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condo77

Bonus 110% - condominii sì, edifici plurifamiliari no?

condo77 dice:

L'unica cosa esclusa era ed è la demolizione e ricostruzione.

Ti lascio della tua opinione, in realtà la questione la devono dirimere i tecnici.

Ma, in genere, quando si aggiunge qualcosa ad una norma è perchè altre norme la inficierebbero senza la variazione; per quanto chi scrive le leggi lo faccia sempre piu' spesso con i piedi, non lo fa a caso.

Comunque....

Ah, a proposito di lavori in edilizia libera, mi sembra di aver letto su Fiscooggi (mi sembra) che sarà necessario presentare la CilaSB anche se i lavori sono in edilizia libera. Pare che non sia piu' una facoltà, ma un obbligo.

(pero' devo andare a verificare dove l'ho letto....forse in uno dei miliardi di articoli di Alberto, o forse no 🤔)

 

Danielabi dice:

Ti lascio della tua opinione, in realtà la questione la devono dirimere i tecnici.

Più da giuristi che da tecnici in realtà.

Oppure basta sapere la lingua italiana, visto che il testo è esplicito e non ho letto un solo motivo per non riferirlo anche ai lavori rientranti nel sismabonus.

Oltre un certo grado di certezza sinceramente parlare di opinioni è un po' velleitario.

Come se qualcuno dicesse che il fatto il superecobonus si riferisca anche ai cappotti sarebbe un'opinione...

Modificato da condo77

Ho l'impressione che tu non abbia letto l'ultimo intervento fiume di Alberto, ma non importa....

Danielabi dice:

Ho l'impressione che tu non abbia letto l'ultimo intervento fiume di Alberto, ma non importa....

Ho letto, non ho guardato i video.

Confermo quanto scritto.

 

Aggiungo se non fosse già chiaro:

"Gli interventi di cui al presente articolo, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA)."

 

La manutenzione straordinaria non è mai stata esclusa dalla CILA.

Modificato da condo77
Alberto.Cannaò dice:

Risulta essere chiaro che per avere accesso al Sismabonus occorre:

  - che l'intervento si configuri come ristrutturazione edilizia;
  - che si presenti una SCIA o un permesso di costruire;

mi risulta che per intervenire sulle parti strutturali sia necessaria la SCIA, che è altro titolo rispetto alla Cila. La CilaSB senz'altro "sostituisce" l'attestato di conformità, ma non era così certo che sostituisse anche gli altri titoli abilitativi. Ora, di fatto, l'hanno scritto (anche in caso di.......) e a questo punto la questione è chiara.

Quantomeno così dovrebbe essere.

Passo e chiudo.

Danielabi dice:

mi risulta che per intervenire sulle parti strutturali sia necessaria la SCIA, che è altro titolo rispetto alla Cila. La CilaSB senz'altro "sostituisce" l'attestato di conformità, ma non era così certo che sostituisse anche gli altri titoli abilitativi. Ora, di fatto, l'hanno scritto (anche in caso di.......) e a questo punto la questione è chiara.

Quantomeno così dovrebbe essere.

Passo e chiudo.

Il comma statuiva chiaramente che gli interventi agevolati dal sismabonus erano:

  • da considerarsi manutenzione straordinaria;
  • bastava presentare la CILA.

Naturalmente ci si può arrampicare sugli specchi per seminare dubbi anche dove non ve ne dovrebbero essere, bene ha fatto il legislatore ad esplicitare ulteriormente il proprio intendimento in modo che fosse chiaro per tutti (ma proprio tutti).

Danielabi dice:

🙄  giornata storta? 😊

No no tutto bene, a parte un po' di pioggia. 👍

Solo mi chiedo l'utilità di approfondire l'ovvio, oltretutto quando i dubbi che potevano esserci, sono stati ormai definitivamente fugati dalla conversione del decreto in legge.

Insomma, se certi dubbi qualcuno li aveva prima, ora non sarebbe solo il caso di dire: "sbagliai, ora è ancora più evidente quale fosse l'interpretazione corretta"?

