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Avvocato conduttore chiede copia bilanci

Ad onor del vero non so se il pdf da te postato sia stato scritto ante-riforma ma sostanzialmente dice altro.

In quel documento la possibilità data all'inquilino di visionare i giustificativi è limitata alle spese di riscaldamento mentre io propendo per far visionare ogni giustificativo si spesa, ma solo giustificativi e nient'altro.

Ecco cosa dice il link da te postato riguardo agli inquilini:

 

...Pari diritto spetta anche gli inquilini, seppur nei limiti della documentazione inerente il servizio di riscaldamento, essendo per questa voce di spesa che hanno anche la facoltà di partecipare in assemblea con diritto di voto al posto del proprio locatore...

Va bene, tu puoi fargli visionare ad esempio anche tutte le fatture per il rifacimento della facciata e dei pavimenti del palazzo e relativi bonifici. Ma perchè lo vuoi fare tu.

 

Il link ti dice che devi limitarti solo alle spese per le quali il conduttore può votare. A che serve fargli vedere ogni altra fattura/bonifico/assegno se non gli serve a nulla?

Già così è un aggravio di lavoro.

Io non sono amministratore... ma mi rendo perfettamente conto della difficoltà dell'amministratore nel soddisfare correttamente la richiesta di un conduttore, senza per altro rischiare di cadere nella violazione della privacy nei confronti degli altri proprietari costituenti il Condominio.

Ricordo a chi legge che in questo post il conduttore ha richiesto la produzione integrale di interi bilanci: è più che evidente che la richiesta non può esser soddisfatta !

 

Oltretutto la conoscenza dei PATTI PRIVATI sugellati da una locazione fra terzi esorbita dalle attribuzioni dell'amministratore: non è un caso che la Cassazione (4-6-1998 n.5485) abbia previsto che in presenza di diniego dell'amministratore il conduttore debba rivolgersi al proprietario.

Infine il tanto citato art. 9 della 392/78 è una norma specifica del rapporto locatore-conduttore; che c'azzecca l'amministratore ?!

 

Così come, caro Efisio, ho controllato il link da te evidenziato --link_rimosso--

Certo è possibile pure il ricorso d'urgenza, ma su quali presupposti ??!!

Cito direttamente dal pdf "[...] Ciascun condomino ha comunque la facoltà di ottenere dall'amministratore l'esibizione deidocumenti contabili [...] senza la necessità di specificare la ragione perla quale egli intende prendere visione o estrarre copia dei documenti medesimi [...] Spetta invece all'amministratore l'onere di dimostrare l'insussistenza diqualsivoglia effettivo interesse del condomino [...] perché l’istanza è fondata su motivi futili o inconsistenti o comunquecontrari alla correttezza.Pari diritto spetta anche gli inquilini, seppur nei limiti della documentazione inerente il servizio di riscaldamento, essendo per questa voce di spesa che hanno anche la facoltà di partecipare in assemblea con diritto di voto al posto del proprio locatore."

Il documento Conafi mi sembra ante-riforma, certamente non aggiornato, ma anche questo documento ammette implicitamente restrizioni al conduttore in materia di giustificativi di spesa.

Saluti ?

Va bene, tu puoi fargli visionare ad esempio anche tutte le fatture per il rifacimento della facciata e dei pavimenti del palazzo e relativi bonifici. Ma perchè lo vuoi fare tu.

 

Il link ti dice che devi limitarti solo alle spese per le quali il conduttore può votare. A che serve fargli vedere ogni altra fattura/bonifico/assegno se non gli serve a nulla?

Già così è un aggravio di lavoro.

Ecco perchè mi viene il sospetto che quanto contenuto nel link sia ante-riforma.

Quello a cui bisogna attenersi non è il link bensì l'art. 1130bis.

La norma dice che il titolare di diritti di godimento (il conduttore) può estrarre copia di tutti i giustificativi di spesa.

Sarà poi il titolare di diritto di godimento (il conduttore) ad estrapolare ciò che è di sua competenza e ciò che non lo è in base ai patti (contratto) con il locatore, patti che l'amministratore non può e non è obbligato a conoscere.

