivelate. Il difficile è scoprirle.
(Galileo Galilei)

Fonte testi estratti

Dieci frasi in bergamasco sul Superbonus 110%

 

Risposta ad interpello n° 609 del 17/09/2021

... Come precisato nella predetta circolare n. 24/E del 2020, ai sensi del citato articolo 119 del decreto Rilancio, il Superbonus spetta a fronte del sostenimento delle spese relative a taluni specifici interventi finalizzati alla riqualificazione energetica degli edifici, indicati nel comma 1 del predetto articolo 119 del decreto Rilancio, (cd. interventi "trainanti") nonché ad ulteriori interventi, realizzati congiuntamente ai primi, (cd. interventi "trainati"), indicati nei commi 2, 5, 6 e 8 del medesimo articolo 119, effettuati, tra l'altro, su:
- parti comuni di edifici residenziali in "condominio"(sia trainanti, sia trainati). 

... Come precisato nella circolare n. 30/E del 2020 (paragrafo 4.4.2) in caso di interventi realizzati sulle parti comuni di un edificio, le relative spese possono essere considerate ai fini del calcolo della detrazione soltanto se riguardano un edificio residenziale considerato nella sua interezza.

... Quindi, in sostanza, nel caso di:
- edificio "residenziale nel suo complesso", in quanto più del 50 per cento della superficie complessiva delle unità immobiliari sono destinate a residenza - il Superbonus per interventi realizzati sulle parti comuni spetta anche ai possessori di unità immobiliari non residenziali (ad esempio, al professionista che nel condominio ha lo studio oppure all'imprenditore che nel condominio ha l'ufficio o il negozio). Tali soggetti, tuttavia, non potranno fruire del Superbonus per interventi trainati realizzati sui propri immobili;
- edificio "non residenziale nel suo complesso" - in quanto la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza è minore del 50 per cento, il Superbonus per interventi realizzati sulle parti comuni spetta solo ai possessori di unità immobiliari residenziali che potranno, peraltro, fruire del Superbonus anche per interventi trainati realizzati sui propri immobili, sempreché questi ultimi non rientrino tra le categorie catastali escluse (A/1, A/8 e A/9). Ai fini del calcolo della superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza vanno conteggiate tutte le unità immobiliari residenziali facenti parte dell'edificio comprese quelle rientranti nelle predette categorie catastali escluse dal Superbonus. In caso di interventi realizzati sulle parti comuni, inoltre, la detrazione spetta anche ai possessori (o detentori) di sole pertinenze (come ad esempio box o cantine) che abbiano sostenuto le spese relative a tali interventi (cfr. circolare n. 24/E del 2000).
(SIC) (1) 

(1) si intende Circolare n° 24/E del 08/08/2020 (forse trattasi di millennium bug in differita)

 

Risposta (ad interpello) n° 499 del 21/07/2021 (sostanziale deroga art. 1123 C.C.)
... Per gli interventi effettuati sulle parti comuni di un condominio si fa presente che, in applicazione del criterio legale di ripartizione delle spese condominiali previsto dall'articolo 1123 del codice civile, «le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione.». 

A tal riguardo si osserva che è possibile avvalersi delle detrazioni fiscali previste dalla norma agevolativa in commento utilizzando un criterio diverso da quello legale di ripartizione delle spese condominiali prescritto dal citato articolo 1123 del codice civile. Ciò a condizione che, in conformità al medesimo articolo 1123 del codice civile, l'assemblea dei condomini autorizzi l'esecuzione dei lavori e all'unanimità acconsenta al sostenimento delle relative spese da parte dell'Istante interessato agli interventi medesimi.

... Con specifico riferimento al caso di specie, nel rispetto di ogni altra condizione richiesta dalla norma agevolativa in esame, aspetto non oggetto della presente istanza di interpello, l'Istante può sostenere interamente le spese previste per il rifacimento delle facciate e beneficiare, quindi, dell'agevolazione fiscale, adottando una delibera condominiale all'unanimità che preveda l'autorizzazione ai lavori e il sostenimento della spesa solo in capo allo stesso. 