Danielabi dice:

mi risulta che per intervenire sulle parti strutturali sia necessaria la SCIA, che è altro titolo rispetto alla Cila.

E già . . . noto che segui . . .  anch'io a volte faccio fatica a seguire le norme di riferimento . . .

Specie quelle che rimandano a . . . ma queste rimandano a . . .

. . . e se sei fortunata(o) si arriva alla meta . . .

Certi interventi richiedevano un certo iter, tu legislatore ha eseguito una modifica parziale, senza indicare nulla di ciò che hai lasciato indietro . . . pertanto ci stai complicando l'attività professionale . . . (già complicata senza le tue omissioni)

 

condo77 dice:

Più da giuristi che da tecnici in realtà.

Tutte e due sono parti interessate. . . specie in casi di questo tipo.

Chi propone una norma deve essere un tecnico del settore, oppure deve consultare più tecnici.

Se prima i tecnici erano obbligati a seguire certe prassi edilizie, ben vengano le modifiche, ma che NON si facciano parziali, senza correggere quelle norme preesistenti, NON modificate, perché queste contrastano con quelle nuove (vedi CILA - SCIA - edilizia libera).

Esempio di altro tipo, ma simile: si possono eseguire interventi per rimuovere le barriere architettoniche, ma ancora non puoi chiedere lo sconto in fattura e la cessione del credito, perché manca la norma attuativa.

 

condo77 dice:

Ho letto, non ho guardato i video.

CILA 110_ Novità D.L. 77_2021.mp3

 

Danielabi dice:

Ah, a proposito di lavori in edilizia libera, mi sembra di aver letto su Fiscooggi (mi sembra) che sarà necessario presentare la CilaSB anche se i lavori sono in edilizia libera. Pare che non sia piu' una facoltà, ma un obbligo

La CILA semplificata per il superbonus 110% (e sismabonus 110%) è un obbligo

Inoltre riporto nuovamente quanto segue (più sopra riportato #3472):

Interventi di Superbonus connessi ad altre opere
Per gli interventi che prevedono contemporaneamente opere soggette a benefici fiscali di cui al Superbonus e altre opere non rientranti in tali benefici, occorre comunque presentare sia la CILA “Superbonus”, sia attivare il procedimento edilizio relativo per le opere non comprese, anche contemporaneamente. Tale precisazione è condizionata dalla norma che esplicita la decadenza dello sgravio fiscale nel caso in cui l’intervento non sia conforme alla CILA “Superbonus”.
Qualora l’intervento proposto contempli lavori diversi rispetto a quelli di cui all’art 119 del Decreto 34/2020, come modificato dall’articolo 33 del DL 77/2021, per l’intero intervento occorrerà fare riferimento al regime amministrativo ordinario per cui, secondo i casi, occorrerà una SCIA o un Permesso di Costruire.

 

ESTRATTI DA Quaderno ANCI SuperBonus-CILA.pdf

In particolare, la nuova disposizione, che sostituisce il comma 13-ter dell’articolo 119 del DL n. 34/2020:

. . . 

- stabilisce che le misure di semplificazione non potranno essere applicate agli interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione integrale;

  (credo si possa considerare risposta a domanda dell'Ing. Carlo Pagliai, demolizione parziale o totale)

- stabilisce che, in caso di opere già classificate come attività di edilizia libera (ai sensi del D.P.R. 380/2001 o della normativa regionale) nella CILA è richiesta la sola descrizione dell’intervento,

- ammette consente l’utilizzo della CILA Superbonu anche per gli interventi su parti strutturali dell’edificio, considerati manutenzione straordinaria, se ricompresi tra quelli previsti dall’articolo 119 del DL 34/2020.
La norma, inoltre, prevede che la decadenza del beneficio fiscale previsto dall’articolo 49 del DPR n. 380/2001 opera esclusivamente nei seguenti casi:
a) mancata presentazione della CILA;
b) interventi realizzati in difformità dalla CILA;
c) assenza dell'attestazione dei dati di cui al secondo periodo;
d) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14.

Resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell'immobile oggetto di intervento.
Si segnala, infine, che, a seguito di una nuova norma approvata dal Parlamento, “le violazioni meramente formali che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo non comportano la decadenza delle agevolazioni fiscali limitatamente alla irregolarità od omissione riscontrata. Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell'ambito dei controlli da parte delle autorità competenti siano rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi, la decadenza dal beneficio si applica limitatamente al singolo intervento oggetto di irregolarità od omissione.” (comma 5-bis, articolo 119 del DL n. 34/2020).

 

TALE QUADERNO sembra essere una bozza, ci sono degli errori di scrittura . . .

 

Modificato da Alberto.Cannaò
condo77 dice:

No no tutto bene, a parte un po' di pioggia. 👍

Solo mi chiedo l'utilità di approfondire l'ovvio, oltretutto quando i dubbi che potevano esserci, sono stati ormai definitivamente fugati dalla conversione del decreto in legge.

Insomma, se certi dubbi qualcuno li aveva prima, ora non sarebbe solo il caso di dire: "sbagliai, ora è ancora più evidente quale fosse l'interpretazione corretta"?

Be', l'ultimo intervento di Alberto non mi sembra che riporti enormi e granitiche certezze.

Comunque, bene, qui è molto piovuto, è grandinato e c'è stato vento molto forte, mi è andata peggio 😃

Danielabi dice:

Be', l'ultimo intervento di Alberto non mi sembra che riporti enormi e granitiche certezze.

Va bene, aspettiamo ancora una settimana così hanno il tempo di diventarlo (a testo di legge immodificato). 👍

Scusate, il tecnico che ho incaricato per i lavori del superbonus c'ha informato che lui fa il direttore dei lavori ma non fa il responsabile dei lavori. Pertanto responsabili dei lavori saremmo noi. Ovviamente però noi condomini non avremmo le competenze prima di tutto tecniche per svolgere un simile ruolo!!

Voi cosa ne pensate? Nel nostro caso si tratta di un'anomalia oppure in tutti i cantieri i responsabili sono i committenti in quanto i tecnici non vogliono assumere questo ruolo?

Ora informandomi un po' sul web ho capito che il responsabile dei lavori nomina, vìgila e coordina il direttore dei lavori, ma soprattutto ha la responsabilità civile e penale del cantiere.

 Vi sarei grato se poteste darmi qualche informazione, magari a parole e senza link....grazie 

GloGlo88 dice:

Scusate, il tecnico che ho incaricato per i lavori del superbonus c'ha informato che lui fa il direttore dei lavori ma non fa il responsabile dei lavori. Pertanto responsabili dei lavori saremmo noi. Ovviamente però noi condomini non avremmo le competenze prima di tutto tecniche per svolgere un simile ruolo!!

Voi cosa ne pensate? Nel nostro caso si tratta di un'anomalia oppure in tutti i cantieri i responsabili sono i committenti in quanto i tecnici non vogliono assumere questo ruolo?

Ora informandomi un po' sul web ho capito che il responsabile dei lavori nomina, vìgila e coordina il direttore dei lavori, ma soprattutto ha la responsabilità civile e penale del cantiere.

 Vi sarei grato se poteste darmi qualche informazione, magari a parole e senza link....grazie 

Normalmente il committente è il responsabile lavori, nei condominii l'amministratore.

Se volete un responsabile lavori di maggiore spessore tecnico, potete nominare un geometra/ing./architetto.

Attenzione però a non allungare troppo la catena di comando: il condomino parla con l'amministratore che parla con il RL che parla con il DL che parla con la ditta che magari parla con il subappaltatore...

Nel mio condominio faccio io il RL, su specifica nomina dell'assemblea.

Questo mi consente un controllo più puntuale del cantiere e dei lavori svolti.

