#175 Inviato 1 Maggio, 2023 marcanto dice: Ho sempre immaginato, in alcuni casi anche detto, che il superbonus CILAs diventerà un paniere con cui fare cassa. Per i comuni, Basta individuare le pratiche che presentano difformità/abusi e metterle da parte, per poi tirarle fuori quando si vuole o si ha bisogno di rimpinguare i propri forzieri. marcanto dice: Francamente non espliciti cosa tu intenda. Da quanto detto prima pareva quasi che i Comuni possano sanzionare solo le difformità nel caso vengano fatti lavori agevolati con il superbonus. In realtà eventuali difformità presenti possono essere sanzionate qualsiasi tipo di lavori si facciano, o anche se non si fanno affatto dei lavori. Semplicemente il superbonus non è un condono (e ci mancherebbe!), proprio in virtù del 13 quater che citi. Modificato 1 Maggio, 2023 da condo77
#176 Inviato 1 Maggio, 2023 La questione si è posta quando si è coniata la CILAs ideata per permettere gli interventi in 110, anche dove non vi era la conformità. Oppure ove non si poteva asseverare l'esistenza di legittimità. Quindi con la CILAs diciamo che si è creato una sorta di regime edilizio "in deroga", MA A TEMPO ossia provvisorio che nel contempo non cancella le responsabilità di natura edilizia la dove gli interventi agevolati abbiano usato questo regime edilizio "in deroga" attivato dalla CILAs Modificato 1 Maggio, 2023 da marcanto
#177 Inviato 1 Maggio, 2023 marcanto dice: La questione si è posta quando si è coniata la CILAs ideata per permettere gli interventi in 110, anche dove non vi era la conformità. Oppure ove non si poteva asseverare l'esistenza di legittimità. Quindi con la CILAs diciamo che si è creato una sorta di regime edilizio "in deroga", MA A TEMPO ossia provvisorio che nel contempo non cancella le responsabilità di natura edilizia la dove gli interventi agevolati abbiano usato questo regime edilizio "in deroga" attivato dalla CILAs Anche gli interventi con CILA (modello unificato nazionale) sono permessi in assenza di conformità, basta non sia abusivo l'immobile. La particolarità del superbonus è che a seguito dell'accertamento della difformità da parte del comune, l'amministrazione finanziaria non ha titolo per chiedere la restituzione del bonus goduto. Modificato 1 Maggio, 2023 da condo77
#178 Inviato 1 Maggio, 2023 condo77 dice: Anche gli interventi con CILA (modello unificato nazionale) sono permessi in assenza di conformità E chi lo dice ? Se è come dici (e non lo è) che bisogno c'era di fare la cilas, tanto vi era già la CILA che produceva gli stessi effetti ?? Non ti pare che con questo ti contraddici : "La particolarità del superbonus è che a seguito dell'accertamento della difformità da parte del comune, l'amministrazione finanziaria non ha titolo per chiedere la restituzione del bonus goduto." Tradotto senza superbonus se il comune controlla e trova difformità sono dolori.
