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gattoblu

Assicurazione del fabbricato e assicurazione dell'amministratore

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Ciao e buon anno.

So che esiste l'assicurazione del Fabbricato e l'assicurazione dell'Amministratore, e che quest'ultima copre sia l'attività ordinaria e sia i lavori straordinari.

Qualcuno mi può spiegare la differenza tra queste due assicurazioni e quando esse entrano in gioco?

Faccio anche un esempio pratico. Poniamo il caso che vengano fatti dei lavori straordinari riguardanti la copertura del fabbricato, i quali causino danni all'appartamento sottostante, e che il proprietario di tale appartamento dia la colpa "al condominio". Ecco vorrei sapere, in un caso del genere, l'assicurazione dell'Amministratore o l'amministrazione del Fabbricato dovrebbero pagare qualcosa?

Sinteticamente, la polizza dell'amministratore copre la responsabilità civile per danni a terzi cagionati durante l'esercizio del suo mandato mentre la globale fabbricati copre i danni a terzi originati da parti comuni anche se quest'ultima può contemplare anche parti e impianti privati. 

 

Faresti qualche esempio pratico di entrambe? Anche con riferimento a danni causati da lavori condominiali?

L'assicurazione è una di quelle cose che vanno pagate, ma che in pratica, non si capisce mai a cosa servano.

gattoblu dice:

Faresti qualche esempio pratico di entrambe? Anche con riferimento a danni causati da lavori condominiali?

L'assicurazione è una di quelle cose che vanno pagate, ma che in pratica, non si capisce mai a cosa servano.

per i danni subìti si deve cercare il responsabile del danno causato.

 

se è l'impresa che mentre fa i lavori lascia cadere un pezzo di cemento e rovima il pavimento di un balcone, è quest'ultima (o verosimilmente la sua assicurazione ) che ripagherà i danni causati.

 

se cade invece un pezzo di cornicione accidentalmente e rompe una ringhiera (o la stessa pavimentazione o una macchina in sosta) allora il responsabile della causa del danno è il "condominio" cioè tutti, perchè il cornicione è un bene di proprietà comune.

 

se cade un pezzo di intonaco da un balcone (privato) e danneggia qualcosa allora il danneggiato, che potrebbe essere anche il condomìnio se si è danneggiata una parte comune, si deve rivolgere al privato che ha causato il danno (è lui il responsabile dei suoi beni e se ha una sua assicurazione che lo copre buon per lui altrimenti scuce di tasca propria).

 

ci sono poi altre clausole in questa che normalmente è l'assicurazione globale fabbricati: per non avere problemi con terzi danneggiati è opportuno assicurarsi.

 

l'assicurazione dell'amministratore copre lui stesso se lui, nella sua azione da professionista, commette errori tali da causare danni non materiali ma gestionalmente rilevanti a livello economico (non paga l'energie elettrica e il condominio resta al buio senza ascensore e riscaldamento causando danni e disagi ai condòmini) e il condominio si rivale sull'amministratore.

 

... io mi sono capito ...

spero di essermi spiegato ...

 

Modificato da paul_cayard

Ciao. Mi ricollego a un post di qualche giorno fa, per alcuni approfondimenti.

Stavo leggendo il codice civile art. 1129, commi 3 e 4, dove si parla di una specifica polizza R.C. stipulata dall'amministratore nel caso di Lavori Straordinari. Mi potete confermare che, in caso di lavori straordinari, l'amministratore è obbligato a fare una polizza R.C. ad hoc oppure ad adeguare quella che ha già, indicando con precisione i dati del condominio e i lavori da fare?

Ma soprattutto, che cosa copre tale R.C. stipulata appositamente dall'amministratore prima dei lavori?

Buonasera gattoblu, cerco di fare un po' di chiarezza....

I danni provocati dall'impresa che effettua i lavori straordinari ne risponde in primis l'impresa stessa. Supponiamo che il danneggiato non riesca a far valere i suoi diritti sull'impresa perchè quest'ultima è in stato di fallimento o per qualsiasi altra causa non è reperibile, il danneggiato può chiamare in causa il condominio per la sua responsabilità del committente e farsi risarcire il danno subito. Poi sarà lo stesso condominio a rivalersi sull'impresa appaltatrice dell'importo sborsato. In questo caso, se il condominio ha in corso una polizza Globale Fabbricati che prevede l'estensione di garanzia nella sezione RCT - Responsabilità Civile verso Terzi per i danni da lavori straordinari, si può chiamare in causa la Compagnia assicurativa che terrà indenne il condominio per quanto questo sia condannato a risarcire a norma di legge il terzo danneggiato. La polizza di Responsabilità Civile Professionale dell'amministratore tiene indenne solamente quest'ultimo per gli eventuali danni patrimoniali arrecati ai suoi clienti (condomino e condomini), derivanti da errori e negligenze ecc, reati colposi escluso il dolo, nello svolgimento della sua attività professionale.

Pertanto se non sussistono elementi di responsabilità nei suoi confronti quest'ultimo non risponde di nulla.

Un altro caso potrebbe essere che l'amministratore prudentemente, autorizzato dall'assemblea condominiale, abbia stipulato una polizza specifica per la RCT del Committente in previsione dei lavori, ma quest'ultima terrà indenne il condominio qualora la ditta appaltatrice dei lavori non ottemperi, anche in presenza di una propria polizza di RCT dell'Impresa Edile, al risarcimento del terzo danneggiato.

Ultima ipotesi, i lavori sono stati assicurati con una polizza CAR - Contract All Risks, Tutti i Rischi della Costruzione, imposta dal condominio all'impresa all'inizio dei lavori, dove le figure assicurate si intendono normalmente il Committente, l'Appaltore ed i Subappaltatori. Tra le sezioni di garanzia normalmente è prevista anche la RCT che garantisce tutti i suddetti soggetti prorio per i rischi dei danni provocati a terzi.    

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