 

Risposta (ad interpello) n° 620 del 22/09/2021 (sostanziale deroga art. 1123 C.C.)

... Il decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.126 ha inserito nell'articolo 119 del decreto Rilancio il comma 9-bis, successivamente modificato dalla legge di bilancio 2021. Il citato comma stabilisce che «Le deliberazioni dell'assemblea del condominio aventi per oggetto l'approvazione degli interventi di cui al presente articolo e degli eventuali finanziamenti finalizzati agli stessi, nonché l'adesione all'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121, sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio.
Le deliberazioni dell'assemblea del condominio, aventi per oggetto l'imputazione a uno o più condomini dell'intera spesa riferita all'intervento deliberato, sono valide se approvate con le stesse modalità di cui al periodo precedente e a condizione che i condomini ai quali sono imputate le spese esprimano parere favorevole.». 

La disposizione contenuta nel citato comma 9-bis consente, in sostanza, al condomino o ai condomini che abbiano particolare interesse alla realizzazione di determinati interventi condominiali la possibilità di manifestare in sede assembleare l'intenzione di accollarsi l'intera spesa riferita a tali interventi, avendo certezza di poter fruire anche delle agevolazioni fiscali. In tale ipotesi, ne risponderà eventualmente in caso di non corretta fruizione del Superbonus esclusivamente il condomino o i condomini che ne hanno fruito.
Ciò considerato si ritiene che, nel rispetto di ogni altra condizione richiesta dalla norma agevolativa in esame, aspetto non oggetto della presente istanza di interpello, gli altri condomini, diversi dall'Istante, potranno sostenere interamente le spese previste per gli interventi prospettati e beneficiare, quindi, dell'agevolazione fiscale, esprimendo parere favorevole a seguito di delibera valida del condominio ai sensi dell'articolo 119, comma 9-bis, del decreto legge n. 34 del 2020. 

 

Circolare n° 30 del 22/12/2020

5.1.5 D. Si chiede se, in caso di sconto in fattura per interventi su parti comuni condominiali, debba essere rilasciata fattura unica ovvero frazionata fra i vari condòmini in funzione della spesa a ciascuno imputata
R. Trattandosi di fattura per interventi su parti comuni degli edifici, si è dell’avviso che la stessa debba (essere) destinata al solo condominio.
Tale soluzione è in linea con quanto previsto nel caso in cui si scelga di recuperare l’agevolazione come detrazione. In tale evenienza, infatti, ogni condomino godrà della detrazione calcolata sulle spese, fatturate al condominio, imputate in base alla suddivisione millesimale degli edifici, o secondo i criteri individuati dall’assemblea condominiale.

Rileggendo, questa premessa preoccupa un po'.. "Ciò considerato si ritiene che, nel rispetto di ogni altra condizione richiesta dalla norma agevolativa in esame, aspetto non oggetto della presente istanza di interpello" mi fa pensare che essendo appunto un condominio a maggioranza commerciale, e quindi escluso, prima o poi un funzionario si svegli e dica "Ah beh ma era chiaro che il Sig. Rossi in un condominio del genere non potesse accollarsi il tutto" 

Agi-bruno dice:

mi fa pensare che essendo appunto un condominio a maggioranza commerciale, e quindi escluso, prima o poi un funzionario si svegli e dica "Ah beh ma era chiaro che il Sig. Rossi in un condominio del genere non potesse accollarsi il tutto"

Mo', Bruno.....che t'avevo detto? Chiedi ad AdE. 😊

Danielabi dice:

Mo', Bruno.....che t'avevo detto? Chiedi ad AdE. 😊

Perfettamente ragione. Conoscete la mail o una pec? Ringrazio

Agi-bruno dice:

Perfettamente ragione. Conoscete la mail o una pec? Ringrazio

Numero verde 800.90.96.96 da fisso, oppure allo 0696668907 da cellulare , dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 17, (con esclusione delle festività nazionali)

Oppure puoi inviare una webmail che trovi all'interno della tua area riservata di AdE (nei contatti)