#179 Inviato 1 Maggio, 2023 marcanto dice: Tradotto senza superbonus se il comune controlla e trova difformità sono dolori. Dal punto di vista della sanzione amministrativa sono dolori comunque. Dal punto di vista della perdita dell'agevolazione fiscale, il superbonus ha una marcia in più, decisamente. marcanto dice: Non ti pare che con questo ti contraddici : "La particolarità del superbonus è che a seguito dell'accertamento della difformità da parte del comune, l'amministrazione finanziaria non ha titolo per chiedere la restituzione del bonus goduto." No. marcanto dice: E chi lo dice ? Il modello. Mi pare ne avessimo già parlato. Però se vuoi puoi consultarlo qui: marcanto dice: Se è come dici (e non lo è) che bisogno c'era di fare la cilas, tanto vi era già la CILA che produceva gli stessi effetti ?? Penso proprio lo sia. La CILAS si differenzia dalla CILA per altri aspetti, non per la possibilità di fare interventi anche in presenza di difformità. P.e. la CILAS non richiede di allegare elaborati grafici, inoltre è un modello unico vincolante per tutto il territorio nazionale. Cmq sarebbe bene analizzare (p.e. la CILA non permette di effettuare interventi difformi perché c'è scritto X) e non dedurre (la CILA deve per forza impedire di effettuare interventi difformi perché altrimenti non avrebbero fatto la CILAS). Modificato 1 Maggio, 2023 da condo77
#180 Inviato 1 Maggio, 2023 La CILA è una pratica edilizia e in quanto tale soggiace alle norme che ne regolano le attività. Non necessariamente deve essere scritto che non permette interventi la dove vi siano difformità/abusi, semplicemente perché è implicito nella stessa norma/e di settore. 1
#181 Inviato 1 Maggio, 2023 marcanto dice: La CILA è una pratica edilizia e in quanto tale soggiace alle norme che ne regolano le attività. Non necessariamente deve essere scritto che non permette interventi la dove vi siano difformità/abusi, semplicemente perché è implicito nella stessa norma/e di settore. Aggiungi una S e puoi riscrivere tutto quanto in modo identico. Ma le norme sono sempre esplicite, non implicite. Dunque quale sarebbe la norma esplicita che non lo permetterebbe? Poi io comprendo perfettamente il punto di vista del tecnico: sto firmando una carta, mi sto assumendo delle responsabilità, non sono un giurista e non mi va di spaccarmi la testa su questioni di interpretazioni della norma, ergo preferisco errare per eccessiva prudenza ed evitare di firmare se rilevo difformità. Modificato 1 Maggio, 2023 da condo77
#182 Inviato 1 Maggio, 2023 Cita tu la norma che ti permette di fare interventi con una CILA in presenza di difformità o addirittura abusi pregressi senza che questi siano prima sanati e/o regolarizzati.
#183 Inviato 1 Maggio, 2023 marcanto dice: Cita tu la norma che ti permette di fare interventi con una CILA in presenza di difformità o addirittura abusi pregressi senza che questi siano prima sanati e/o regolarizzati. Limitando l'analisi alla difformità ed escludendo edifici totalmente abusivi (v. messaggio successivo di Rolando): Non c'è nessuna norma che lo vieti. Inoltre nella CILA il progettista assevera la conformità dell'intervento, non dell'edificio. Il progettista, in qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli artt.359 e 481 del Codice Penale, esperiti i necessari accertamenti di carattere urbanistico, edilizio, statico, igienico ed a seguito del sopralluogo, ASSEVERA che l’intervento, compiutamente descritto negli elaborati progettuali, è conforme agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché che è compatibile con la normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell'edilizia e che non vi è interessamento delle parti strutturali dell'edificio. Modificato 2 Maggio, 2023 da condo77
#184 Inviato 2 Maggio, 2023 condo77 dice: Inoltre nella CILA il progettista assevera la conformità dell'intervento, non dell'edificio. Cass. Pen. n. 24478/2021, perfino la manutenzione ordinaria su immobile illegittimo è preclusa: «Deve, infatti, confermarsi la giurisprudenza di questa Corte che in modo costante ha ritenuto configurabile la violazione dell’art. 44, d.P.R. 380 del 2001 per ogni intervento (anche di manutenzione ordinaria) su un immobile illegittimo: “In tema di reati edilizi, qualsiasi intervento effettuato su una costruzione realizzata abusivamente, ancorché l’abuso non sia stato represso, costituisce una ripresa dell’attività criminosa originaria, che integra un nuovo reato, anche se consista in un intervento di manutenzione ordinaria, perché anche tale categoria di interventi edilizi presuppone che l’edificio sul quale si interviene sia stato costruito legittimamente” (Cass. Pen. n. 11788/2021, n. 27993/2020, n. 25985/2020, n. 48026/2019, n. 9648/2019, n. 51427/2014, n. 26367/2014).»
