Vai al contenuto
Andre77

Appropriazione tabelle millesimi proprietà scale e ascensore

Buongiorno, più o meno un hanno fa io e dei miei vicini abbiamo richiesto convocazione assemblea straordinaria per rifacimento tabelle millesimali dopo aver riscontrato evidenti errori nelle ripartizioni; in assemblea si vota e si raggiunge la maggioranza quindi viene incaricato tecnico per rifacimento tabelle, suddivisi in proprietà, scale ascensore e coperture tetti e terrazze.

Tra un po' si terrà assemblea dove dovranno essere approvate le tabelle.....

La mia domanda è: bisogna per forza approvare (ovviamente per maggioranza) tutto il pacchetto tabelle millesimi stilato dal tecnico oppure anche solo alcune (ad esempio tabelle proprietà e tabelle coperture sì e scale e ascensore no).

In caso la maggioranza decidesse di approvarne solo alcune, questa può essere successivamente impugnata da altri condomini o no?

Grazie mille.

Buongiorno, più o meno un hanno fa io e dei miei vicini abbiamo richiesto convocazione assemblea straordinaria per rifacimento tabelle millesimali dopo aver riscontrato evidenti errori nelle ripartizioni; in assemblea si vota e si raggiunge la maggioranza quindi viene incaricato tecnico per rifacimento tabelle, suddivisi in proprietà, scale ascensore e coperture tetti e terrazze.

Tra un po' si terrà assemblea dove dovranno essere approvate le tabelle.....

La mia domanda è: bisogna per forza approvare (ovviamente per maggioranza) tutto il pacchetto tabelle millesimi stilato dal tecnico oppure anche solo alcune (ad esempio tabelle proprietà e tabelle coperture sì e scale e ascensore no).

In caso la maggioranza decidesse di approvarne solo alcune, questa può essere successivamente impugnata da altri condomini o no?

Grazie mille.

La tabella di proprietà generale detta anche tabella "A" è una sola e tutte le altre tabelle sono conseguenza della tabella "A" e vengono ricavate dall'applicazione dell'art. 1123 e seguenti del codice civile, la tabella "A" per modifiche dovute ai casi dell'art 69 Dacc si può approvare in assemblea con la maggioranza dell'art. 1136 cc, > teste presenti in assemblea rappresentanti almeno la metà del valore dello stabile (500 mlm), le altre sottotabelle, scale, ascensore, tetto, terrazze ecc ecc, come detto sono la conseguenza applicata della tabella "A" con i criteri legali del Codice civile, per cui se questi criteri legali sono rispettati, la loro approvazione è un semplice atto dovuto e si approva con la stessa maggioranza precedente, se invece i criteri non sono rispettati, p.es. mettiamo il caso si decide di dividere in parti uguali, questo dovrà essere approvato all'unanimità;

 

Tale conclusione è stata ribadita dalla famosa sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 18477/10, laddove essa - richiamando alcune pronunce di legittimità (sent. 25 gennaio 1990 n. 431; 20 gennaio 1977 n. 298; 3 gennaio 1977 n. 1) - statuisce che "la tabella millesimale serve solo ad esprimere in precisi termini aritmetici un già preesistente rapporto di valore tra i diritti dei vari condomini, senza incidere in alcun modo su tali diritti

In modo ancora più chiaro la stessa sentenza ribadisce che "il fine dei condomini, quando approvano il calcolo delle quote, è solo di quello di prendere atto della traduzione in frazioni millesimali di un rapporto di valori preesistente". In definitiva, secondo le Sez. Un., la delibera assembleare di approvazione delle tabelle millesimali è il risultato di un'operazione meramente tecnico-cognitiva, non discrezionale-volitiva.

E' affetta da nullità la delibera dell'assemblea condominiale con la quale, senza il consenso di tutti i condòmini, si modifichino i criteri legali (art. 1123 cod. civ.) o di regolamento contrattuale di riparto delle spese necessarie per la prestazione di servizi nell'interesse comune.

Ciò, perché eventuali deroghe venendo a incidere sui diritti individuali del singolo condomino attraverso un mutamento del valore della parte di edificio di sua esclusiva proprietà, possono conseguire soltanto da una convenzione cui egli aderisca. (Corte di Cassazione, n. 17101/2006)

Concordo con Tullio sulle considerazioni fatte. Per rispondere alle domande del richiedente:

1) non è necessario approvare il “pacchetto completo”, ma dal momento che la tabell scale e ascensore deriva da un semplice calcolo matematico riferito all’art. 1124 cc non capisco perchè non dovrebbero essere approvate;

2) qualsiasi delibera è impugnabile. È il giudice che stabilisce se ci siano gli estremi per annullarne i contenuti o meno.

×