Oppure puoi fare interpello, qui trovi tutte le istruzioni: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/istanze/scheda-interpello/infogen-interpello

  • Grazie 1

Camera dei deputati - Documentazione parlamentare

Misure previste dal PNRR - Proroga Superbonus - 09/07/2021

Il sostegno è erogato sotto forma di detrazione fiscale nell'arco di cinque anni. È previsto che i beneficiari, in alternativa allo strumento di detrazione fiscale, possano scegliere di utilizzare strumenti finanziari ("cessione del credito" e "sconti in fattura"), anziché ricorrere direttamente alla detrazione per affrontare gli ingenti costi di investimento iniziale. Questi strumenti alternativi prevedono che la detrazione fiscale spettante al beneficiario sia effettuata per un importo uguale in:
1. un contributo sotto forma di sconto diretto in fattura praticato dal fornitore (ad esempio, imprese edili, progettisti o dall'appaltatore generale) sul prezzo di pagamento anticipato, e recuperato sotto forma di credito d'imposta che riduce il costo dell'investimento iniziale;
2. un credito d'imposta da cedere a un istituto finanziario, che pagherà anticipatamente il capitale necessario.
Questo meccanismo compensa il possibile disincentivo a non effettuare la ristrutturazione a causa degli elevati costi di investimento iniziali. La scelta dell'appaltatore generale o dell'istituto finanziario sarà lasciata al beneficiario.
I condomini, gli edifici monofamiliari, le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, le organizzazioni senza scopo di lucro e le associazioni di volontariato, le associazioni sportive e i club amatoriali e l'edilizia residenziale pubblica possono beneficiare di questo incentivo fiscale. Per essere ammissibile, la ristrutturazione deve essere classificata come "ristrutturazione profonda" (ossia una ristrutturazione media ai sensi della raccomandazione (UE) 2019/786 della Commissione), che implica quindi un miglioramento di almeno due classi energetiche (corrispondenti in media a un risparmio di energia primaria del 40%).

 

ristrutturazione profonda ... queste parole mi mancavano...

(deep retrofit - deep energy retrofit - near zero energy building)

 

RACCOMANDAZIONE (UE) 2019/786 DELLA COMMISSIONE

dell'8 maggio 2019 sulla ristrutturazione degli edifici

 

 (1) L'Unione è determinata nell'impegno per lo sviluppo di un sistema energetico sostenibile, competitivo, sicuro e decarbonizzato. L'Unione dell'energia e il quadro politico per l'energia e il clima per il 2030 fissano ambiziosi impegni dell'Unione per ridurre ulteriormente le emissioni di gas a effetto serra di almeno il 40 % entro il 2030 rispetto al 1990, per aumentare la quota di consumo di energia da fonti rinnovabili, realizzare un risparmio energetico conformemente alle ambizioni a livello dell'Unione, migliorando la sicurezza energetica, la competitività e la sostenibilità dell'Unione europea. La direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1) modificata dalla direttiva (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), fissa un obiettivo principale di efficienza energetica di almeno il 32,5 % a livello di Unione per il 2030. La direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) stabilisce un obiettivo vincolante di energia proveniente da fonti rinnovabili a livello dell'Unione di almeno il 32 % entro il 2030.

 (2) Gli edifici sono elementi fondamentali per le politiche di efficienza energetica dell'Unione, in quanto rappresentano circa il 40 % del consumo finale di energia.

 

(1) Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 1).

(2) Direttiva (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 210).

(3) Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).

 

... Ci si attende che questa misura non arrecherà un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione degli interventi in questione e delle misure di mitigazione stabilite nel piano per la ripresa e la resilienza in conformità agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01). In particolare, il costo dell'installazione di caldaie a condensazione a gas deve rappresentare una piccola parte del costo complessivo del programma di ristrutturazione e l'installazione deve avvenire per sostituire le caldaie alimentate a olio combustibile. L'installazione di caldaie a gas naturale deve inoltre essere conforme alle condizioni stabilite negli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno  significativo" (2021/C58/01).