#185 Inviato 2 Maggio, 2023 rolando1 dice: Cass. Pen. n. 24478/2021, perfino la manutenzione ordinaria su immobile illegittimo è preclusa: «Deve, infatti, confermarsi la giurisprudenza di questa Corte che in modo costante ha ritenuto configurabile la violazione dell’art. 44, d.P.R. 380 del 2001 per ogni intervento (anche di manutenzione ordinaria) su un immobile illegittimo: “In tema di reati edilizi, qualsiasi intervento effettuato su una costruzione realizzata abusivamente, ancorché l’abuso non sia stato represso, costituisce una ripresa dell’attività criminosa originaria, che integra un nuovo reato, anche se consista in un intervento di manutenzione ordinaria, perché anche tale categoria di interventi edilizi presuppone che l’edificio sul quale si interviene sia stato costruito legittimamente” (Cass. Pen. n. 11788/2021, n. 27993/2020, n. 25985/2020, n. 48026/2019, n. 9648/2019, n. 51427/2014, n. 26367/2014).» Certo, su immobile illegittimo. Qui si parlava di difformità però, tipo ho una veranda difforme e voglio installare l'ascensore: posso? alemy dice: Il problema è il seguente, spero qualcuno possa aiutarmi, nel condominio si sta procedendo all'instalalzione di un ascensore esterno, nella parte dove verrá installato non ci sono abusi, mentre lateralemente ci sono due verande a chiusura di due balconi costruite senza permessi. PS: cmq era giusto rilevarlo e accogliendo quanto da te riportato ho specificato meglio il senso del mio intervento nel messaggio precedente. Modificato 2 Maggio, 2023 da condo77
#186 Inviato 2 Maggio, 2023 @condo77 Prendo in prestito una parte del #170 Che a sua volta riporta i contenuti di un articolo/TAR Sul piano del diritto amministrativo, che in questa sede maggiormente rileva, resta fermo il principio generale secondo cui affinché gli interventi edilizi possano essere lecitamente realizzati, è necessario non soltanto il possesso del relativo titolo edilizio (ove prescritto), ma anche la loro afferenza ad immobili non abusivi, tenuto conto che altrimenti, le opere aggiuntive parteciperebbero comunque delle stesse caratteristiche di abusività dell’opera principale, con un effetto di propagazione dell’illecito (cfr, ex multis, Cons. St. n. 2171/2022). A me piace molto la sintesi: con un effetto di propagazione dell’illecito (cfr, ex multis, Cons. St. n. 2171/2022). ed è una sentenza di consiglio di stato. Quanto poi alle tue supposizioni hanno solo carattere personale e null'altro Modificato 2 Maggio, 2023 da marcanto
#187 Inviato 2 Maggio, 2023 marcanto dice: @condo77 Prendo in prestito una parte del #170 Che a sua volta riporta i contenuti di un articolo/TAR Sul piano del diritto amministrativo, che in questa sede maggiormente rileva, resta fermo il principio generale secondo cui affinché gli interventi edilizi possano essere lecitamente realizzati, è necessario non soltanto il possesso del relativo titolo edilizio (ove prescritto), ma anche la loro afferenza ad immobili non abusivi, tenuto conto che altrimenti, le opere aggiuntive parteciperebbero comunque delle stesse caratteristiche di abusività dell’opera principale, con un effetto di propagazione dell’illecito (cfr, ex multis, Cons. St. n. 2171/2022). A me piace molto la sintesi: con un effetto di propagazione dell’illecito (cfr, ex multis, Cons. St. n. 2171/2022). ed è una sentenza di consiglio di stato. Quanto poi alle tue supposizioni hanno solo carattere personale e null'altro Sì siamo d'accordo per gli immobili abusivi, v. quanto già risposto a Rolando.
#188 Inviato 2 Maggio, 2023 rolando1 dice: Cass. Pen. n. 24478/2021, perfino la manutenzione ordinaria su immobile illegittimo è preclusa: «Deve, infatti, confermarsi la giurisprudenza di questa Corte che in modo costante ha ritenuto configurabile la violazione dell’art. 44, d.P.R. 380 del 2001 per ogni intervento (anche di manutenzione ordinaria) su un immobile illegittimo: “In tema di reati edilizi, qualsiasi intervento effettuato su una costruzione realizzata abusivamente, ancorché l’abuso non sia stato represso, costituisce una ripresa dell’attività criminosa originaria, che integra un nuovo reato, anche se consista in un intervento di manutenzione ordinaria, perché anche tale categoria di interventi edilizi presuppone che l’edificio sul quale si interviene sia stato costruito legittimamente” (Cass. Pen. n. 11788/2021, n. 27993/2020, n. 25985/2020, n. 48026/2019, n. 9648/2019, n. 51427/2014, n. 26367/2014).» Infatti, a conferma che quelle di @condo77 sono supposizioni che hanno solo carattere personale e null'altro
#189 Inviato 2 Maggio, 2023 marcanto dice: Infatti, a conferma che quelle di @condo77 sono supposizioni che hanno solo carattere personale e null'altro Tutte le nostre considerazioni hanno carattere personale, non penso nessuno scriva qui a titolo collettivo. Questo non toglie siano fondate nelle normativa e nella giurisprudenza. Qui la sentenza che hai citato: Consiglio di Stato - sentenza n. 2171/2022 (ulteriori e successivi interventi edilizi su manufatti abusivi, anche in attesa di condono o di sanatoria, perpetrano la condizione illegale di abuso edilizio) Direi che già il titolo è esplicativo: non siamo nell'ambito della difformità, ma di un manufatto abusivo.
