#25 Inviato 23 Novembre, 2009 siccome si discute di eredità, chiedo informazioni; un condominio composto da 9 apartamenti ha una unità immobiliare divisa ra 5 eredi; l'avviso dell'assemblea è stata sempre inviata all'indirizo del deceduto, ed ogni volta si è presentato un erede sino a quando per l'anno 2008 gli stessi hanno delegato per le assemblee da efettuarsi 1 solo erede, con 2008. nel gennaio 2009 l'assemblea all'unanimità decide di affidare a XXX ditta l'effettuazione dei lavori straordinari, da effettuarsi dal mese di gennaio 2010. L'altro giorno arriva una Racc. da un legale di 1 erede dove viene asserito che l'assemblea del xx gennaio 2009 è da annullare in quanto il proprio assistito non ha ricevuto l'avviso dela convocazione dell'assemblea ( ho continuato a mandare la convocazione sempre presso la residenza che aveva in vita il proprietario). Quesito: ha ragione l'erede, e cosa mi consigliate di fare? grazie
#26 Inviato 23 Novembre, 2009 Scritto da fritta il 23 Nov 2009 - 10:15:08:... L'altro giorno arriva una Racc. da un legale di 1 erede dove viene asserito che l'assemblea del xx gennaio 2009 è da annullare in quanto il proprio assistito non ha ricevuto l'avviso dela convocazione dell'assemblea ( ho continuato a mandare la convocazione sempre presso la residenza che aveva in vita il proprietario). Quesito: ha ragione l'erede, e cosa mi consigliate di fare? grazie Gli eredi comproprietari avevano comunicato all'amministratore i propri indirizzi? Altrimenti è logico che questo invia al solito recapito ed uno o più eredi non siano stati messi a conoscenza dell'assemblea. Modificato Da - Paolino Pao il 23 Nov 2009 10:33:42
#28 Inviato 23 Novembre, 2009 Quindi non potevi sapere dove inviare la convocazione e si può presumere che sia stato avvisato, dato che negli altri anni precedenti non ci sono stati problemi; La convocazione dell’assemblea di un condominio, a pena di invalidità della medesima(art.1136 cod.civ.), deve essere comunicata a tutti i comproprietari pro indiviso di un piano o di una porzione di piano, ma in assenza di particolari formalità per la notifica dell’avviso, la conoscenza di esso da parte di tutti i comproprietari può essere presunta se le circostanze sono gravi, precise e concordanti in assenza di forma necessaria per le modalità di notifica, la conoscenza di essi può essere presunta, se le circostanze sono precise e concordanti. (Cassazione del 09/01/1998 n° 138) Modificato Da - Paolino Pao il 23 Nov 2009 10:55:22
#29 Inviato 23 Novembre, 2009 quindi in questo caso si può proseguire, e non tenere conto della richiesta avanzata dall'erede? (sto a specificare che c'è una dichiarazione del D.D.L., che ritiene urgente l'effettuazione dei lavori per non peggiorare lo stato di ammaloramento dello stabile).
#30 Inviato 23 Novembre, 2009 Scritto da fritta il 23 Nov 2009 - 11:07:40:quindi in questo caso si può proseguire, e non tenere conto della richiesta avanzata dall'erede? (sto a specificare che c'è una dichiarazione del D.D.L., che ritiene urgente l'effettuazione dei lavori per non peggiorare lo stato di ammaloramento dello stabile). La questione principale è se questo tizio continua e impugna cosa succederà, starà al Giudice decidere, se accogliere le richiesta di questo erede oppure no.Suggerirei una soluzione, lasciar trascorrere i 30 giorni dal momento in cui questo erede ti ha comunicato l'intenzione di impugnare (data sicura in cui lui è venuto a conoscenza della delibera), se non impugna entro tale limite sarà prescritta l'annullabilità della delibera (--> art. 1137 cc)
#31 Inviato 23 Novembre, 2009 Ma dato che l'assemblea è stata fatta a gennaio i 30 giorni per l'impugnazione decorrono dalla data del verbale o da quando il condomino viene a conoscenza delle decisioni prese in assemblea?
#32 Inviato 23 Novembre, 2009 Scritto da Gloazzo il 23 Nov 2009 - 14:20:27:Ma dato che l'assemblea è stata fatta a gennaio i 30 giorni per l'impugnazione decorrono dalla data del verbale o da quando il condomino viene a conoscenza delle decisioni prese in assemblea? Per gli assenti all'assemblea dal momento in cui viene a conoscenza; cc art 1137 .... Il ricorso deve essere proposto, sotto pena di decadenza, entro trenta giorni, che decorrono dalla data della deliberazione per i dissenzienti e dalla data di comunicazione per gli assenti. però ti ringrazio della domanda, perchè mi ha fatto venire in mente un fatto, cioè se uno degli "eredi" (del caso di Fritta) era presente all'assemblea (a gennaio), tutto cambia, perchè la sua presenza ha sanato l'eventuale non comunicazione, ossia l'eventuale ricorso doveva essere fatto entro 30 gg dalla delibera. Praticamente questo erede dovrebbe trovare un Giudice il quale sia convinto che questo erede non abbia mai saputo nulla dagli altri 4 eredi da gennaio ad oggi, mi sembra molto improbabile Modificato Da - Paolino Pao il 23 Nov 2009 14:33:54