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Bilancio annullato se spesa luce ripartita in "parti uguali"?

Buona sera, amici del forum. Domanda: se nel riparto preventivo, le spese per la luce vengono suddivise in "parti uguali" e non secondo i criteri stabiliti dall'art. 1123 del Codice, per modificare i quali occorre l'unanimità, pena la RADICALE NULLITA' come riconosciuto da svariate sentenze della Cassazione,a vostro parere può essere impugnato in ogni momento e quindi annullato l'intero bilancio? Grazie, attendo risposte.

Buona sera, amici del forum. Domanda: se nel riparto preventivo, le spese per la luce vengono suddivise in "parti uguali" e non secondo i criteri stabiliti dall'art. 1123 del Codice, per modificare i quali occorre l'unanimità, pena la RADICALE NULLITA' come riconosciuto da svariate sentenze della Cassazione,a vostro parere può essere impugnato in ogni momento e quindi annullato l'intero bilancio? Grazie, attendo risposte.

Secondo me il criterio di riparto può essere considerato nullo ma l'approvazione del riparto annullabile.

Questo significa che anche tra due anni potrai chiedere di tornare al riparto legale ma non potrai chiedere rimborsi per consuntivi approvati.

 

A mio avviso è inutile spendere risorse per impugnare un preventivo dove vengono stabilite quote in acconto al consuntivo.

E' sufficiente avvisare che se a consuntivo le spese non saranno ripartite con il criterio legale impugnerai il riparto.

Il riparto è annullabile e quindi va impugnato nei termini di annullabilità.

Grazie, Leonardo53, come sempre puntuale in tutti i tuoi interventi. Se l'approvazione del bilancio è frutto di una delibera unica,anche se sono varie le voci che costituiscono il riparto, ne consegue che, se una voce - in questo caso la spesa luce - è nulla perché contro i criteri stabiliti dall'art.1123 del Codice, detta delibera dovrebbe essere nulla ( quindi impugnabile in ogni momento ) e quindi anche il bilancio che "contiene".

Grazie, Leonardo53, come sempre puntuale in tutti i tuoi interventi. Se l'approvazione del bilancio è frutto di una delibera unica,anche se sono varie le voci che costituiscono il riparto, ne consegue che, se una voce - in questo caso la spesa luce - è nulla perché contro i criteri stabiliti dall'art.1123 del Codice, detta delibera dovrebbe essere nulla ( quindi impugnabile in ogni momento ) e quindi anche il bilancio che "contiene".

La nullità puoi farla valere in qualsiasi momento, ma a partire da quel momento in poi.

L'approvazione di un riparto consuntivo è solo annullabile, anche se si trattasse di riparti errati o addirittura di truffe:

 

Il rendiconto deve enumerare la quantità delle somme percepite dall'amministratore (voci di entrata, cioè le quote dei singoli condomini), la causale e la quantità delle spese fatte, accompagnate dai corrispondenti documenti giustificativi, in modo da rendere intellegibile all'assemblea l'andamento della gestione.

Ne deriva che se il rendiconto presentato in assemblea non corrisponde allo scopo, l'approvazione assembleare si forma in maniera viziata, con la conseguente possibilità di azione giudiziaria ex art. 1137 c.c., se il termine non è spirato, ovvero, nella sede penale, di punire la truffa quando alla violazione dell'obbligo sia derivata la disposizione patrimoniale da parte del deceptus e l'ingiusto profitto per la gente. Una volta sopravvenuta l'approvazione del rendiconto e spirato il termine per l'impugnativa, il risultato economico è raggiunto: quel denaro che l'imputato non aveva speso può ora farlo sparire dai conti impunemente, come se non ci fosse mai stato, perchè l'apparenza, creata dal rendiconto fasullo, si è tramutata in realtà immodificabile

Tribunale di Firenze il 30 marzo 2001

Art. 1137 c.c.

Le deliberazioni prese dall'assemblea a norma degli articoli precedenti sono obbligatorie per tutti i condomini.

Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l'autorità giudiziaria chiedendone l'annullamento nel termine perentorio di trenta giorni che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti.

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