#190 Inviato 2 Maggio, 2023 condo77 dice: Sì siamo d'accordo per gli immobili abusivi, v. quanto già risposto a Rolando. Sul piano legittimo, gli interventi non assentiti (producendo difformità) su di opere legittime decretato (o possono farlo) la decadenza del titolo edilizio stesso Modificato 2 Maggio, 2023 da marcanto
#191 Inviato 2 Maggio, 2023 marcanto dice: Sul piano legittimo, gli interventi non assentiti (producendo difformità) su di opere legittime decretato (o possono farlo) la decadenza del titolo edilizio stesdo Caliamolo nel concreto: se realizzi una veranda senza titolo edilizio sull'appartamento A, di cosa decadrebbe il titolo edilizio: dell'appartamento A; di tutto l'edificio condominiale compreso l'appartamento A; nessuna delle precedenti.
#192 Inviato 2 Maggio, 2023 condo77 dice: Tutte le nostre considerazioni hanno carattere personale, No io per carattere personale intendo non supportate ne da norme ne da competenza. Non credo che qui, sul forum, un commercialista, un giurista, un tecnico quando esprime pareri li faccia esclusivamente per idee personali Ma anzi i pareri fondano nelle loro competenze Modificato 2 Maggio, 2023 da marcanto 1
#193 Inviato 2 Maggio, 2023 marcanto dice: No io per carattere personale intendo non supportate ne da norme ne da competenza. Non credo che qui, sul forum, un commercialista, un giurista, un tecnico quando esprime pareri li faccia esclusivamente per idee personali Ma anzi i pareri fondano nelle loro competenze Allora vedrai che quanto esprimo è supportato da normativa e giurisprudenza, come ti ho indicato.
#194 Inviato 2 Maggio, 2023 Commenti dal recente passato remoto ... Verifiche di Stato legittimo immobiliare contestuali o posteriori alla speciale CILA potrebbero invalidarne gli effetti Ing. Carlo Pagliai - 01/11/2021 Ho già potuto riscontrare casi in cui il Comune adotti i provvedimenti secondo la seguente scansione: 1. Accertamento illeciti presento (1) o mancanza Stato Legittimo immobile; 2. Preavviso diniego ex art. 10-bis L. 241/90, con richiesta osservazioni al cittadino (so bene che esso vale soltanto per i provvedimenti della P.A. ma ti confermo che ho già riscontrato più volte azioni simili). 3. Dichiarazione Inefficacia CILA (e ciò accadrebbe anche per le CILAS); 4. Avvio procedimento azioni repressive e sanzionatorie; 5. Emissione di Ordinanza di demolizione e rimessa in pristino; (1) presento da testo originale Poi come spesso accade, non è garantito che sul piano sostanziale il cittadino possa avere ragione e far valere l’intento del legislatore di “blindare” gli interventi Superbonus con la CILAS. Perché a dirla tutta, è l’ennesimo tentativo debole di aggirare il notevole problema del patrimonio edilizio irregolare. Poi non ditemi che non lo avevo detto. Commenti dal recente passato prossimo ... Gli interventi ulteriori su immobili abusivi ripetono le caratteristiche di illegittimità dal manufatto principale, nuova conferma Ing. Carlo Pagliai - 26/01/2022 Un’altra recente sentenza di ribadisce il principio: gli immobili con stato legittimo irregolare non si possono trasformare. Premesso che questo concetto l’ho personalmente diffuso fin dai primi anni di attività del blog, diciamo che adesso è pacificamente sdoganato da due versanti: - normativo, introduzione dello Stato Legittimo col nel ; - giurisprudenziale, svariate sentenze penali e amministrative. . . . Diciamo pure prima di cominciare l’analisi della sentenza in premessa, che la (e la complementare tolleranza edilizia) menzionata negli articoli e del DPR 380/01 è figlia diretta di questa giurisprudenza pacifica. Tradotto: non è che il legislatore si è “svegliato” improvvisamente col DL 76/2020 inventando un tema, al contrario ha preso