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FRANCESCA1980

Asciugatrice in cantina?

Buongiorno,

il nostro condominio è composto da 8 palazzine disposte ad "U", ciascuna con 6 appartamenti.

 

Sotto ogni palazzina ci sono le cantine di ciascun edificio: un locale sotto ciascuna palazzina suddiviso in otto locali ciascuno chiuso da una porta in lamiera.

Un condomino ha messo un'asciugatrice nella sua cantina e alcuni condomini che abitano nella sua palazzina si lamentano per rumori ed odori.

Lo stesso invece sostiene che non dà nessun fastidio e che chi si lamenta lo fa per ripicca.

 

L'Amministratore ha portato in assemblea una modifica del regolamento condominiale per vietare l'uso di asciugatrici nei locali cantina.

 

Chiedo: un regolamento del genere sarebbe legittimo considerato che limita l'uso della proprietà privata?

 

A vostro avviso ci sono controindicazioni tecniche nel posizionare un'asciugatrice in un locale cantina, regolarmente dotato di presa elettrica?

Allora potrebbero anche vietare di posizionarvi un congelatore a pozzo?

 

Grazie.

Per vietare l'installazione di elettrodomestici nelle cantine serve un regolamento contrattuale regolarmente registrato. Un regolamento assembleare non può decidere in questo senso. Piuttosto, dal momento che un'asciugatrice o un congelatore consumano non poca corrente, occorre accertarsi che ogni cantina sia raggiunta da una linea elettrica che parta dal contatore dell'appartamento e non sia allacciata al contatore condominiale, come una volta succedeva spesso.

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Grazie!

 

Il consumo elettrico delle cantine va ad essere contabilizzato sul corrispondente appartamento, quindi il condomino paga l'energia elettrica consumata.

 

Qual è la differenza tra un regolamento contrattuale regolarmente registrato e un regolamento assembleare?

 

Grazie

Il regolamento contrattuale è quello approvato dall'unanimità dei condòmini.

 

Solitamente è il regolamento originario, prodotto dall'impresa costruttrice che lo fa firmare per accettazione ai condòmini, nel momento in cui effettuano l'acquisto di unità immobiliari.

 

L'assemblea può provvedere all'approvazione di un nuovo regolamento od anche all'approvazione di modifiche di quello vigente.

 

Il regolamento deve essere approvato dall'assemblea con la maggioranza stabilita dal secondo comma dell'articolo 1136 (numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio) ed allegato al registro dei verbali delle assemblee.

 

Nel suddetto caso il regolamento si dice essere assembleare.

 

Se l'approvazione viene data dall'unanimità dei condòmini (1000/1000), il regolamento è contrattuale e l'eventuale registrazione all'Agenzia delle Entrate lo rende opponibile a terzi.

 

Il regolamento contrattuale deve sempre essere allegato ai contratti di acquisto delle singole unità immobiliari ed accettato dagli acquirenti.

 

Il regolamento è obbligatorio quando in un edificio il numero dei condòmini è superiore a dieci, deve contenere le norme circa l'uso delle cose comuni e la ripartizione delle spese, secondo i diritti e gli obblighi spettanti a ciascun condomino, nonché le norme per la tutela del decoro dell'edificio e quelle relative all'amministrazione.

 

Le suddette norme sono regolamentari, regolamentano ad esempio gli orari entro i quali consentire il gioco dei bambini nel cortile condominiale, la scelta di come ripartire le spese per l'acqua qualora vi sia un unico contatore al servizio di tutte le unità immobiliari, l'uso dei posti auto, la scelta del tessuto per le tende.

 

Le clausole contrattuali sono quelle che limitano i diritti dei singoli condomini sulle rispettive proprietà o sulle parti comuni, ampliano i poteri di uno o più condomini o attribuiscono a uno o più di essi maggiori diritti; la modifica di tali clausole necessita sempre dell'unanimità dei condòmini (1000/1000). 

 

Ciascun regolamento condominiale contiene clausole contrattuali e clausole regolamentari.

 

Per modificare le prime serve l'unanimità dei condòmini (1000/1000); per modificare le seconde, è sufficiente un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio.

 

Quando il numero dei condòmini è superiore a dieci, qualora non si riesca a pervenire alla formazione del regolamento in sede assembleare, si può ricorrere all'autorità giudiziaria.

 

Il regolamento creato da quest'ultima viene chiamato regolamento giudiziale.

 

Limitare l'uso di una proprietà privata, rientra tra le clausole contrattuali, cioè approvate anche da chi si vede limitare il proprio diritto, per cui, salvo titolo contrario, l'uso di una asciugatrice installata nella propria cantina è consentito.

Modificato da Mauro G.
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Che odore fa, una asciugatrice?

Sono curiosa...

Cioè... a parte un vago odore di Coccolino nel momento in cui la apri...... che odore fa una sciugatrice?

