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karlokarl

Assemblea con nominativo partecipante errato

in assemblea ai nominativi presenti è stato verbalizzato il nome del convivente /marito invece di quello della convivente /moglie effettivamente presente.

puo pregiudicare la regolarita formale della assemblea.

Grazie

Non può pregiudicare la validità dell’assemblea. Al limite se in una delibera il quorum fosse raggiunto soltanto grazie al voto di questa persona, la delibera sarebbe impugnabile.

Considerando che alla riunione assembleare era presente la condomina proprietaria, l’errore di trascrizione del suo nominativo sul verbale non pregiudica la regolare costituzione dell’assemblea, né le eventuali delibere adottate.

Il suddetto errore materiale può essere corretto e reso noto all’assemblea in occasione della successiva riunione.

in assemblea ai nominativi presenti è stato verbalizzato il nome del convivente /marito invece di quello della convivente /moglie effettivamente presente.

puo pregiudicare la regolarita formale della assemblea.

Grazie

Indipendentemente da cosa è stato verbalizzato, la moglie/convivente presente è proprietaria o comproprietaria dell'appartamento?

 

- Se la signora presente non è almeno comproprietaria e non ha ricevuto delega scritta dal proprietario, non aveva diritto ne a votare ne a presenziare.

 

- Se la signora è proprietaria/comproprietaria, si tratta solo di un errore formale.

In caso di errore veniale si può modificare il verbale;

 

Cassazione civile , sez. II, sentenza 31.03.2015 n° 6552

Con sentenza 31 marzo 2015, n. 6552 la Suprema Corte ha risolto la questione sul se il verbale dell'assemblea condominiale debba essere redatto, corretto e chiuso necessariamente nel corso e alla presenza dell'assemblea condominiale, oppure possa essere redatto, corretto o modificato anche in assenza dell'organo collegiale, essendo, al riguardo, sufficiente che il verbale riporti la sottoscrizione del Presidente e della Segretaria che lo hanno redatto o modificato, specificando se l'inserimento nel verbale, al termine o dopo lo scioglimento dell'assemblea condominiale, di un condomino considerato "assente" nel corso dell'intero procedimento collegiale (costituzione, discussione e deliberazione) costituisca (o non) "mero errore materiale" e legittimi, pertanto, la modifica dei quorum costitutivi e deliberativi raggiunti nel corso della riunione assembleare.

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