atto di una problematica diffusa e convertito in norma di legge l’orientamento dei giudici. . . . Il problema si pone allo stesso modo anche sulle CILAS Inoltre rilevo personalmente, assieme ad altri colleghi in Italia, che molti Comuni chiedono comunque la dimostrazione dello Stato Legittimo e tolleranze edilizie anche nelle . Infatti se da una parte non è obbligatorio dare conto dello Stato Legittimo nella , restano comunque impregiudicati i poteri di verifica di legittimità sull’immobile ai sensi del (come modificato dal DL 77/2021). . . . Quindi direi che non ci sono molte possibilità per aggirare questo nuovo ostacolo; che poi si renda necessario aggiornare il Testo Unico Edilizia e rivedere le procedure di regolarizzazione immobiliare, è tutto un altro discorso affrontato più volte nei miei video e articolo di questo blog.
#195 Inviato 2 Maggio, 2023 condo77 dice: Allora vedrai che quanto esprimo è supportato da normativa e giurisprudenza, come ti ho indicato. Ma tu supponi ...ripeto tu Che una cila si può aprire su di un immobile che presenta difformità regresse NON sanate. Ma in realtà non è posdibile
#196 Inviato 2 Maggio, 2023 Ospite___ dice: per interventi in generale ... Ciao Alberto, Da questo link leggo la conclusione come sotto: In caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, ovvero in assenza di segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all’articolo 23, comma 01, o in difformità da essa, fino alla scadenza dei termini di cui agli articoli 31, comma 3, 33, comma 1, 34, comma 1, e comunque fino all’irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell’abuso, o l’attuale proprietario dell’immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda. La mia domanda: Qual è l'iter per ottenere il permesso in sanatoria?
#197 Inviato 2 Maggio, 2023 condo77 dice: Qui la sentenza che hai citato: Consiglio di Stato - sentenza n. 2171/2022 (ulteriori e successivi interventi edilizi su manufatti abusivi, anche in attesa di condono o di sanatoria, perpetrano la condizione illegale di abuso edilizio) Direi che già il titolo è esplicativo: non siamo nell'ambito della difformità, ma di un manufatto abusivo. La questione in realtà è più complicata ... ... una richiesta di sanatoria ... ... ai sensi del 3° Condono - D.L. n° 269/03 convertito dalla Legge n° 326/2003 ... riguardava la realizzazione di una veranda in alluminio e vetri a chiusura di un balcone a livello dell’immobile per una superficie di mq 5.25 Pratica ancora da chiudere (in pendenza del procedimento) quando ... ... è stata presentata successiva D.I.A. ... provvedendo alla sostituzione della veranda (con la realizzazione di una veranda dal tipo in alluminio preverniciato ossicolorato), all’eliminazione di un tratto di muro parallelo alla veranda e a una diversa distribuzione degli spazi relativi alla superficie verandata l’ordinanza di demolizione riguarda sia la demolizione della muratura di tompagno del vano verandato, ubicato sul balcone, di m. 4,30x1,50x2,90 di altezza, e la traslazione della stessa al filo esterno del fabbricato; sia la realizzazione di un tramezzo intersecante lo sporto delimitante due diversi ambienti. Alla luce di tali rilievi risulta che il Sig. **** **** ha eseguito ulteriori opere edilizie in relazione ad una porzione immobiliare (veranda) al tempo abusiva perché non ancora condonata. Per l’effetto, a fronte di un vano verandato abusivo perché non ancora condonato, la parte privata avrebbe dovuto attendere l’esito del procedimento di condono, non potendo eseguire ulteriori opere in relazione alla medesima porzione immobiliare: tali ulteriori opere, nei fatti realizzate e oggetto del provvedimento impugnato in primo grado, ripetendo le caratteristiche di illiceità dell’abuso originario cui strutturalmente inerivano, risultavano parimenti abusive e, come tali, ben potevano essere soggette a sanzione ripristinatoria, come legittimamente disposto dall’Amministrazione comunale con l’ordine di demolizione per cui è causa. 