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ho pensato la stessa cosa Fedina... anch'io d'inverno uso l' asciugatrice, ma non fa di certo odori strani e i modelli attuali sono molto silenziosi...

Mbe pensate a me che abito all'ultimo piano e sopra ci sono i box.

Ebbene, un inquilino ha pensato di mettere l' asciugatrice nel suo box e "sopra" la mia testa...

Non vi dico il fastidio che provoca grazie alle vibrazioni...(ogni ciclo dura ca. 4 ore)  e poi sta sempre a fare giù e su con i panni e quant'altro.

Inoltre mi chiedo, i fili elettrici reggeranno un tale carico ? Non è che manda a fuoco il palazzo con qualche cortocircuito ? 

Penso che oltre ad effettuare una verifica tecnica incaricherò un avvocato per tutelare la mia tranquillità.

contalexio@gmail.com dice:

Mbe pensate a me che abito all'ultimo piano e sopra ci sono i box.

Ebbene, un inquilino ha pensato di mettere l' asciugatrice nel suo box e "sopra" la mia testa...

Non vi dico il fastidio che provoca grazie alle vibrazioni...(ogni ciclo dura ca. 4 ore)  e poi sta sempre a fare giù e su con i panni e quant'altro.

Inoltre mi chiedo, i fili elettrici reggeranno un tale carico ? Non è che manda a fuoco il palazzo con qualche cortocircuito ? 

Penso che oltre ad effettuare una verifica tecnica incaricherò un avvocato per tutelare la mia tranquillità.

Anche nel tuo caso vale quello che è stato detto da chi mi ha preceduta. Trattandosi di un inquilino potrebbe esistere una limitazione in tal senso nel suo contratto di locazione, ma non mi farei troppe illusioni in merito.

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contalexio@gmail.com dice:

a me che abito all'ultimo piano e sopra ci sono i box.

Ebbene, un inquilino ha pensato di mettere l' asciugatrice nel suo box e "sopra" la mia testa...

Scusa ma visto che sei all'ultimo piano, la tua asciugatrice o lavatrice non è sulla testa dell'appartamento a te sottostante, e così a seguire fino al primo piano?

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FRANCESCA1980 dice:

Lo stesso invece sostiene che non dà nessun fastidio e che chi si lamenta lo fa per ripicca.

Lo penso anche io anche perchè, come dice Fedina, non penso proprio che un'asciugatrice mandi cattivi odori. Le vibrazioni certamente si, ma essendo in cantina saranno, penso, minime.

 

FRANCESCA1980 dice:

L'Amministratore ha portato in assemblea una modifica del regolamento condominiale per vietare l'uso di asciugatrici nei locali cantina.

Non può assolutamente mettere nel regolamento (penso che sia un regolamento assembleare) un limite al godimento della proprietà privata. Se il regolamento è contrattuale serve il consenso anche di detto condomino.

Se parliamo dell'uso dell'asciugatrice in orari di silenzio, cioè dopo le 22,00 o prima delle 8,00, il discorso cambia.

Concordo con l'osservazione di @Leonardo53 in risposta a contalexio@gmail.com. Se la richiesta dicontalexio@gmail.com fosse accettabile in un condominio non si potrebbe usare lavatrici ecc. Assurdo.

Dobbiamo parlare semmai di orari nel loro uso.

Le vibrazioni sono pressocchè inesistenti, specie se sotto si mette un vecchio tappetino, o dei tamponi antivibranti (costano due lire, non due euro!).

L'odore.... beh! forse lo scambia con quello delle proprie ascelle/inguini!

La gente spesso confonde con la puzza l'odore di pulito o il profumo del cibo .... come le mie figlie per quest'ultimo!

 

Contalexio come sei esagerato e pessimista!  A parte che se ci fosse stato un sovraccarico che poteva incenerire il palazzo, ciò si sarebbe verificato subito, si fanotare che i moderni impianti hanno sezioni di fili esuberanti, e completati da interruttori magneto termici e differenziali. I primi sono quelli che agiscono per i sovraccarichi e sono quelli che costano di meno. pro bono pacis si può chiedere a tale condomino l'installazione di uno esclusivamente per tale elettrodomestico per far cessare ogni lamentala!  Ci sono ciabatte già munite di tale interruttore, quindi non è necessario nemmeno elettricista!

Se addiviene, però le lamentele devono cessare sul serio, specie che sono campate in aria!

Leonardo53 dice:

Scusa ma visto che sei all'ultimo piano, la tua asciugatrice o lavatrice non è sulla testa dell'appartamento a te sottostante

Ecco appunto!

Ahhhh! Questi condòmini dell'ultimo piano! Vogliono tenersi stretti tutti i vantaggi della loro posizione, ma le spese di riscaldamento, quelle le vorrebbero condividere con tutti! 😁

Modificato da Maxi
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