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Antoange

Balcone aggettante - nel caso di infiltrazioni alla parte sottostante del mio balcone come vengono divise le spese?

Leonardo53 dice:

Infatti il mio è solo un suggerimento per risolvere tutto senza spese, senza andare a consultare atti e planimetrie e senza dover citare nessuno in giudizio.

Se Antonage vuole seguire il mio consiglio, bene, altrimenti farà come ritiene più opportuno, tanto qui nessuno di noi ha visto le carte e nessuno di noi deve passare da quel ballatoio.

Non è necessario andare in giudizio, ne consultare le planimetrie a @Roky92 sarà sufficiente leggere il suo atto (Rogito) e da quello troverà quali sono le sue parti di proprietà.

Modificato da Tullio01
condo77 dice:

Sì anch'io escludo che debba entrare nell'appartamento, per "diritto di passaggio" intendevo diritto di passaggio sul balcone, che potrebbe essere in tal caso di proprietà individuale.

Ho risposto a te perché era l'ultimo intervento e perché Leonardo si esprimeva in forma ipotetica ("se"). 🙂

 

Ritengo che tutti noi abbiamo posto delle ipotesi nel rispondere.

Ho l’abitudine di leggere tutti gli interventi prima di rispondere e ho condiviso quello di Leonardo53 perché sebbene in forma ipotetica, ha utilizzato il termine ballatoio.

Se il balcone è comune e senza strutture divisorie non sussiste un diritto di passaggio sul balcone, ma il diritto reciproco di utilizzarlo in quanto comproprietari.

Anche l’utilizzo del balcone (ballatoio) comune per accedere all’abitazione  è espressione del diritto di proprietà e non di una servitù di passaggio

Modificato da G.Ago

Se andiamo avanti con le ipotesi, finiremo all'11°e forse più pagine, come nel caso del muro di cinta 😉

 

Forse è meglio attendere un chiarimento da @Roky92

Modificato da Tullio01
Tullio01 dice:

Se andiamo avanti con le ipotesi, finiremo all'11°e forse più pagine, come nel caso del muro di cinta 😉

 

Forse è meglio attendere un chiarimento da @Roky92

In effetti devo riconoscere che nel messaggio #11 non hai formulato delle ipotesi e che sei l’unico, assieme a condo77, a leggere tutti gli interventi, visto che hai dato il giusto peso al mio ultimo messaggio.

Hai perfettamente ragione nel ritenere che la discussione sul muro di cinta sia protratta per 11 pagine a causa delle numerose ipotesi fatte e non per l’ostinazione degli intervenuti nel sostenere a tutti i costi la propria tesi.

  • Haha 1
G.Ago dice:

Ritengo che tutti noi abbiamo posto delle ipotesi nel rispondere.

Ho l’abitudine di leggere tutti gli interventi prima di rispondere e ho condiviso quello di Leonardo53 perché sebbene in forma ipotetica, ha utilizzato il termine ballatoio.

Se il balcone è comune e senza strutture divisorie non sussiste un diritto di passaggio sul balcone, ma il diritto reciproco di utilizzarlo in quanto comproprietari.

Anche l’utilizzo del balcone (ballatoio) comune per accedere all’abitazione  è espressione del diritto di proprietà e non di una servitù di passaggio

Non metto in dubbio che la comproprietà sia possibile, anzi probabile, dico solo che una verifica non guasterebbe.

A casa mia nel giro di pochi metri quadri c'è una proprietà esclusiva, una comproprietà e un diritto di passaggio, guardando per terra sembra tutto lo stesso pezzo d'asfalto (si parla di cortile e non di balcone, solo per dire che le situazioni possono essere le più diverse).

 

PS:

poco più in là c'è anche una consorzialità, che a quanto ho capito è diversa da una comproprietà... in Trentino non ci facciamo mancare nulla. 😄

 

Modificato da condo77
G.Ago dice:

In effetti devo riconoscere che nel messaggio #11 non hai formulato delle ipotesi e che sei l’unico, assieme a condo77, a leggere tutti gli interventi, visto che hai dato il giusto peso al mio ultimo messaggio.

Hai perfettamente ragione nel ritenere che la discussione sul muro di cinta sia protratta per 11 pagine a causa delle numerose ipotesi fatte e non per l’ostinazione degli intervenuti nel sostenere a tutti i costi la propria tesi.

Ed è per questo che le discussioni potrebbero terminare già prima di accedere alla 2° pagina, ma proseguono come fosse una partita di tennis o ping pong

Tullio01 dice:

Ed è per questo che le discussioni potrebbero terminare già prima di accedere alla 2° pagina, ma proseguono come fosse una partita di tennis o ping pong

👍

Tullio01 dice:

Ed è per questo che le discussioni potrebbero terminare già prima di accedere alla 2° pagina, ma proseguono come fosse una partita di tennis o ping pong

Bene...allora fermi tutti in attesa di @Roky92  😉

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Antoange dice:

Salve, sono proprietario di un appartamento all' ultimo piano, i miei balconi non hanno copertura, quindi soggetti ad intemperie e infiltrazioni d' acqua piovana, ma fungono da protezione ai balconi sottostanti. Nel caso di infiltrazioni alla parte sottostante del mio balcone come vengono divise le spese? Pago solo io oppure deve contribuire anche il proprietario del piano di sotto? Grazie

Dipende da come sono configurati nel regolamento di condominio contrattuale. Di solito quello che si definisce balcone all'ultimo piano è in realtà una terrazza a livello ad uso esclusivo, equiparata al lastrico solare.

Per cui le spese di rifacimento andranno ripartite in ragione dell'articolo 1126 c.c.

Se però le infiltrazioni sono determinate dall'ammaloramento del solo calpestio, le spese sono tutte a tuo carico. La parte aggettante, e solo essa, è di competenza del proprietario del "balcone", a meno che una diversa convenzione sia prevista nel regolamento condominiale contrattuale.

SaintJames dice:

Dipende da come sono configurati nel regolamento di condominio contrattuale. Di solito quello che si definisce balcone all'ultimo piano è in realtà una terrazza a livello ad uso esclusivo, equiparata al lastrico solare.

Per cui le spese di rifacimento andranno ripartite in ragione dell'articolo 1126 c.c.

Se però le infiltrazioni sono determinate dall'ammaloramento del solo calpestio, le spese sono tutte a tuo carico. La parte aggettante, e solo essa, è di competenza del proprietario del "balcone", a meno che una diversa convenzione sia prevista nel regolamento condominiale contrattuale.

Per essere una terrazza a livello invece di un balcone, sotto alla stessa devono trovarsi delle u.i.

A me il caso descritto sembra quello di un semplice balcone.

 Le parti necessarie all’uso comune, sono quelle indicate dalla lettera a) dell’art 117 cod.civ., e siano attratte da un regime di comune appartenenza necessaria. Tra le parti comuni necessarie rientrano sicuramente tutte quelle parti comuni che consentono al singolo condomino di poter accedere all’edificio condominiale e conseguente, al suo appartamento, salvo diverso titolo.

nino46 dice:

 Le parti necessarie all’uso comune, sono quelle indicate dalla lettera a) dell’art 117 cod.civ., e siano attratte da un regime di comune appartenenza necessaria. Tra le parti comuni necessarie rientrano sicuramente tutte quelle parti comuni che consentono al singolo condomino di poter accedere all’edificio condominiale e conseguente, al suo appartamento, salvo diverso titolo.

Sono d'accordo, attendiamo info da @Roky92 se il "diverso titolo" in questo caso sia dato.

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