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LUOGOTENENTE61

Bgno per ditta di pulizie, rastrelliere e panchine

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Buonasera in un condominio che amministro dobbiamo per forza installare un bagno per la ditta che si occupa delle pulizie e smistamento posta, considerando indecedente il bagno chimico, si può installare il bagno in un locale in disuso (ex lavatoio)

le mie domande sono:

1. va considerata innovazione ?

2. quale quorum deliberativo ed articolo c.c interessato

 

Sempre lo stesso condominio vogliono installare delle rastrelliere per biciclette e delle panchine sui piani piloti e si sta scatenando il

fine mondo, sia per la spese anche se esigua per l'elevato numero dei condomini e pur sempre voluttuaria anche qui avrei delle domande:

1. quorum deliberativo ed articolo c.c. interessato

2. in caso di dissenzienti ed il quorum venga raggiunto, il dissenziente è giustamente esentato dalla spesa?

3. usando il piano piloti non occorre l'unanimità? ( non credo)

Credetemi sono in embasse ho fra mail e telefonate 200 richieste giornaliere, ho bisogno degli esperti una mano

 

Grazie

LUOGOTENENTE61 dice:

Buonasera in un condominio che amministro dobbiamo per forza installare un bagno per la ditta che si occupa delle pulizie e smistamento posta,

Non ho mai sentito-

aiutami nella materia per favore, ho l'impresa che insiste, perchè l'addetto glielo chiede in continuazione io non riesco a trovare riferimenti normativi , spero che la mia associazione risponda quanto prima

LUOGOTENENTE61 dice:

aiutami nella materia per favore, ho l'impresa che insiste, perchè l'addetto glielo chiede in continuazione io non riesco a trovare riferimenti normativi , spero che la mia associazione risponda quanto prima

I riferimenti normativi dovresti chiederli a chi ti ha fatto la richiesta; in ogni caso sul forum ci sono altri forumisti che potrebbero saperne qualcosa in più di me oppure @SisterOfNight che è un legale.

Ciao 

Onestamente è una richiesta che sento per la prima volta e nemmeno sul forum ho mai letto una cosa del genere.

Modificato da Nicola L.
LUOGOTENENTE61 dice:

Buonasera in un condominio che amministro dobbiamo per forza installare un bagno per la ditta che si occupa delle pulizie e smistamento posta, considerando indecedente il bagno chimico, si può installare il bagno in un locale in disuso (ex lavatoio)

le mie domande sono:

1. va considerata innovazione ?

2. quale quorum deliberativo ed articolo c.c interessato

 

Sempre lo stesso condominio vogliono installare delle rastrelliere per biciclette e delle panchine sui piani piloti e si sta scatenando il

fine mondo, sia per la spese anche se esigua per l'elevato numero dei condomini e pur sempre voluttuaria anche qui avrei delle domande:

1. quorum deliberativo ed articolo c.c. interessato

2. in caso di dissenzienti ed il quorum venga raggiunto, il dissenziente è giustamente esentato dalla spesa?

3. usando il piano piloti non occorre l'unanimità? ( non credo)

Credetemi sono in embasse ho fra mail e telefonate 200 richieste giornaliere, ho bisogno degli esperti una mano

 

Grazie

io non ho mai sentito che si debba predisporre bagno per l'impresa di pulizie...fatti tu citare la normativa di riferimento da questo addetto. Magari ha ragione, ma visto che lui chiede, lui fornisca la ragione giuridica

 

Abbiamo un articolo in particolare che ci parla delle innovazioni, l'art.1120

Ora quando una modifica rappresentata innovazione (e per tale si intende un uso che prima non c'era) il condomino dissenziente puo' sostenere la voluttuarietà della spesa (o la grave spesa) e decidere di non partecipare. In questo caso, il condomino non partecipa alla spesa ma non userà il bene oggetto di innovazione, se suscettibile si separato uso (e la rastrelliera bici lo è).

L’innovazione richiede, infatti, ai sensi dell’articolo 1120 del Codice civile, una maggioranza pari ai due terzi dei millesimi e la maggioranza dei voti di quanti intervenuti in assemblea. 

 

Cio' ovviamente se si tratta di innovazione, la modifica di un uso invece non è soggetta a questa regola, e vincola al pagamento anche i dissenzienti.

Difficile a volte capire il confinte tra modifica e innovazione

La distinzione tra modifica ed innovazione si ricollega all’entità e qualità dell’incidenza della nuova opera sulla consistenza e sulla destinazione della cosa comune, nel senso che per innovazione in senso tecnico-giuridico deve intendersi non qualsiasi mutamento o modificazione della cosa comune, ma solamente quella modificazione materiale che ne alteri l’entità sostanziale o ne muti la destinazione originaria, mentre le modificazioni che mirano a potenziare o a rendere più comodo il godimento della cosa comune e ne lasciano immutate la consistenza e la destinazione, in modo da non turbare i concorrenti interessi dei condomini, non possono definirsi innovazioni nel senso suddetto» .  Così la Cassazione n. 11936/1999

 

Ora a me non pare che mettere una rastrelliera bici in un cortile magari adibito a parcheggio auto sia una innovazione, è un semplice uso dello spazio piu' comodo e consono. A mio avviso, ripeto, tutti debbono partecipare alla spesa, anche i dissenzienti che non possono aggrapparsi alla "voluttuarietà" che è concetto valido solo ed esclusivamente nel caso di innovazioni (tipico:  mettere ascensore,  fare un parcheggio dove c'era un giardino). Oltretutto una rastrelliera oggi c'è, domani la leviamo...è un miglior godimento della cosa comune ma non una innovazione sostanziale della cosa comune.

 

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