 

Comunicazione della Commissione Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza 2021/C 58/01

1. Cos’è il principio «non arrecare un danno significativo»?

FiscoOggi

Il Ddl di bilancio è in Parlamento: prima lettura a palazzo Madama - 15/11/2021

... È un assaggio delle tante misure fiscali presenti nell’Atto Senato n. 2448, sintetizzate nella tabella che segue...

Utilizzo delle detrazioni edilizie: il decreto anti-frodi è in Gazzetta - 12/11/2021

Agenzia delle Entrate - Risposte ad interpelli

Risposta n. 781 del 16/11/2021

Detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di efficienza energetica nell'ambito di un intervento di ristrutturazione edilizia con demolizione, ricostruzione e incremento di volumetria - Articolo 16 bis del d.P.R. n. 917/1986 e articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013

Risposta n. 780 del 16/11/2021

Superbonus - Realizzazione di interventi antisismici su un complesso di villette a schiera, limiti di spesa, modifiche agli infissi - Articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34

Risposta n. 779 del 16/11/2021

Superbonus - Interventi di demolizione del tetto preesistente e rifacimento dello stesso per la realizzazione di un locale accessorio non abitabile soprastante un'unità immobiliare funzionalmente indipendente con accesso autonomo - Articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34

FiscoOggi - Coibentazione del tetto: per il 110 occhio all’incidenza del 25% - 16/11/2011

La verifica del requisito della superficie disperdente lorda nonché del miglioramento di almeno due classi energetiche deve essere effettuata avendo riguardo alla sola unità immobiliare coibentazione tetto

L’area del sottotetto da cui il titolare di un immobile vuole ricavare un lavatoio deve essere esclusa dal calcolo della superficie disperdente lorda. Il proprietario inoltre non potrà fruire del Superbonus sugli infissi, essendo di nuova installazione (interpello n. 779/2021). Il limite di spesa per i lavori che riguardano un edificio in condominio per la riduzione del rischio sismico di tre villette con tre pertinenze è di 96mila euro per ciascuna unità (interpello n. 780/2021).

Eppur si muove? 26/11/2021 ?

Senato della repubblica - 379ª Seduta pubblica - 16/11/2021

(La seduta ha inizio alle ore 16:54)
Il Presidente del Senato ha reso comunicazioni sul ddl n. 2448, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024, ai sensi dell'articolo 126, commi 3 e 4, del Regolamento, con le quali si è ufficialmente aperta la sessione di bilancio. Il testo verrà assegnato alla Commissione Bilancio in sede referente; le altre Commissioni, in sede consultiva, dovranno trasmettere i propri rapporti alla 5a Commissione entro il 23 novembre.

La Conferenza dei Capigruppo ha rimodulato il calendario corrente e approvato il nuovo calendario dei lavori fino al 25 novembre. La seduta odierna terminerà dopo le comunicazioni del Presidente sul ddl di bilancio, mentre restano confermati gli argomenti già previsti nel calendario corrente. La prossima settimana sarà dedicata ai lavori delle Commissioni per permettere alle Commissioni in sede consultiva di rendere il rapporto alla 5ª. Nella mattinata di giovedì 25 l'Aula sarà impegnata per un'iniziativa celebrativa della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. L'Assemblea potrà essere convocata nel pomeriggio per l'esame dei ddl per il contrasto delle molestie sui luoghi di lavoro, ove conclusi dalle Commissioni.

La sen. Castellone è intervenuta per stigmatizzare il silenzio di tutte le forze politiche in merito al "dossieraggio" contro il M5S emerso nel corso dell'inchiesta sulla fondazione Open. In risposta, il sen. Faraone ha evidenziato che il M5S non può pretendere solidarietà da parte di quelle forze politiche che da sempre subiscono insulti e falsità dallo stesso Movimento.

(La seduta è terminata alle ore 17:40 )

 

CASTELLONE (M5S). Signor Presidente, il MoVimento 5 Stelle ritiene che la trasparenza sia alla base della partecipazione dei cittadini alla vita pubblica; la trasparenza deve perciò contraddistinguere l'operato della classe politica per alimentare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni...

