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Alessa58

Assemblea straordinaria - 66 non è ben chiaro ossia nei 10 giorni convocare e fare l'assemblea ?

Buongiorno, l' art. 66 non è ben chiaro ossia nei 10 giorni convocare e fare l'assemblea ? Il nostro amministratore che è una furbetta la ha girata a suo favore convocandoci a maggio nonostante le varie urgenze dello stabile e le sue totali inadempienze da 3 anni .

L'art 66 d.a.c.c.

L'assemblea, oltre che annualmente in via ordinaria per deliberazioni indicate dall' art. 1135 del codice, può essere convocata in via straordinaria dall' amministratore quando questi lo ritiene necessario o quando ne e' fatta richiesta da almeno due condomini che rappresentino un sesto del valore dell'edificio. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, i detti condomini possono provvedere direttamente alla convocazione.

 

Non è ben chiaro se convocazione ed assemblea devono essere fatti entro i 10 giorni essendo noi condomini la parte lesa in questo caso il "entro i 10 giorni dalla richiesta era chiaro ed univoco, convocare e riunirci entro quel tempo, non rimandare a maggio per cui è una richiesta assolutamente legale.

Non è ben chiaro se convocazione ed assemblea devono essere fatti entro i 10 giorni essendo noi condomini la parte lesa in questo caso il "entro i 10 giorni dalla richiesta era chiaro ed univoco, convocare e riunirci entro quel tempo, non rimandare a maggio per cui è una richiesta assolutamente legale.

 

Ringrazio anticipatamente ,saluti

 

Alessandra F.

Ciao

da:

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Il Legislatore non fissa un termine massimo tra la comunicazione dell'avviso di convocazione e la riunione dell'assemblea, limitandosi a stabilire solo il termine minimo di cinque giorni, quindi in linea teorica essa potrebbe svolgersi anche un mese dopo la convocazione. Tuttavia il tenore letterale dell'art. 66 Disp. att. cod. civ. appare disvelare a chiare note la volontà del Legislatore di voler garantire una delibera assembleare nel più breve tempo possibile per salvaguardare gli interessi dei condomini che hanno richiesto la convocazione in via straordinaria. Sotteso al dato testuale della norma è infatti il requisito dell'urgenza che deve essere necessariamente perseguito, altrimenti non avrebbe senso la stessa norma, che è stata introdotta per consentire a ciascun condomino la possibilità di ottenere una riunione in tempi brevi.

Tenere l'adunanza oltre un mese dopo la convocazione rischia di ledere i diritti e gli interessi a tutela dei quali i richiedenti hanno richiesto la convocazione in via straordinaria, ovvero urgente, dell'assemblea, esponendo il condominio al rischio di eventuali azioni risarcitorie. Queste sono tuttavia considerazioni astratte e di mero principio, le uniche possibili dal momento che non conosciamo l'oggetto della riunione straordinaria. Si consiglia pertanto di applicare i richiamati principi generali alla fattispecie concreta e quindi valutare i possibili rischi derivanti dall'effettuazione dell'adunanza in tempi certamente non brevi rispetto alla convocazione ed alla richiesta.

 

 

 

Quali sono le urgenze dello stabile? Se lo stabile ha bisogno di un imtervento urgente perché presenta parti pericolanti, non c'è bisogno di alcuna assemblea, ma anzi l'amministratore ha l'obbligo di far mettere in sicurezza l'edificio, senza aspettare alcuna autorizzazione assembleare. Se invece esiste, ad esempio, la necessità di ristrutturare la facciata, allora, se non sussistono pericoli immediati, occorre un'assemblea che, in questo caso, è straordinaria e l'amministratore dvee convocarla entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta, ma nulla vieta che potrà svolgersi qualche mese più tardi. Non esiste legge che obblighi l'amministratore a convocare e allo stesso tempo svolgere un'assemblea straordinaria entro dieci giorni dalla richiesta.

 

 

Ciao grazie Vanni.

 

Ciao Alcibiade , le urgenze sono 3 anni di totale inadempienza, 3 anni senza citofoni, 3 anni senza certificato di conformità luce vani scale, 2 anni spandimento di un privato sul vano scale che si è allargato a vista d'occhio ed ha rovinato pure gli scalini di marmo oltre che il muro , l'amministratore in pratica paga le bollette luce chi fornisce il servizio per la pulizia scale , e altre piccole sciocchezze.

Il gravissimo è ignorarci completamente oltre a tutto questo e altro ....

 

Alessandra F.

Purtroppo, come ti ho scritto, la legge è quella. Mi auguro che nell'ordine del giorno abbiate messo anche la revoca dell'amministratore e nomina di uno nuovo.

 

 

Scritto da Alcibiade21074 il 22 Mar 2013 - 20:36:19: Purtroppo, come ti ho scritto, la legge è quella. Mi auguro che nell'ordine del giorno abbiate messo anche la revoca dell'amministratore e nomina di uno nuovo.

 

 

Purtroppo?

Sono 3 anni che confermano quell'amministratrice ed ora la considererebbero una furbetta?

Abbiate pazienza ma la revoca non è illegale,impariamo ad adottarla con consapevolezza,responsabilità e partecipazione alla vita condominiale quando non è troppo tardi.

Evitiamo invece,per cortesia, di lamentarci quando il danno è irreparabile mentre si mantiene il mandato a soggetti incapaci.

 

 

Scritto da Alessa58 il 22 Mar 2013 - 14:27:14: Non è ben chiaro se convocazione ed assemblea devono essere fatti entro i 10 giorni essendo noi condomini la parte lesa in questo caso il "entro i 10 giorni dalla richiesta era chiaro ed univoco, convocare e riunirci entro quel tempo, non rimandare a maggio per cui è una richiesta assolutamente legale.

Non è ben chiaro?

Basterebbe solo provare a ragionare.

Dovendo rispettare 5 giorni liberi dalla prima convocazione come potrebbe mai un amministratore convocare entro i 10 giorni?

Solo via PEC ma solo dal 18/6/2013.

 

Staff

Noi non confermiamo l'amministratore anzi, il problema stà nel fatto che chi lo riconferma ha il 51% dei millesimi nello stabile , e noi non sapevamo per totale ignoranza in materia che ci voglioso sì i 50% dei millesimi , ma anche le teste, in quel senso era inteso il "furbetta" non ce lo ha mai detto anzi batteva sul tasto valgono solo i millesimi .

 

Alessandra F.

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