  • Grazie 1
condo77 dice:

Era evidentemente così anche prima della conversione in legge, visto che l'aggiunta "anche qualora riguardino le parti strutturali degli edifici o i prospetti" chiarisce ma non cambia il significato (non fosse così, prima della conversione non sarebbe valso per i prospetti, interpretazione del tutto assurda).

L'inserimento della parola prospetti non è assurda ma significativa

Specialmente se combinata con interventi strutturali

Dipende dalla tipologia dell'intervento se CILA (ordinaria) - SCIA (alternativa) - Autorizzazione . . .

oppure forzatura con CILA semplificata (permesso di costruire escluso in automatico)

Ricognizione degli interventi edilizi e dei relativi regimi amministrativi

Ultimo aggiornamento: mercoledì 21 dicembre 2016

Da allora molto è cambiato . . .

 

Superbonus 110% in CILA per interventi su parti strutturali e prospetti - 27/07/2021

Gli interventi sul prospetto sono stati spesso oggetto di discussione sulla necessità di un titolo edilizio (permesso di costruire, SCIA leggera o pesante) o di una semplice comunicazione (comunicazione di inizio lavori asseverata, CILA). Discussioni che, però, non hanno mai uniformato a livello nazionale l'operato degli sportelli unici per l'edilizia. Ricordiamo, infatti, che le norme per il governo del territorio sono concorrenti tra Stato e Regioni.

(NOTA PERSONALE - eh già un vero chaos)

Fatto sta che proprio l'intervento sulle facciate (ovvero uno dei principali che accedono al superbonus) potrebbe rientrare in quelli di cui all'art. 6 (Attività edilizia libera), 6-bis (Interventi subordinati a comunicazione di inizio lavori asseverata), 10 (Interventi subordinati a permesso di costruire), 22 (Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio attività) e 23 (Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio di attività in alternativa al permesso di costruire) del DPR n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia).

Per quale motivo? I motivi sono molteplici, alcuni di natura oggettiva riguardano la tipologia di intervento, se questo può essere considerato manutenzione ordinaria o straordinaria e se coinvolge parti strutturale, altri di natura soggettiva si riferiscono al processo di recepimento nelle Regioni e negli stessi sportello unico edilizia locali (se non addirittura all'interpretazione del tecnico istruttore della pratica).

 

L'articolo spiega l'introduzione del comma 13-quater

nell'ultimo periodo viene corretto un refuso eliminando la frase "Resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell'immobile oggetto di intervento" riportata nel nuovo comma 13-quater "Fermo restando quanto previsto al comma 13-ter, resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento".

(NOTA PERSONALE - quindi doveva già esserci il comma 13-quater)

 

La modulistica unificata (nazionale) è importantissima perché risolve i contrasti regionali (le Regioni a volte presentano ricorsi al TAR, presumo quello del Lazio)

CILA-Superbonus
CILA-Superbonus con altre comunicazioni o SCIA
CILA-Superbonus con richiesta contestuale di atti presupposti

 

Molto bene la precisazione sugli interventi soggetti ad attività edilizia libera

ESTRATTO DALLA MODULISTICA SEMPLIFICATA

(ancora non ufficiale, ma praticamente si)

L'elaborato progettuale consiste nella mera descrizione, in forma sintetica, dell'intervento da realizzare. Se necessario per una più chiara e compiuta descrizione, il progettista potrà allegare elaborati grafici illustrativi. Resta fermo che per gli interventi di edilizia libera di cui all'art. 6 del DPR 6 giugno 2001, n. 380, e correlate norme statali e regionali, è sufficiente una sintetica descrizione dell'intervento, che può essere inserita direttamente nel presente modello.

ESTRATTO DA ARTICOLO

Decreto Semplificazioni Bis approvato definitivamente . . .

In caso di opere già classificate come attività di edilizia libera (ai sensi dell'articolo 6 del dpr 380/2001, del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018 o della normativa regionale) nella CILA è richiesta la sola descrizione dell'intervento.

