Vai al contenuto
Giancarlofalcoeco 13

Art c c1124 millesimi

Art 1124 unico per la riparazione e manutenzione straordinaria scale (compreso pianerottoli ringhiere corrimano intonaci sotto le scale) millesimi Metà in ragione del piano e meta per altezza di piano giusto ?

Ora mi chiedo: vale lo stesso articolo per la tinteggiatura , per il consumo luce scale, per gli spurghi lavandini e per la pulizia delle scale ? Anticipo e ringrazio.

Giancarlofalcoeco13

Art 1124 unico per la riparazione e manutenzione straordinaria scale (compreso pianerottoli ringhiere corrimano intonaci sotto le scale) millesimi Metà in ragione del piano e meta per altezza di piano giusto ?

Ora mi chiedo: vale lo stesso articolo per la tinteggiatura , per il consumo luce scale, per gli spurghi lavandini e per la pulizia delle scale ? Anticipo e ringrazio.

Giancarlofalcoeco13

non capisco la differenza; forse intendevi metà per proprietà e metà per altezza di piano ?

sicuramente si per luce e pulizie, non so per la tinteggiatura, non immagino i lavandini per le scale ...

Scusa x non essere stato molto chiaro sono un po' confuso e amareggiato da. questi continui cambiamenti

E giusto l'articolo 1124 x la manutenzione e ricostruzione delle scale metà in ragione della proprietà e metà in ragione del l'altezza quindi luce e pulizia scale ne fanno parte.

Però non capisco la. voce tinteggiatura e occlusione scarichi prendano parte ed eventuali spese con quanto dice l'art 1124 sono stato un po più chiaro . Mi scuso e ringrazio

 

Giancarlofalcoeco13

Ora mi chiedo: vale lo stesso articolo per la tinteggiatura , per il consumo luce scale, per gli spurghi lavandini e per la pulizia delle scale ? Anticipo e ringrazio.
Per la tinteggiatura ci sono due correnti, la prima dice per millesimi di proprietà l'altra come previsto dall'art 1124 cc, secondo logica è più giusta la partizione prevista dall'art 1124 cc

Per la pulizia e illuminazione, si usa esclusivamente il criterio dell'altezza piano, p.es. il 1° paga 100, il 2° 200, il 3° 300, la quota piano po si divide in proporzione millesimale tra le u.i. piano;

 

In tema di condominio negli edifici, la ripartizione della spesa per la pulizia delle scale va effettuata in base al criterio proporzionale dell'altezza dal suolo di ciascun piano o porzione di piano a cui esse servono, in applicazione analogica,"in parte qua", dell'art. 1124 cod.civ., il quale segue, con riferimento al suddetto criterio, il principio generale posto dall'art. 1123, II comma, c.c., della ripartizione della spesa in proporzione all'uso del bene e trova la propria ratio nella considerazione di fatto che i proprietari dei piani alti logorano le scale in misura maggiore rispetto ai proprietari dei piani bassi. Deve farsi riferimento, pertanto, per la ripartizione delle spese in questione, in via analogica, alla regola posta dall'articolo 1124,I comma, c.c.. Di tale precetto, peraltro, può applicarsi, con riguardo alle pulizia e illuminazione delle scale, solo la sua seconda parte - che prevede la ripartizione del relativo onere in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo - mentre è inapplicabile la prima (che prevede che metà delle spese sia ripartita in ragione del valore dei singoli piani o porzioni di piani).

Cass civ., Sez. II, 12 gennaio 2007, n. 432

Ringrazio tutti e due per il vostro intervento ma vi chiedo un ultima cosa visto che non è stata menzionata

Si suppone un ostrusione dello scarico fetale che si immette nello scarico principale e occorre chiamare la botte per eliminare tale ingombro mi chiedo come avverrà la spesa tra i condomini ? Anche questo in base all'altezza o in base ai millesimi delle parti comuni ?anticipo e ringrazio

 

Giancarlofalcoeco13

Ringrazio tutti e due per il vostro intervento ma vi chiedo un ultima cosa visto che non è stata menzionata

Si suppone un ostrusione dello scarico fetale che si immette nello scarico principale e occorre chiamare la botte per eliminare tale ingombro mi chiedo come avverrà la spesa tra i condomini ? Anche questo in base all'altezza o in base ai millesimi delle parti comuni ?anticipo e ringrazio

 

Giancarlofalcoeco13

Trattando di scarichi e colonna fecale, se non si trova il responsabile dell'otturazione, l'intervento la spesa per ripristinare l'efficienza dello scarico si divide in proporzione millesimale tra tutti quelli allacciati, fatto salvo altri accordi o convenzioni diverse

E quello che volevo sapere vi ringrazio tantissimo

 

- - - Aggiornato - - -

 

È quello che volevo sapere vi ringrazio tantissimo

 

Giancarlofalcoeco13

×