 

INTERVALLO... BUONA VISIONE...

 

 

Visto che al servizio webmail Ade risponde... ci ho preso gusto.

Ho chiesto lumi su quale sia il "momento" in cui scatta la possibilità di cedere il credito residuo per le spese effettuate nell'anno 2021, senza il raggiungimento del primo SAL al 31/12.

Argomento un pò OT, ma già dibattuto in questa discussione (v.si post #3746 di Condo, che abilmente riassume il mio quesito):

 

Domanda:

Quesito riguardante il superbonus e la cessione del credito.
I lavori effettuati presso il mio cantiere non raggiungeranno il 30% (primo SAL) entro il 31/12.

La circolare di AdE, n.24 del 8 agosto 2020 sul Superbonus (a pag. 38) prevede:
(L'alternativa alla detrazione) ... può essere esercitata, sempre con riferimento alle spese sostenute negli anni 2020 e 2021, anche sulla base delle rate residue di detrazione non fruite. In tale ipotesi, l'opzione si riferisce a tutte le rate residue ed è irrevocabile.
Ad esempio, il contribuente che ha sostenuto la spesa nell'anno 2020 può scegliere di fruire delle prime due rate di detrazione spettante, indicandole nelle relative dichiarazioni dei redditi, e di cedere il credito corrispondente alle restanti rate di detrazione.

Se comprendo bene la norma, dovrò detrarre il credito fiscale acquisito dalle mie tasse, quantomeno per la prima delle cinque annualità; mentre potrei cedere le annualità successive (2023-2024-2025-2026).
E' corretto?

Ma veniamo alla domanda più importante:
Da che data/momento potrei cedere (es. ad una banca) il credito residuo?
- Dal 01/01/2022
- Post raggiungimento del primo SAL
- Post presentazione della denuncia dei redditi


Risposta di Ade:

è possibile optare per una cessione parziale del credito, ma la parte che resta in capo al beneficiario della detrazione deve essere comunque detratta in dichiarazione in cinque quote costanti di pari importo a partire dall’anno in cui la spesa è sostenuta. In alternativa l’opzione può essere esercitata, sempre con riferimento alle spese sostenute negli anni 2020 e 2021, anche sulla base delle rate residue di detrazione non fruite. In tale ipotesi, l’opzione si riferisce a tutte le rate residue ed è irrevocabile. Ad esempio, il contribuente che ha sostenuto la spesa nell’anno 2021 può scegliere di fruire delle prime due rate di detrazione spettante, indicandole nelle relative dichiarazioni dei redditi, e di cedere il credito corrispondente alle restanti rate di detrazione. Non è invece possibile cedere le prime rate di detrazione e conservare il diritto per le rate successive. In merito al secondo quesito, potrà cedere il credito al raggiungimento del primo sal con almeno il 30 per cento dell’intervento previsto.

 

Secondo voi, mi hanno risposto?

Quindi potrei cedere le rimanenti annualità al raggiungimento del primo SAL (da effettuarsi entro il 16/3/22, aggiungo io)? La accendiamo?

O non hanno capito una ceppa? Oppure la mia domanda è posta male?

Ho ancora la cartuccia della replica...

 

Grazie!

Ti hanno risposto due cose:

a) puoi cedere le rate residue, dopo che avrai detratto la prima (o qualche altra); dovrai cedere tutte le rate residue (non tre si, due no....)

b) la cessione del credito superbonus è possibile quando si raggiunge il primo sal.

 

Quindi, prima di detrarre o cedere devi raggiungere il primo sal, poi potrai decidere se detrarre e/o cedere le residue.

AdE ha già risposto che non è scritto da nessuna parte che ci sia una data da cui poter cedere le residue; un funzionario ha consigliato dopo la presentazione della denuncia dei redditi, per altri crediti (leggi iva e irpef) la compensazione (che non è comunque la cessione) è possibile dal 01.01. dell'anno successivo. Se è possibile l'uso in compensazione di un credito che non è ancora stato oggetto di denuncia ad AdE (iva 30 aprile, redditi 30 novembre), analogamente dovrebbe essere possibile cedere un credito che residua. E' piu' prudente cedere dopo la presentazione della denuncia dei redditi, penso piu' per ricordare di detrarre la prima rata....