In caso di varianti in corso d'opera queste sono comunicate a fine lavori e costituiscono integrazione della CILA presentata. 

(NOTA PERSONALE - ricordo che per la CILA NON esisteva variante, per la SCIA invece si, peraltro qui si tratta di una forzatura, dal momento che in realtà si comunica a fine lavori come integrazione alla CILA. Si elimina un passaggio, ovvero prima si doveva chiudere la CILA ed aprire un'altra per i lavori di variante. Una proposta alternativa elegante, ma avendola scritta noi tecnici possiamo adeguarci, senza brancolare nel buio)

Non è richiesta, alla conclusione dei lavori, la segnalazione certificata di inizio attività/SCIA (art.24 TUE).

(NOTA PERSONALE - anche questo un ottimo chiarimento, nessuno mai l'ha scritto prima, si conferma che il legislatore non è un tecnico, quindi non capisce le conseguenze di modifiche parziali a norme già collaudate, senza precisare nulla, occorre dunque una correlazione con le norme preesistenti)

Modificato da Alberto.Cannaò
Alberto.Cannaò dice:

(NOTA PERSONALE - anche questo un ottimo chiarimento, nessuno mai l'ha scritto prima, si conferma che il legislatore non è un tecnico, quindi non capisce le conseguenze di modifiche parziali a norme già collaudate, senza precisare nulla, occorre dunque una correlazione con le norme preesistenti)

🤔  Nota personale: per fare il legislatore sarebbe necessario conoscere la normativa vigente, magari "utilizzando" gli stuoli di dipendenti ministeriali, collaboratori, sottosegretari, segretari, computer ecc. ecc.

 

Danielabi dice:

Nota personale: per fare il legislatore sarebbe necessario conoscere la normativa vigente, magari "utilizzando" gli stuoli di dipendenti ministeriali, collaboratori, sottosegretari, segretari, computer ecc. ecc.

Da solo sarà difficile leggere le carte.

Ma anche quelle presentate con memorie ed audizioni parlamentari.

Le audizioni sul cd. decreto semplificazioni 2

La documentazione depositata in occasione delle audizioni sul decreto semplificazioni

CAMERA AUDIZIONI DDL 2500

SENATO EMENDAMENTI DDL 1874

Modificato da Alberto.Cannaò
Danielabi dice:

🤔  Nota personale: per fare il legislatore sarebbe necessario conoscere la normativa vigente, magari "utilizzando" gli stuoli di dipendenti ministeriali, collaboratori, sottosegretari, segretari, computer ecc. ecc.

 

Mi pare si siano mossi piuttosto bene in realtà, semplificando notevolmente l'iter.

Non è che se ci danno il gelato in coppetta ci lamentiamo perché manca il cono e se ce lo danno con il cono ci lamentiamo perché cola?

Forse sarebbe il caso di mangiarlo...

😉

condo77 dice:

Mi pare si siano mossi piuttosto bene in realtà, semplificando notevolmente l'iter.

Non è che se ci danno il gelato in coppetta ci lamentiamo perché manca il cono e se ce lo danno con il cono ci lamentiamo perché cola?

Forse sarebbe il caso di mangiarlo...

😉

Be', beato te che ti accontenti di centinaia di emendamenti, interventi di vario tipo ecc. ecc. tutti evitabili ab origine

Poi è chiaro che si deve mangiare cio' che passa il convento, pero' se invece di mettere prima l'acqua, poi accorgersi che mancava il sale, poi forse metterci degli aromi, alla fine buttare la pasta, e poi di nuovo accorgersi che la pasta non è sufficiente, così integrarla con altra pasta con minuti di cottura inferiori alla prima, si organizzassero per mettere in pentola cio' che serve, alla fine basterebbe solo aggiustare di sale e pepe. 😉

condo77 dice:

Mi pare si siano mossi piuttosto bene in realtà, semplificando notevolmente l'iter.