 

Secondo me se l'amministratore non deve dare i bilanci con i riparti che riguardano anche gli altri condòmini ma deve dare solo copia dei giustificativi di spesa (facciata compresa perchè non conosce i patti). Se non produce i giustificativi di spesa richiesti dal conduttore viene meno ad un suo preciso obbligo sancito dall'art. 1130 bis e può esere citato ai danni per responsabilità professionale.

Ora giochiamo tutti a fare i professori!!!!!!!!!!

Il locatore il quale convenga in giudizio il conduttore per il pagamento delle spese condominiali ex art. 9 l. 27 luglio 1978 n. 392 adempie il proprio onere probatorio producendo i rendiconti dell'amministratore approvati dai condomini, mentre spetta al conduttore l'onere di specifiche contestazioni in ordine alle varie partite conteggiate, prendendo all'uopo visione dei documenti giustificativi ovvero ottenendone l'esibizione a norma degli art. 210 e ss. c.p.c.

Cassazione civile sez. III, 4 giugno 1998, n. 5485

 

Il conduttore (o per sua vece l' avvocato cui si è rivolto) può richiedere solo gli estratti di bilancio che riguardino le spese di sua competenza e la documentazione giustificativa (fatture, note, scontrini etc) delle spese di competenza MA NON i bilanci completi.

Finché non inizi un eventale giudizio e non vengano richiesti dal giudice, è leggittimato a tenerli ben nascosti agli occhi del conduttore.

 

L' unica risposta valida al quesito iniziale è NO. Non devi e non puoi dare tutti i bilanci completi ma semmai solo gli estratti e giustficativi di spesa.

Tutto il resto è solo dibattito accademico.

 

 

Ps. Ho letto solo successivamente che Albano59 aveva già precisato correttamente. Quindi confermo e appoggio quanto ha spiegato.

Il locatore non ha mai detto di ripartire le spese tra lui ed il conduttore, pertanto tutte le spese sono state caricate al locatore.

Solo ora l'avvocato del conduttore, allegato alla richiesta dei bilanci ecc, mi ha inviato il contratto di locazione dove c'è scritto che il conduttore paga solo l'ordinaria gestione ed il resto al locatore.

Tra l'altro, ho già consegnato tutti i bilanci al locatore (qualche mese fa) il quale mi ha fatto pervenire tramite il suo legale un assegno di importo pari alla morosità totale. Ora il locatore ha chiesto lo stesso importo al conduttore ed è qui che il conduttore si è rivolto al suo legale il quale mi ha scritto chiedendo i bilanci delle tre annualità di riferimento. Io credo che la richiesta, così specifica e dettagliata, sia per controllare se nell'importo richiesto ci siano o meno spese (non di gestione ordinaria e non rientranti nelle tre annualità) che non devono essere pagate dal conduttore.

E ripeto, secondo me qualche cosa che non spetterebbe al conduttore c'è!

 

Purtroppo il locatore ed il conduttore si parlano solo a mezzo di avvocati...., anzi a quanto pare si parlano attraverso me a questo punto... visto che tutti gli avvocati chiedono all'amministratore

Ciao

 

io risponderei al legale del conduttore che deve rivolgersi unicamente al suo dante causa, e cioè al locatore, e non gli fornirei nulla, per di più se il condomino locatore ha ricevuta tutta la documentazione, la stessa, che ciede il legale.

Camillo, con la riforma sul Condominio, non si può più negare categoricamente l'inesistenza di rapporti fra conduttore ed amministratore: il conduttore può partecipare e votare al posto del proprietario su argomenti assembleari inerenti i servizi comuni (se il proprietario preavverte il suo conduttore) ad esempio riscaldamento e condizionamento..... 🙂
ciao

la nuova riforma non ha modificato i diritti di voto dei conduttori, di cui nemmeno si parla...

La riforma non ha modificato il diritto di voto del conduttore ma ha modificato il diritto di richiedere in qualsiasi momento i giustificativi di spesa.

Per questa modifica non è bastato variare un vecchio articolo ma si è dovuti ricorrere addirittura a scriverne uno nuovo (1130bis).

 

In virtù di questo articolo, a mio avvviso, essendo il conduttore titolare di diritti di godimento, può richiedere all'amministratore copia della bolletta enel, della fattura di pulizia, della fattura di manutenzione ascensore... senza doverne specificare il motivo e senza che sia in causa con il suo locatore; anche solo per curiosità.