Dimenticavo: quando poni dei quesiti, meglio se sei diretto, senza girarci troppo intorno e arricchendo la domanda di troppi richiami, salvo quelli essenziali alla norma.

Esempio: da che data si possono cedere le rate residue? (se questo è il punto che ti interessa)

Stop, semplice, diretto.

Scusate non ci sto capendo più niente...ma quindi con il nuovo decreto antifrodi se nel bonus casa il fornitore mi fa lo sconto in fattura la asseverazione e poi il visto di conformità li fanno il suo ingegnere ed il suo commercialista???

GloGlo88 dice:

Scusate non ci sto capendo più niente...ma quindi con il nuovo decreto antifrodi se nel bonus casa il fornitore mi fa lo sconto in fattura la asseverazione e poi il visto di conformità li fanno il suo ingegnere ed il suo commercialista???

No, la regola è che sia tu a comunicare ad AdE che hai fruito dello sconto in fattura; con la comunicazione devi avere il visto e la conformità dei prezzi che ti sottoscriveranno professionisti di tua fiducia.

 

Daniela anche io avevo capito così....Poi ho letto questo articolo dove si dice che "Con le vecchie norme fino all’11 novembre 2021 era il fornitore disposto a praticare lo sconto a far firmare al cliente la relativa documentazione e a preoccuparsi di effettuare la Comunicazione, con la certezza di poter rientrare della somma anticipata come sconto a partire dal giorno 10 del mese successivo, data dalla quale è possibile effettuare un’ulteriore cessione del credito."

https://www.ediltecnico.it/95747/asseverazione-e-sconto-in-fattura-bonus-edilizi/amp/

 

Da questo articolo sembra che in caso di sconto in fattura la comunicazione la debba fare il fornitore che fa lo sconto in fattura!

GloGlo88 dice:

Daniela anche io avevo capito così....Poi ho letto questo articolo dove si dice che "Con le vecchie norme fino all’11 novembre 2021 era il fornitore disposto a praticare lo sconto a far firmare al cliente la relativa documentazione e a preoccuparsi di effettuare la Comunicazione, con la certezza di poter rientrare della somma anticipata come sconto a partire dal giorno 10 del mese successivo, data dalla quale è possibile effettuare un’ulteriore cessione del credito."

https://www.ediltecnico.it/95747/asseverazione-e-sconto-in-fattura-bonus-edilizi/amp/

 

Da questo articolo sembra che in caso di sconto in fattura la comunicazione la debba fare il fornitore che fa lo sconto in fattura!

Formalmente la comunicazione è sempre partita dal committente.

Poi visto l'interesse dell'impresa a percepire in tempi brevi il credito fiscale, in molti casi questa si preoccupava di organizzare tutto tramite un commercialista di riferimento, quindi all'atto pratico ci si riduceva ad un "firmi qui".

  • Grazie 1
GloGlo88 dice:

Da questo articolo sembra che in caso di sconto in fattura la comunicazione la debba fare il fornitore che fa lo sconto in fattura!

Be', noi italiani siamo personcine fantasiose, quindi tutto è possibile.

Di fatto, il provvedimento dell'Agenzia Entrate sulle modalità di comunicazione di cessione del credito e dello sconto in fattura, indicano che la comunicazione sia da inviare da parte del beneficiario, o dell'amministratore di condomìnio o del vistatore.

Alcune imprese inviano a nome del beneficiario (il cliente), facendosi dare i dati per poter inviare la comunicazione; altri le fanno inviare dal commercialista (vistatore)

Pero', la comunicazione è sempre fatta a nome del beneficiario, cioè del contribuente che cede la propria detrazione; non potrebbe essere altrimenti.

  • Grazie 1
Danielabi dice:

Be', noi italiani siamo personcine fantasiose, quindi tutto è possibile.

