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Pino66giallo

Astensione dalle cause condominiali

Nel mese di agosto/2013, al ns. amministratore viene notificato da uno dei condomini un ex art. 700 per delle infiltrazioni, lo stesso di propria iniziativa nomina un difensore di sua fiducia, in una assemblea l'amministratore mette al corrente l'assemblea la quale all'unanimità dei presenti si astengono dal giudizio, dopo poco il giudice condanna il condominio e l'amministratore divide le spese per tutti i condomini escluso quattro, con le seguenti motivazioni:

Uno dei condomini e lo stesso che ha fatto causa e ha subito i danni, gli altri tre perchè oltre ad astenersi in assemblea hanno notificato la propria astensione all'amministratore con raccomandata entro i termini di legge.

Vorrei sapere, se il nostro amministratore ha ragione e se noi che non abbiamo fatto la comunicazione avendolo solo manifestato in assemblea dobbiamo pagare, grazie.

Quando il contenzioso riguarda il condominio all'interno di questo e solamente i condomini, questi hanno la possibilità di schierarsi da una o l'altra parte me non di escludere la partecipazione in forza dell'art 1132 cc, infatti c'è Sentenza che afferma;

 

La giurisprudenza (Cassazione, 25/03/1970, n. 801, Cassazione, 15/05/2006, n. 11126) ha stabilito che in caso di lite fra condominio e condomino non è applicabile l’art. 1132. Nel caso di liti “interne” al condominio, il condominio si dividerà in due compagini i/il condomini/o che promuovono o subiscono una domanda ed il resto del condominio, inoltre non è ammissibile imputare le spese di difesa del condominio anche ai condomini che risultano essere la controparte, tanto meno le spese imputate al condominio in caso di esito sfavorevole della lite.

In pratica, secondo questa decisione della CdC tutti i condomini dovranno essere coinvolti.

Ha ragione l'amministratore, verba volant scripta manent. Ammesso che tutti si astenessero alla fine, in caso di perdita della causa, chi avrebbe dovuto pagare i costi processuali? Chi ha speso i 5 euro ha risparmiato, forse perché ha capito che avreste perso comunque, i danni saranno pagati da tutti e giustamente quelli che si sono opposti all' "opposizione" (bastava accettare di mettersi d'accordo prima per risarcire i danni) hanno almeno evitato di pagare le spese processuali

 

Chiedo scusa, non avevo fatto mente locale che trattandosi di lite interna non è possibile tirarsi fuori, ha ragione Tullio Ts, partecipano tutti e l'amministratore NON ha ragione

Concordo Alfonso, ma neppure gli altri tre condomini potevano notificare solamente la loro la loro astensione dalla lite, ma dovevano schierarsi con il condomino che ha subito il danneggiamento, sempre che l'abbiano fatto, ovvero il solo dissenso dalla lite, secondo la sentenza che ho postato non sarebbe sufficiente.

Comunque le spese per la riparazione sarà a carico del condominio (anche degli eventuali astenuti o i dissenzienti ed anche il danneggiato), la differenza sta nelle spese di giudizio e quelle legali.

Concordo Alfonso, ma neppure gli altri tre condomini potevano notificare solamente la loro la loro astensione dalla lite, ma dovevano schierarsi con il condomino che ha subito il danneggiamento, sempre che l'abbiano fatto, ovvero il solo dissenso dalla lite, secondo la sentenza che ho postato non sarebbe sufficiente.

Comunque le spese saranno a carico del condominio (anche degli eventuali astenuti o i dissenzienti), la differenza sta nelle spese di giudizio e quelle legali.

Giustissimo, sono pienamente d'accordo

Il presupposto della lite interna è infondato, si legga meglio la giurisprudenza di specie perchè anche nelle liti interne la dissociazione dalle liti è possibile.

