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seppianera

Balcone aggettante - ma rientra all'interno del cornicione (in linea perpendicolare)?

Buongiorno,

 

Abito all'ultimo piano perciò dovendo fare alcuni lavori esterni sul balcone onde evitare la possibile caduta del materiale esterno é considerato sempre aggettante un balcone che fuoriesce sì dalla palazzina, ma "rientra" all'interno del cornicione (in linea perpendicolare)?

In altre parole se non fuoriesce da questo limite posto sul tetto, potrebbe essere "inquadrato" come semplice "balcone incassato"?

Grazie

No.

Per essere considerato a castello deve avere almeno 2 pareti.

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...I balconi incassati o a castello invece, sono delle terrazze che formano una rientranza nella facciata dell’edificio, solitamente chiuse su due o tre lati...

 

Come considerare il balcone?

Chi è proprietario del balcone nel condominio? Un bene condominiale, oppure del singolo condomino?Balconi in condominio: la ripartizione delle spese e l’utilizzo delle parti strutturali.I balconi,esclusi dall’elenco delle parti comuni dell’edificio (art. 1117 c.c.), appartengono come pertinenze ai proprietari degli appartamenti ai quali accedono,insieme alla colonna d’aria sovrastante.

Ringhiere e parapetti dei balconi: Il parapetto ha come scopo l'impedire al proprietario di casa di precipitare sulla strada: quindi é lui che deve occuparsene.Solo quando al balcone sono aggiunti elementi di abbellimento (stucchi, statue, fregi), la loro manutenzione compete all'intero condominio.

Per risolvere ogni qualsiasi interrogativo in materia, bisogna fare una distinzione tra balconi aggettanti e balconi incassati, ossia bisogna valutare attentamente la conformazione dello stabile condominiale.

 

I balconi aggettanti, sono quei balconi che sporgono rispetto alla facciata dello stabile costituendo così un prolungamento della corrispondente unità immobiliare.

Pertanto, essi, così come più volte ribadito dalla Corte di Cassazione ( Cass. 30 luglio 2004 n. 14576), appartengono in via esclusiva al proprietario dell’unità immobiliare de qua; soltanto i rivestimenti e gli elementi decorativi della parte frontale e di quella inferiore si debbono considerare beni comuni a tutti, quando si inseriscono nel prospetto dell'edificio e contribuiscono a renderlo esteticamente gradevole.

 

I balconi incassati o a castello invece, sono delle terrazze che formano una rientranza nella facciata dell’edificio, solitamente chiuse su due o tre lati.Essi, così come precisato con sentenza n. 15913 del 2007 dalla Corte di Cassazione, sono di proprietà comune tra il proprietario dell’appartamento del piano superiore, a cui la soletta servirà da piano di calpestio, ed il proprietario dell’appartamento del piano inferiore, a cui la soletta servirà da piano di copertura.

 

Preme inoltre specificare, che la parte frontale, di entrambe le tipologie di balconi, è di proprietà condominiale, qualora essa presenti particolari fregi in grado d’incidere sul decoro architettonico dell’intero stabile.

 

Dunque, avendo effettuate tale distinzione, nel caso di balcone aggettante le spese per la sua manutenzione saranno tutte a carico del proprietario dell’immobile di cui essa costituisce prolungamento.

Inoltre, occorrerà il consenso dello stesso proprietario, ogni qual volta il proprietario dell’appartamento del piano inferiore, rispetto al balcone, vorrà utilizzare la parte inferiore della soletta stessa per agganciare tende da sole, lampade etc ( Cass. n. 15913 del 2007), così come saranno nulle tutte le decisioni assembleari relative al balcone senza il consenso dello stesso.

Nel caso, invece, di balcone incassato le spese per la sua manutenzione e ricostruzione sono sostenute in parti eguali dai proprietari dei due piani l'uno all'altro sovrastanti, restando a carico del proprietario del piano superiore la copertura del pavimento e a carico del proprietario del piano inferiore l'intonaco, la tinta e la decorazione del soffitto così come previsto dall’art. 1125 c.c.

Da come descritto potrebbe sembrare un balcone aggettante, ma non vorrei aver frainteso. Quindi per determinare la tipologia dei balconi occorre valutare la conformazione strutturale degli stessi, che ripeto non ho ben capito. Tenendo presente che, i balconi aggettanti sono considerati beni di proprietà esclusiva del proprietario dell'appartamento cui ineriscono poiché costituiscono nella loro interezza una sorta di "prolungamento" della corrispondente unità immobiliare e le spese per la sua manutenzione sono a suo carico, mentre per i balconi incassati la relativa soletta è di proprietà comune dei condomini dell'appartamento del piano superiore e di quello del piano inferiore, le spese ripeto essendo la soletta di proprietà comune tra i proprietari cui serve rispettivamente da piano di calpestio e copertura, quindi il condomino del piano inferiore potrà fare tutti gli usi che ritiene utili, il criterio di ripartizione delle spese per la manutenzione e ricostruzione sarà quello di cui all'art. 1125 c.c.; di conseguenza fai tu le opportune ulteriori considerazioni perché non vorrei, ripeto, aver fatto confusione.

Grazie per la risposta.

 

Ora però sto' cercando di riuscire a comprendere su come fare per inviare un immagine, all'attenzione del cortese lettore.

E non é per nulla facile.....!

Perchè non si nasce "imparati".

A presto!

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