... tutto è possibile... nei momenti difficili...

 

 

  • Haha 2

Buongiorno a tutto il forum, certo le mia domande saranno già state analizzate e sviscerate in altre discussioni e vi chiedo scusa se torno sull'argomento "raggiungimento del 30% primo SAL entro 31/12/2021" al fine di poter cedere il credito da superbonus per lavori eseguiti nel 2021 ( sono incapiente e quindi non mi interessa la possibile alternativa della detrazione )

La normativa parla del raggiungimento del SAL al 30%, questo è da intendersi per tipologia di intervento o per la totalità degli interventi che possono fruire del bonus 100% ? Mi spiego meglio: ho quasi realizzato interamente l'intervento di posa del fotovoltaico ( sono oltre il 70% del lavoro dell'impianto fotovoltaico ma raggiungo a malapena la percentuale del 10% per la percentuale dell'isolamento termico dell'edificio ) Posso cedere il credito relativo alla posa dell'impianto fotovoltaico oppure no ?

Se  l'isolamento termico dell'edifico ( intervento trainante ) è "in arretrato" rispetto al lavoro di posa dell'impianto fotovoltaico ( trainato ) è un ulteriore problema a livello di SAL, oppure sarà suffciente che io termini prima i lavori dell'isolamento termico rispetto al termine dei lavori dell'impianto fotovoltaico?

Grazie mille per il vostro sempre prezioso aiuto.

SERGIODEMONTI dice:

Buongiorno a tutto il forum, certo le mia domande saranno già state analizzate e sviscerate in altre discussioni e vi chiedo scusa se torno sull'argomento "raggiungimento del 30% primo SAL entro 31/12/2021" al fine di poter cedere il credito da superbonus per lavori eseguiti nel 2021 ( sono incapiente e quindi non mi interessa la possibile alternativa della detrazione )

La normativa parla del raggiungimento del SAL al 30%, questo è da intendersi per tipologia di intervento o per la totalità degli interventi che possono fruire del bonus 100% ? Mi spiego meglio: ho quasi realizzato interamente l'intervento di posa del fotovoltaico ( sono oltre il 70% del lavoro dell'impianto fotovoltaico ma raggiungo a malapena la percentuale del 10% per la percentuale dell'isolamento termico dell'edificio ) Posso cedere il credito relativo alla posa dell'impianto fotovoltaico oppure no ?

Se  l'isolamento termico dell'edifico ( intervento trainante ) è "in arretrato" rispetto al lavoro di posa dell'impianto fotovoltaico ( trainato ) è un ulteriore problema a livello di SAL, oppure sarà suffciente che io termini prima i lavori dell'isolamento termico rispetto al termine dei lavori dell'impianto fotovoltaico?

Grazie mille per il vostro sempre prezioso aiuto.

Il 30% si intende rispetto al totale dei lavori, quindi somma tutto quello che hai fatto e pagato (fotovoltaico, cappotto, altro) e vedi se raggiungi il 30% rispetto al computo di tutto quello che c'è da fare.

 

PS:

si fanno computi separati per super-eco e super-sisma, ma nel tuo caso non mi pare faccia lavori da sismabonus, corretto?

Si si, si tratta solamente di superbonus. quindi, vista l'impossibilità di raggiugere il 30% di tutti i lavori mi farò restituire i soldi del fotovoltaico con nota di credito il 30 dicembre e rifarò il bonifico il 2 gennaio, altrimenti mi gioco tutto il credito! Oppure frusto il cappottista! Ma il fatto che io abbia pagato PRIMA l'acconto del fotovoltaico e DOPO l'acconto del cappottista a livello di SAL  crea un problema per quanto riguarda il rispetto della priorità tra lavori tarinati e lavori trainanti? Grazie mille

SERGIODEMONTI dice:

