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Cash1972

Assicurazione immobile: obbligatoria o no ? chi fa chiarezza ?

Spett.le Forum,

 

alcuni giorni fa un condomino, non l' amministratore, mi ha chiesto "ci stai a pagare l' assicurazione globale fabbricato" ?.

 

Ho risposto di no. Poi se il mio appartamento resta scoperto o assicurato da altra compagnia sono fatti miei. Avevo già chiarita la mia posizione l' anno scorso. L' amministratore prima aveva confermato tramite il suo incaricato che sarei stato tolto dalla lista dei condomini assicurati, poi mi ha fatto avere copia di un verbale ( non firmato ) dove dice che ha deciso di rendere obbligatoria l' assicurazione per tutti e mi ribadisce che può obbligarmi anche se casa mia non è certo una parte comune del condominio. Ha riscosso la mia quota dagli altri condomini e mi ha informato di avere avviato "l' escussione legale". Quest' anno pare voglia ricominciare la stessa storia.

 

Vorrei capire se è o non è obbligatoria l' assicurazione e quando mai mi si può imporre una cosa del genere su di una mia proprietà.

A me risulta che l' obbligo esista solo per i veicoli a motore e certamente nè l' amministratore, nè condominio / assemblea possono legiferare su alcuna materia. Almeno fintanto che il Parlamento resta a Roma.

 

Grazie a chi saprà citare qualche riferimento.

 

Notte.

L'assicurazione condominiale non è obbligatoria ma consigliata e va approvata dall'assemblea se non prevista dal Regolamento condominiale, per il caso in cui un condomino ha già un'assicurazione personale per il suo appartamento, vedi --link_rimosso--

 

La coassicurazione indiretta

 

Spesso capita che singoli condomini siano titolari anche di polizze assicurative individuali, le quali possono sovrapporsi o meno alla "polizza globale fabbricati" condominiale.

Riveste particolare interesse sotto il duplice profilo, istruttorio e liquidativo, il caso in cui il condomino risulta essere assicurato con contratti separati per lo stesso rischio, presso più Compagnie (la propria e quella del condominio).

Si tratta della "assicurazione presso diversi assicuratori" ex art. 1910 codice civile, altrimenti detta "coassicurazione indiretta".

Per una trattazione più chiara e semplificata delle problematiche legate alla coassicurazione indiretta che si possono incontrare, è opportuno distinguere tre ipotesi.

(a) Danni al fabbricato del condomino che è assicurato due volte (dalla propria Compagnia e da quella del condominio): - nella fattispecie si è in presenza del concorso di due garanzie dirette, omogenee tra loro;

 

 

  • le Compagnie hanno concordato in sede ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici) che la trattazione del sinistro compete alla Compagnia (c.d. Dirigente) maggiormente interessata al rischio, cioè a quella che assicura il maggiore capitale. Da questa disposizione, volta a garantire l'applicazione di criteri uniformi e a contenere tempi e costi, si evince che la fase istruttoria spetta alla Compagnia assicuratrice del condominio. Il perito incaricato dalla Compagnia Dirigente, dopo avere accertato il danno, deve provvedere alla ripartizione in quote dell'indennizzo ed inviare la propria relazione anche all'altra coassicuratrice;
  • in sede di liquidazione, ciascuna Compagnia contribuisce all'indennizzo in base al proprio contratto isolatamente considerato.

(b) Danni arrecati dal condomino a beni (contenuti in genere) di terzi (condomini, condominio, terzi estranei), per cui è assicurato sia in proprio, sia dall'assicurazione del condominio:

 

 

  • nella fattispecie sussiste concorso tra due garanzie di R.C., tra loro omogenee;
  • la gestione e la liquidazione del sinistro avviene secondo i criteri sopra esposti per l'ipotesi (a), a meno che i beni danneggiati siano coperti da garanzia diretta.

© Danni arrecati da un condomino al fabbricato condominiale (es. incendio), per cui è assicurato anche presso un'altra Compagnia:

 

 

  • si è in presenza di concorso tra garanzie disomogenee, quali quella diretta (del condominio) e di R.C. (polizza individuale);
  • la trattazione del sinistro viene gestita da entrambe le Compagnie coassicuratrici, in via autonoma;
  • la garanzia diretta prevale. Pertanto, la Compagnia assicuratrice del condominio deve provvedere integralmente alla liquidazione del danno, mentre l'altra Compagnia interviene in via sussidiaria solo se la garanzia diretta è insufficiente e limitatamente alla quota spettante al danneggiato;

Dott. Luca Quarti

Grazie della precisa risposta,

 

permane quindi solo il dubbio. Che senso ha stipulare due polizze per proteggere lo stesso bene visto che si paga 2 volte ma l' indennizzo è unico ?

Sta all'assemblea decidere, se la maggioranza vince tutti saranno obbligati alla delibere ed in caso di risarcimenti si adotterà il sistema descritto in precedenza, oppure per non pagare due volte è possibile disdire l'assicurazione personale.

Grazie della precisa risposta,

 

permane quindi solo il dubbio. Che senso ha stipulare due polizze per proteggere lo stesso bene visto che si paga 2 volte ma l' indennizzo è unico ?

Un senso esiste se le rispettive polizze sono adeguatamente stipulate.

Premesso che quella personale non copre mai adeguatamente e nella stessa entità danni a parti comuni,basti pensare alla franchigia (quella condominiale ne ha una,se ne stipuliamo una per condòmino avremo n franchigie da sopportate)giu,esiste un senso se la GF condominiale copre determinati rischi classici relativi all'edificio con eventuale estensione alla conduzione ed alla tutela legale mentre quella personale rimodulata e diretta a coprire i sinistri non ricompresi in quella condominiale.

Grazie della precisa risposta,

 

permane quindi solo il dubbio. Che senso ha stipulare due polizze per proteggere lo stesso bene visto che si paga 2 volte ma l' indennizzo è unico ?

Se dovesse cadere un pezzo di cornicione che non le appartiene, posto alla sommità del fabbricato e quindi condominiale, escutendola dall'assicurazione comune, e procurasse danno a persone e/o macchine la sua assicurazione personale non coprirebbe tali danni che dovrebbe sostenere personalmente

Nemmeno con appendice parti-comuni, c' è apposta. Almeno in quella da me stipulata.

Impossibile.

La GF si compone almeno di due voci:

-Incendio e scoppio

-RC

La seconda ti copre il danno nomenclato da Alfonso.

Salve ho visto suoi scritti e avrei necessità di contattarla è lei il Dr.Luca Quarti esperto di assicurazioni condominiali?

E la stipula di polizza tutela legale deve ottenere il parere favorevole dell'assemblea o l'amministratore puo' stipularla senza il consenso dell'assemblea ?

Grazie

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