7.5 Non potrebbe diversamente argomentarsi, ritenendo che le opere de quibus fossero riconducibili alla categoria della manutenzione ordinaria e, comunque, fossero assentite da un’apposita DIA presentata all’Amministrazione comunale ... Le opere per cui è controversia, invece, in assenza dell’accoglimento della domanda di condono, attraverso l’eliminazione di una porzione del muro parallelo alla veranda (volto a separare i vani interni dall’ambiente esterno rappresentato dal balcone) e la realizzazione di un tramezzo divisorio, hanno concorso nell’abuso originario, continuando ad incidere, al pari di quanto avvenuto con la realizzazione dell’originaria veranda ancora non condonata, su una porzione immobiliare adibita a balcone, non costituente un vano interno dell’abitazione. 8. Con il secondo motivo di appello è censurato il capo decisorio riguardante la valenza ostativa alla sanatoria del vincolo paesaggistico. 8.1 Secondo la prospettazione attorea, si tratterebbe di vincolo di inedificabilità relativa, tale da consentire la sanatoria previo assenso dell’Autorità preposta alla tutela del relativo vincolo. In ogni caso, si farebbe questione di opere irrilevanti sotto il profilo estetico. La motivazione addotta a fondamento del diniego riguarderebbe, peraltro, la sola esistenza del vincolo paesaggistico, circostanza non ostativa al rilascio del condono ai sensi dell’art. 32 L. n. 47/1985 e dell’art. 32, comma 27, l. n. 326/03 ... Con riferimento al vincolo idrogeologico, si tratterebbe di vincolo sopravvenuto, a fronte, comunque, di opere prive di incidenza sul piano idrogeologico. La demolizione, infatti, non è stata disposta in ragione dell’inapplicabilità della disciplina condonistica prevista dall’art. 32 D.L. n. 269/03 convertito dalla L. n. 326/03, ma per l’avvenuta esecuzione di opere edilizie prive del permesso di costruire, in zona gravata dal vincolo paesaggistico di cui al D.M. 22.11.1956. In sintesi sono sorpreso che un collega abbia presentato una D.I.A. ... ... quando era ancora in corso una pratica per condono edilizio ... ... D.I.A. che interessava la stessa area oggetto di condono edilizio ... Modificato 2 Maggio, 2023 da Ospite___
#198 Inviato 2 Maggio, 2023 Mia60 dice: La mia domanda: Qual è l'iter per ottenere il permesso in sanatoria? ... gli è tutto sbagliato, l'è tutto da rifare ... Sanatoria edilizia 2023, caratteristiche e procedura Il requisito di doppia conformità e divieto di adeguamento postumo rimangono elementi essenziali per l’unica sanatoria “formale” ammessa nel TUE Ing. Carlo Pagliai - 26/12/2022 ... La scelta di queste procedure dipende dalla categoria di intervento di illecito o irregolarità edilizia riscontrata rispetto a quanto risultante dallo Stato Legittimo dell’immobile () ... Sanatoria Edilizia 2023, procedura e requisiti Ing. Carlo Pagliai - 28/12/2022
#199 Inviato 2 Maggio, 2023 Ospite___ dice: ... gli è tutto sbagliato, l'è tutto da rifare ... Sanatoria edilizia 2023, caratteristiche e procedura Il requisito di doppia conformità e divieto di adeguamento postumo rimangono elementi essenziali per l’unica sanatoria “formale” ammessa nel TUE Ing. Carlo Pagliai - 26/12/2022 ... La scelta di queste procedure dipende dalla categoria di intervento di illecito o irregolarità edilizia riscontrata rispetto a quanto risultante dallo Stato Legittimo dell’immobile () ... Sanatoria Edilizia 2023, procedura e requisiti Ing. Carlo Pagliai - 28/12/2022 Grazieeeeeeeeeee