Vai al contenuto
nillo

Ascensore esterno

nell'ultima assemblea condominiale è stato approvato con 500 mill. l'installazione di un ascensore esterno all'edificio che mediante una passerella collega il giroscale, io ero contrario per 2 motivi, uno perché l'arrivo è a metà scala, per accedere al mio pianerottolo deve fare mezza rampa di scale, due questa struttura a torre essendo staccata dall'edificio di ca. 1,50 ml mi toglie sia la visuale che la luce, oltre che ogni condomino può vedere nel mio balcone ad ogni passaggio dell'ascensore. per poter effettuare tale intervento non necessita l'approvazione di almeno i 2/3 dei condomini? posso oppormi in qualche modo?

grazie

Certo che puoi opporti e senza nemmeno invocare la necessità di maggioranze qualificate.

 

Se la costruzione ti toglie visuale e luce viene leso un tuo diritto ...il lavoro deve avere anche il tuo benestare...tradotto delibera all' unanimità

 

L' installazione di un ascensore esterno è comunque innovazione gravosa e voluttuaria

@ nillo

Puoi essere esentato dalla spesa in forza dell'articolo 1121 del Codice Civile, infatti non sei obbligato ad una spesa gravosa e/o voluttuaria come la messa in opera dell'ascensore, ovviamente in questo caso, non avrai diritto all'uso dell'impianto e dovrai usare, come hai sempre usato le scale, inoltre i proprietari potranno posizionare un chiave all'ascensore a ciò che chi non è proprietario se ne approfitti.

 

cc art. 1121. Innovazioni gravose o voluttuarie

Qualora l’innovazione importi una spesa molto gravosa o abbia carattere voluttuario rispetto alle particolari

condizioni e all’importanza dell’edificio, e consista in opere, impianti o manufatti suscettibili di utilizzazione

separata, i condomini che non intendono trarne vantaggio sono esonerati da qualsiasi contributo nella

spesa.

Se l’utilizzazione separata non è possibile, l’innovazione non è consentita, salvo che la maggioranza dei

condomini che l’ha deliberata o accettata intenda sopportarne integralmente la spesa.

Nel caso previsto dal primo comma i condomini e i loro eredi o aventi causa possono tuttavia, in qualunque

tempo, partecipare ai vantaggi dell’innovazione, contribuendo nelle spese di esecuzione e di manutenzione

dell’opera.

Inoltre potai opporti se la messa in opera di questo ascensore non rispetta le distanze tra gli sporti previste dalla legge e/o

che possano recare pregiudizio alla stabilita o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti comuni dell’edificio inservibili all’uso o al godimento anche di un solo condomino.

Per quel che leggo, non mi sembra che tale opera sia un abbattimento della barriera architettonica e mi accodo ai pareri di Dimaraz e Tullio, ma se l'intervento fosse costituito da ulteriori opere che possano consentire l'asseverazione secondo L. n. 13/89 allora certe problematiche verrebbero derogate dalla stessa Legge circa le distanze (e con essa diritti di visuale). Ne riporto stralcio:

1. Le opere di cui all'articolo 2 possono essere realizzate in deroga alle norme sulle distanze previste dai regolamenti edilizi, anche per i cortili e le chiostrine interni ai fabbricati o comuni o di uso comune a più fabbricati.

2. E' fatto salvo l'obbligo di rispetto delle distanze di cui agli articoli 873 e 907 del codice civile nell'ipotesi in cui tra le opere da realizzare e i fabbricati alieni non sia interposto alcuno spazio o alcuna area di proprietà o di uso comune.>

Circa il fatto che chiunque potrebbe vedere verso il tuo balcone o finestra che sia, è un problema facilmente superabile con l'adozione di una parete della cabina mobile cieca sul lato interessato oppure intervenendo (azione più costosa) sui cristalli perimetrali.

Però, come sopra ben detto, le problematiche sono tutte contenute nella seguente frase dell'art. 1120 del c.c.:

Pertando, se in sede progettuale si ovvia per il discorso stabilità (antincendio, antisismico etc..) e di quello delle compressioni e godimenti dei diritti altrui, quella del decoro e della modifica del profilo dell'edificio, restano i scogli maggiori.

Parebbe sufficente quanto riportato nell'art. 1136 al comma 5

ma, proprio in considerazione della natura dell'intervento e delle possibili modifiche del decoro (vedi art. 1120 c.c.) convengo con quanto scritto da Dimaraz ( vedi qui --link_rimosso--)

Un saluto

ROI

×