L'amministratore ha torto: la spesa va ripartita tra tutti i condòmini nessuno escluso, infatti:

- non vi è stata lite alcuna perchè:

.... l'assemblea la quale all'unanimità dei presenti si astengono dal giudizio...

infatti a norma dell'art.1132 CC: "qualora l'assemblea dei condomini abbia deliberato di promuovere una lite o di resistere a una domanda, il condomino dissenziente....." quindi nessun dissenso è possibile perchè deliberato condominiale alcuno vi fu: il Condominio non deliberò di resistere e fu solo condannato.

- chi ha fatto causa al Condominio dovrà pro/quota millesimale compartecipare alla parte del danno da risarcire (le infiltrazioni derivano da parte comune di cui anch'esso è titolare).

Vedasi al riguardo: Tribunale di Roma sent.15478/2011 "l’obbligo di conservazione e manutenzione dei beni comuni grava su tutti i condomini, i quali, pertanto, nell’ipotesi di danno subito da un condòmino o da un terzo, sono tenuti, in base ai millesimi, al relativo risarcimento. Ne consegue che anche il condòmino che ha subito il danno deve concorrere pro quota al risarcimento del danno in suo favore. In pratica il condòmino danneggiato è titolare di due posizioni giuridiche diverse, da un lato rileva la sua posizione di soggetto cha ha subito un danno nella sua proprietà solitaria, che ha diritto in forza di ciò al risarcimento, e, dall’altro, rileva la sua posizione di condòmino, su cui grava l’obbligo di manutenzione e conservazione dei beni comuni ed in forza del quale è tenuto pro quota al risarcimento del danno sia pure in favore di se stesso

ed anche (Cass.11-9-1998 n.9009, Cass.18-6-1998 n.6064, Cass.19-1-1989 n.255).

 

- - - Aggiornato - - -

 

@ Pino66giallo: contatti il suo amministratore e comunichi che, in caso di mancata rettifica del riparto proposto, Lei ed altri volentorosi condòmini penalizzati impugnerete la delibera di approvazione del riparto per conseguire relativo annullamento

Quanto alla possibilità di dissociarsi dalle liti ex art.1132 anche in ipotesi di liti interne, riposto quanto già indicato in passato

- Vero, la massima (Cassazione, 25/03/1970, n. 801) esclude l’applicabilità “anche per via analogica” dell’art.1132 C.C., ma con ciò non riferendosi alla dissociazione nelle liti interne, bensì a evidenziare (tale era il caso di specie) come non sia possibile una ripartizione delle spese processuali diversa da come provveduto dal giudice di merito; del resto non potrebbe essere altrimenti, stante la natura di “parte” del Condominio da un lato e del condòmino dall’altro;

- Non corrisponde al vero quanto riportato sul web, ove, al fine d’escludere la dissociazione ex art.1132 C.C. nelle “liti interne”, si adduce la massima rammentata; tal dissociazione sarà invece sempre possibile, saranno le spese processuali delle “parti” (attore e convenuto quali “gruppi” distinti) che non potranno mai essere definite in modo difforme da quanto disposto dal giudice.

- La dissociazione nelle “liti interne” è possibile perché il testo letterale dell’art.1132 C.C. non la esclude, anzi.

Concordo anche con te Olli, i condomini infatti non possono astenersi dal giudizio in assemblea, anzi in caso i infiltrazioni come nel caso esposto, il danneggiato incurante della decisione dell'assemblea ha proseguito nella sua strada ed il Giudice ha dato ragione a lui, condannano l'intero condominio (compreso lui), ma l'amministratore non poteva estraniare dalle spese di risarcimento e riparazioni i quatto che si sono dichiarati dissenzienti alla lite, perchè questa riguarda un condomino (o più condomini) che hanno fatto causa al condominio per inerzia di manutenzione ad evitare infiltrazioni.

Infatti il Giudice ha giustamente condannato l'intero condominio al risarcimento compreso il danneggiato.

La differenza eventualmente riguarderà solamente le spese di giudizio e quelle legali, ovvero il condomino che ha proposto la causa sarà esentato dalle spese legali supportate dal condominio (probabilmente pagherà le sue di avvocato), ed eventualmente anche gli altri quatto se si sono schierati con lui.

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