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Alessiofelix

Ascensore - una cosa possibile?

Salve volevo avere un chiarimento dobbiamo sostituire l'ascensore con una da manuale ad automatico, e la spesa e notevole. Il problema che ho è che c'è la proprietaria del 1 piano che non vuole pagare le spese per i lavori. E una cosa possibile? Siccome al primo piano abita anche un'altra persona e lei è d'accordo come mi devo comportare? E obbligata a pagarle se viene accettato il lavoro in assemblea?

Salve volevo avere un chiarimento dobbiamo sostituire l'ascensore con una da manuale ad automatico, e la spesa e notevole. Il problema che ho è che c'è la proprietaria del 1 piano che non vuole pagare le spese per i lavori. E una cosa possibile? Siccome al primo piano abita anche un'altra persona e lei è d'accordo come mi devo comportare? E obbligata a pagarle se viene accettato il lavoro in assemblea?

Nella discussione di cui al link in calce parlavi di proprietari del piano terra.

Ora parli di proprietari al primo piano.

 

Se si tratta di proprietari al piano terra devi specificare se esistono tabelle contrattuali e se questi proprietari hanno mai partecipato alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria.

 

Se si tratta di proprietari al primo piano con ascensore che parte dal piano terra, la spesa deliberata dalla maggioranza ed almeno 500 millesimi è obbligatoria per tutti.

Salvo regolamento contrattuale, la spesa sarà ripartita con il criterio legale dell'art. 1124 c.c. e cioè metà della spesa sara pagata per millesimi di proprietà e meta della spesa in proporzione all'altezza dal piano zero.

 

--link_rimosso--

Occorre precisare, però, che l'ascensore condominiale è da considerarsi di proprietà comune quando lo stesso è originariamente installato nell'edificio all'atto della sua costruzione​ , a meno che il contrario non risulti dal titolo. Qualora, invece, venga ​ installato successivamente per iniziativa di tutti o parte dei condomini, ovvero da uno solo​ dei condomini, esso ​ appartiene in proprietà al condomino o ai condomini che lo hanno impiantato a loro spese​ , "​ purché sia fatto salvo il diritto degli altri di partecipare in qualunque tempo ai vantaggi della innovazione, contribuendo nelle spese di esecuzione dell'impianto ed in quelle di manutenzione dell'opera

​ " (Cass. n. 20902/2010).

La legge di riforma ha esteso il criterio di riparto delle spese dettato dall'originario articolo 1124 c.c. per le scale anche a quelle inerenti agli ascensori. L'art. 1124 c.c., nella nuova formulazione, stabilisce che le scale e gli ascensori sono mantenuti e sostituiti dai proprietari "delle unità immobiliari a cui servono", ​ stabilendo che tra costoro la spesa relativa è ripartita, "​ per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari e per l'altra metà esclusivamente in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo

​ ", chiarendo che, al fine del concorso nella metà della spesa ripartita in ragione del valore, si considerano come piani anche "​ le cantine, i palchi morti, le soffitte o camere a tetto e i lastrici solari, qualora non siano di proprietà comune

​ ". Ricomprendendo l'ascensore nel sistema di distribuzione dei costi già previsti per le scale, ​ il legislatore della riforma ha di fatto preso atto della copiosa e consolidata giurisprudenza formatasi sul tema che da tempo applicava, in via analogica, l'art. 1224 c.c. ​ alle fattispecie aventi ad oggetto l'ascensore e la ripartizione delle spese per la conservazione e manutenzione dello stesso (Cass. n. 3264/2005; Trib. Bari 2123/2010), ​ ritenendo, altresì, rilevante la circostanza che l'ascensore sia installato originariamente con la costruzione dell'edificio ​ o in un secondo tempo "​ solo se l'installazione dell'impianto è avvenuta con il dissenso di alcuni condomini

​ " (App. Milano n. 76/2006). (Guida di diritto condominiale Edizione 2016 Avv. Alessandro Gallucci )

file:///C:/Users/Mario/Desktop/GUIDA%20DIRITTO%20CONDOMINIO.pdf

 

da pag 60

Il link non funziona. Non riesco ad accedere al desktop del tuo PC :icon_lol:

 

Ecco il link che si apre:

 

http://bit.ly/2l2EadE

Scusate e al 1 piano. Quindi è obbligatoria la quota. Le quote le stabilisco in base alla tabella di ripartizione dell'ascensore in questione. Chiedo questi perché un avvocato

dell 'anammi mi ha detto che poteva esentasse dalle spese e per gli altri mettere una chiavetta. Ma a me e sembrato un Po assurdo. Voi che dite?

Scusate e al 1 piano. Quindi è obbligatoria la quota. Le quote le stabilisco in base alla tabella di ripartizione dell'ascensore in questione. Chiedo questi perché un avvocato

dell 'anammi mi ha detto che poteva esentasse dalle spese e per gli altri mettere una chiavetta. Ma a me e sembrato un Po assurdo. Voi che dite?

A mio avviso l'avvocato ha preso un granchio perchè quella soluzione va bene per le INNOVAZIONI GRAVOSE e cioè quando si tratta di installare per la prima volta un'ascensore che non è nata con l'edificio.

Se l'ascensore c'era già ed i proprietari del primo piano ne sono comproprietari, alla spesa di mera sostituzione partecipano tutti i proprietari dell'ascensore.

 

Se i proprietari del primo piano fino ad ora hanno usato l'ascensore presumo che l'ascensore sia nato con l'edificio e ne siano tutti proprietari.

 

L'articolo 1124 c.c. è chiaro:

 

Art. 1124 c.c.

Le scale e gli ascensori sono mantenuti e sostituiti dai proprietari delle unità immobiliari a cui servono. La spesa relativa è ripartita tra essi, per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari e per l'altra metà esclusivamente in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo...

La sostituzione è una manutenzione straordinaria ed i proprietari non possono sottrarsi dal contribuire alle spese, neanche rinunciando all'uso.

Lo specifica l'art. 1118 del codice civile:

Art. 1118 c.c.

Il diritto di ciascun condomino sulle parti comuni, salvo che il titolo non disponga altrimenti, è proporzionale al valore dell'unità immobiliare che gli appartiene.Il condomino non può rinunziare al suo diritto sulle parti comuni.Il condomino non può sottrarsi all'obbligo di contribuire alle spese per la conservazione delle parti comuni...

 

Consiglio di sentire un altro avvocato, indicandogli la mia opinione.

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