L'amministratore è libero di comportarsi come meglio crede (se vuole può rifiutare anche di dare copia ai condòmini) ma poi dovrà fare i conti con l'art. 1130bis ed accettarne le eventuali conseguenze.

ciao

la nuova rifSempre nella stessa legge all'art. 9 si precisano anche i rapporti diretti con il condomino locatore, non con l'amministratore. Che poi per comodità l'amministratore intrattenga il rapporto diretto, salva solidarietà del condomino locatore, con il conduttore, è solo una soluzione pratica ma mai imposta da nessuna legge o norma.

A parte che la "solidarietà" è tutt'altra cosa. Casomai si tratta di acquiescenza o benestare, ma per favore, potresti postare il passaggio dove è scritto che l'art.9 riguarda solo i rapporti tra locatore e locatario?

 

A me non pare proprio.

 

In ogni caso, c'è un parere qualificato di un avvocato che dice tutto il contrario, ma evidentemente una discussione e mezza non ti è bastata.

Ciao

 

ti rovescio la domanda. Dove è scritto nell'art. 9 che tali dati li deve fornire l'amministratore del condominio ? Come può l'amministratore del condominio l'esistenza di patti contrari se non ha la copia del contratto ? Dove sta scritto sta scritto nell'articolo 9 che l'amministratore ha diritto al pagamento entro due mesi dalla richiesta ? Il parere di un legale, per quanto serio e competente, da tenere comunque in considerazione, non è legge.

 

Prima della L. 220/12 era chiaro che l'inquilino anche per le spese condominiali, doveva far capo al suo dante causa, e cioè al locatore. Che poi ci fossero casi in cui regolava i rapporti direttamente con l'amministratore (salva la solidarietà del locatore), anche se molti del forum erano contrari, era una disponibilità pratica dell'amministratore, cosa che ho sempre fatto anch'io, vincolando però ad una preventiva dichiarazione del locatore che autorizzava il rapporto diretto , sempre salva la solidarietà, e accettava anche il criterio di ripartizione delle spese.

 

Con l'entrata in vigole della L. 220/12 le cose sono un po cambiate, anche se, secondo me, non ancora ben definite. Leonardo53 giustamente cita l'art. 1130 bis, citando i " titolari di diritti reali o di godimento, tra coloro che possono prendere visione ed estrarre copia delle pezze giustificative, norma che secondo me ha bisogno di una interpretazione pratica che ne precisi la portata, visto che non penso che al titolare di diritto di uso o abitazione sia concessa esamina ed estrazione di copia anche per cose che non lo riguardano, che non sono a suo carico. Lettteralmente sembrerebbe di si, ma...

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Garante per la protezione dei dati personali.

 

L’AFFITTUARIO PUÒ ACCEDERE AI DATI SULLA GESTIONE DEL CONDOMINIO?

 

No.

L’affittuario (locatario conduttore), come qualunque “interessato”, può esercitare il diritto di accesso ai propri dati personali e gli altri diritti garantiti dal Codice della privacy.

In riferimento alla normativa sulla privacy, non può però chiedere l’accesso ai dati sulla gestione del condominio.

Garante per la protezione dei dati personali.

 

L’AFFITTUARIO PUÒ ACCEDERE AI DATI SULLA GESTIONE DEL CONDOMINIO?

 

No.

L’affittuario (locatario conduttore), come qualunque “interessato”, può esercitare il diritto di accesso ai propri dati personali e gli altri diritti garantiti dal Codice della privacy.

In riferimento alla normativa sulla privacy, non può però chiedere l’accesso ai dati sulla gestione del condominio.

La risposta te la sei data da solo, qualora avessi voluto dire che l'inquilino non può avere i documenti relativi all'assemblea alla quale andrà a partecipare e per la quale l'Avv.Gallucci consiglia di mandare la convocazione anche all'inquilino stesso.

 

La risposta è insita in questo passaggio: "In riferimento alla normativa sulla privacy, non può però chiedere l’accesso...". Infatti, in questa fattispecie l'inquilino non chiede quanto sopra ai sensi della normativa privacy, bensì ai sensi della 392/78, che è tutt'altra cosa.

 

Tra l'altro, l'URP del Garante mi ha poco tempo fa confermato che i loro provvedimenti sottostanno alle norme di rango superiore come la legge citata e il cc.

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