Si si, si tratta solamente di superbonus. quindi, vista l'impossibilità di raggiugere il 30% di tutti i lavori mi farò restituire i soldi del fotovoltaico con nota di credito il 30 dicembre e rifarò il bonifico il 2 gennaio, altrimenti mi gioco tutto il credito! Oppure frusto il cappottista! Ma il fatto che io abbia pagato PRIMA l'acconto del fotovoltaico e DOPO l'acconto del cappottista a livello di SAL  crea un problema per quanto riguarda il rispetto della priorità tra lavori tarinati e lavori trainanti? Grazie mille

Secondo il mio commercialista sarebbe stato meglio pagare prima i trainanti e poi i trainati, non per una questione normativa (dove decisivo è l'inizio lavori) ma perché suppone che nei controlli verifichino le date di pagamento, più facilmente accessibili all'AdE.

 

Per raggiungere il 30% puoi proporre al cappottista di emetterti una fattura, sempre che il tecnico sia d'accordo e asseveri.

Grazie come sempre pe ri preziosi consigli!!!!  Ancora una domanda, scusa se davvero ne approfitto:

 

Per un edificio plurifamiliare, composto da 4 unità immobiliari dotate di accesso autonomo su strada pubblica e funzionalmente indipendenti, sia ha diritto ad un massimale per la sostituzione della centrale termica di euro 30.000 X 4 unità immobiliari = 120.000 euro ( nel mio caso pompa di calore )

Poiché il decreto di approvazione dei requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - (GU Serie Generale n.246 del 05-10-2020) il tanto vituperato allegato I - prevede però che ai massimali specifici di costo per gli interventi di sostituzione della centrale termica <<  nel solo caso in cui l’intervento comporti il rifacimento del sistema di emissione esistente, come opportunamente comprovato da opportuna documentazione, al massimale si aggiungono € 150/m2 per sistemi radianti a pavimento >>

Questo significa che, oltre ai 120.000 del massimale per la centrale termica posso aggiungere anche quanto risulterebbe dal prodotto della superficie radiante dei pavimenti X 150 o tale importo resta escluso dal computo per il massimale al 110% in quanto tale opportunità resta valida solo per bonus ordinario e non per superecobonus 110%?

SERGIODEMONTI dice:

Grazie come sempre pe ri preziosi consigli!!!!  Ancora una domanda, scusa se davvero ne approfitto:

 

Per un edificio plurifamiliare, composto da 4 unità immobiliari dotate di accesso autonomo su strada pubblica e funzionalmente indipendenti, sia ha diritto ad un massimale per la sostituzione della centrale termica di euro 30.000 X 4 unità immobiliari = 120.000 euro ( nel mio caso pompa di calore )

Poiché il decreto di approvazione dei requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - (GU Serie Generale n.246 del 05-10-2020) il tanto vituperato allegato I - prevede però che ai massimali specifici di costo per gli interventi di sostituzione della centrale termica <<  nel solo caso in cui l’intervento comporti il rifacimento del sistema di emissione esistente, come opportunamente comprovato da opportuna documentazione, al massimale si aggiungono € 150/m2 per sistemi radianti a pavimento >>

Questo significa che, oltre ai 120.000 del massimale per la centrale termica posso aggiungere anche quanto risulterebbe dal prodotto della superficie radiante dei pavimenti X 150 o tale importo resta escluso dal computo per il massimale al 110% in quanto tale opportunità resta valida solo per bonus ordinario e non per superecobonus 110%?

Non è in aggiunta, ma è entro massimale.

In pratica nei 120.000 € dovrai farci stare sia la pompa di calore, che il sistema di distribuzione, che il sistema di diffusione del calore (di cui il pavimento radiante è un esempio), che le spese di tecnico e commercialista.

Inoltre il tecnico dovrà asseverare la congruità dei costi di tutto quello che viene installato.

Per il riscaldamento a pavimento, l'allegato I dispone che il costo è congruo se è al massimo di 150 €/mq, ma attenzione che il tecnico nel caso di superbonus non deve usare l'allegato I bensì il prezziario regionale o DEI, quindi i 150 €/mq sono per te solo un valore orientativo, il valore reale potrebbe essere più alto o anche più basso, senti il tuo tecnico in merito.

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