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antonia7

Barbecue a norma

Buongiorno a tutti, 

 

volevo sottoporre alla Vostra esperienza questo mio quesito dato che, consultando l'articolo 844 del cc non sono rimasta alquanto soddisfatta, troppo vago e lasciato all'interpretazione.

 

Sintesi de problema: sono proprietaria di una veranda di circa 40 mq, da circa 10 anni il vicino ha costruito in aderenza e ha aperto delle luci ad altezza consentita (1,80 dal calpestio), da circa 2 anni ci vive stabilmente.

Il problema sono i continui lamenti del vicino quando in estate con amici e parenti (quindi 15 gg circa all'anno) accendiamo il fuoco per il barbecue (sbattimenti di infissi, imprecazioni e via dicendo).

Ora, per chiarirvi la cosa vi ho reso la cosa più semplice con lo schemino qua sotto.

Il barbecue compresa la canna fumaria ha un'altezza di circa 2.00 mt dal calpestio ed è distante dalle predette luci sicuramente 5 mt se non di più; il vicino mi ha detto di alzare la canna fumaria "a norma" con una lettera imbucata nella cassetta postale. Ho il sentore infatti che si stia un attimino incattivendo dato che quando è in casa tiene tutto chiuso mentre quando esce spalanca le finestre come se aspettasse di rimproverarmi. 

Il problema è il seguente: posto che la canna fumaria la alzerò sicuramente perché non è mia intenzione avere rogne col vicino ma cosa s'intende per "a norma"? Quando un barbecue fisso è a norma? Il CC è troppo vago, qualcuno ha avuto un caso simile?

 

Un altro dubbio è questo, ed è per questo che sinceramente sono un po' amareggiata: vivo in una zona altamente ventosa (La Maddalena) e il vento qua è una costante (scirocco o maestrale è lo stesso) e quindi dubito che un'alzata di canna fumaria possa risolvere il problema dell'entrata dei fumi nella proprietà del vicino e la mia preoccupazione sta nel fatto che le lamentele continueranno quasi sicuramente anche dopo l'innalzamento della canna fumaria. 

 

Rinuncio al barbecue? 

Suggerimenti? 

 

 

 

 

Digitalizzato_20200330.png

Modificato da antonia7
antonia7 dice:

Suggerimenti? 

Quanta è alta la proprietà del vicino e a che quota è la base delle finestre/aperture?

Nanojoule dice:

Quanta è alta la proprietà del vicino e a che quota è la base delle finestre/aperture?

La mia veranda e l'abitazione del vicino sono al medesimo livello di calpestio, sono state aperte due luci munite di inferriate (in regola) ad altezza di 2.00 mt circa dal calpestio. 

antonia7 dice:

La mia veranda e l'abitazione del vicino sono al medesimo livello di calpestio, sono state aperte due luci munite di inferriate (in regola) ad altezza di 2.00 mt circa dal calpestio. 

Da quanto si vede il camino è quindi posto a livello delle luci di apertura con distanza inferiore a m. 10, andrebbe alzato indubbiamente.

Sono tollerati scarichi fumi a quote inferiori, ma a gas metano.

antonia7 dice:

Grazie @Nanojoule vedrò di studiare con un muratore per innalzare la canna fumaria e per apportare modifiche al barbecue.  Grazie

Da regolamento comunale Comune La Maddalena:

"ART. 101a CONDUTTURE, CANNE FUMARIE E COMIGLOLI.

1 Le canne fumarie e le condutture in genere debbono essere collocate preferibilmente in appositi vani e cavedi all’interno delle murature degli edifici. Qualora negli edifici esistenti ciò non sia possibile, detti elementi possono essere posizionati lungo i prospetti secondari, oppure all’interno di chiostrine o cortili. Dovranno in ogni caso rimanere interni alle murature i gomiti, i raccordi (sia orizzontali che inclinati), le imbragature e i raccordi orizzontali o inclinati. Eventuali diverse soluzioni, adeguatamente motivate, potranno essere sottoposte all’ufficio tecnico comunale per la valutazione della qualità architettonica e del paesaggio.

2 I comignoli o semplici esalatori sulle coperture debbono essere preferibilmente accorpati fra loro, collocati in modo ordinato su piani di copertura nonchè realizzati con materiale coerenti con quelli dell’edificio ed omogenei nelle loro forme.

3. Le canne fumarie dovranno essere elevate al di sopra del fabbricato di almeno ml. 1.20; ove questo sia più basso di quelli contigui, dovranno essere prolungate lungo le facciate sino ad un’altezza sufficiente per evitare danno e incomodo ai vicini e comunque all’interno di chiostrine, cortili o lungo facciate secondarie e tali da non essere percepiti, ove possibile, dalla visuale pubblica. Dovranno comunque essere rispettati (per quanto attiene sezioni, altezze, distanze da edifici vicini ed ogni altro aspetto costruttivo) le prescrizioni di cui alla L.615/66 nonché delle Norme UNI-CIG 7129/92 e di ogni altra normativa di settore."

Modificato da Nanojoule
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