Non è che se ci danno il gelato in coppetta ci lamentiamo perché manca il cono e se ce lo danno con il cono ci lamentiamo perché cola?

Forse sarebbe il caso di mangiarlo...

😉

Du gust is megl che uan . . . (se inserisco il link del video faccio pubblicità)

Il gelato è colato perché le modifiche sono state inserite in ritardo . . . ma almeno ora ci sono . . .

Danielabi dice:

Be', beato te che ti accontenti di centinaia di emendamenti, interventi di vario tipo ecc. ecc. tutti evitabili ab origine

Poi è chiaro che si deve mangiare cio' che passa il convento, pero' se invece di mettere prima l'acqua, poi accorgersi che mancava il sale, poi forse metterci degli aromi, alla fine buttare la pasta, e poi di nuovo accorgersi che la pasta non è sufficiente, così integrarla con altra pasta con minuti di cottura inferiori alla prima, si organizzassero per mettere in pentola cio' che serve, alla fine basterebbe solo aggiustare di sale e pepe. 😉

Non mi riferivo a tutto il superbonus, ma all'ultima modifica del 13-ter (DL e legge di conversione), che è quanto abbiamo commentato in questi interventi.

Alberto.Cannaò dice:

Du gust is megl che uan . . . (se inserisco il link del video faccio pubblicità)

Il gelato è colato perché le modifiche sono state inserite in ritardo . . . ma almeno ora ci sono . . .

Sono d'accordo: ora che ci sono, applichiamole, senza magari andare a romperci la testa per capire se per caso potrebbero essere vagamente incoerenti con quanto stabilito dal codice napoleonico. 🙂

condo77 dice:

Non mi riferivo a tutto il superbonus, ma all'ultima modifica del 13-ter (DL e legge di conversione), che è quanto abbiamo commentato in questi interventi.

Anch'io. Se pensi che è un comma....

Danielabi dice:

Anch'io. Se pensi che è un comma....

Centinaia di emendamenti sul 13-ter?

Sarò stato disattento...

Cmq dai, l'importante è capire come si applica, i dolori della gestazione potremmo anche cominciare a dimenticarli, che dite?

condo77 dice:

Cmq dai, l'importante è capire come si applica, i dolori della gestazione potremmo anche cominciare a dimenticarli, che dite?

Eppur si muove (forse frase mai pronunciata)

Superbonus 110%, aggiornate le statistiche Enea:

oltre 2 miliardi di euro di detrazioni al 17 maggio

http://www.cnpi.eu/?s=enea

--link_rimosso--

CAMERA - Memoria ENEA (Monitoraggio 28/04/2021)

ENEA - Stime preliminari - 09/06/2021

Ecco i dati ENEA aggiornati sul Superbonus - 16/07/2021

Modificato da Alberto.Cannaò

RAI 3 “BUONGIORNO REGIONE” (LAZIO) - 16/06/2021 (poche parole)

L’ing. Domenico Prisinzano del Dipartimento Unità Efficienza Energetica di ENEA è intervenuto stamane 16 giugno 2021 durante la trasmissione televisiva di RAI 3 “BUONGIORNO REGIONE”. L’esperto ha evidenziato i dati sulle asseverazioni tecniche giunte a ENEA a tutt’oggi per l’ottenimento del SUPERBONUS 110% per riqualificazioni edilizie. Lo stesso Prisinzano ha poi riportato gli ultimi sviluppi normativi tesi alla semplificazione procedurale per il conseguimento dell’incentivo economico.


ENEA - Archivio pubblicazioni

Quaderni dell'efficienza energetica - VETRO - 23/07/2021

Quaderni dell'efficienza energetica - CEMENTO - 21/07/2021

 

ingenio - Superbonus e altri bonus edilizi: gli aggiornamenti normativi - 22/07/2021

Raccolta degli aggiornamenti normativi recenti in materia di bonus fiscali edilizi:

Ecobonus, Sismabonus, Superbonus 110%, Bonus Facciate

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