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rmsl

Appropriazione consuntivo spese straordinarie

Buongiorno

Mi confermate che l'approvazione del consuntivo spese straordinarie ( rifacimento copertura condominiale) deve rispettare il sec comma del 1136 ?

L'approvazione del consuntivo è una cosa, l'approvazione di lavori straordinari è un'altra cosa.

 

Le deliberazioni che concernono la ricostruzione dell'edificio o riparazioni straordinarie di notevole entità sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio.

 

Il bilancio consuntivo, all'interno del quale si troveranno anche le spese contabilizzate relative ai lavori straordinari, si ritiene approvato:

 

a) in prima convocazione, se la relativa deliberazione è adottata dalla maggioranza degli intervenuti all'assemblea che rappresentino almeno 500 millesimi (cfr. art. 1136, secondo comma, c.c.);

 

b) in seconda convocazione, se viene approvato dalla maggioranza dei presenti in assemblea che rappresenti almeno un terzo del valore dell'edificio (ossia 333 millesimi, cfr. art. 1136, terzo comma, c.c.).

Quindi una cosa è l'approvazione dell'intervento ... che rientra nel secondo comma ...

invece il bilancio consuntivo dell'opera straordinaria (solo dell'opera) con 333 mill ?

Quindi una cosa è l'approvazione dell'intervento ... che rientra nel secondo comma ...

invece il bilancio consuntivo dell'opera straordinaria (solo dell'opera) con 333 mill ?

Non esiste l'approvazione di un bilancio consuntivo ordinario ed uno straordinario.

 

Esiste solo un RENDICONTO ANNUALE di tutte le spese effettuate durante l'anno (ordinarie e straordinarie).

 

Nel corso dell'anno si delibera il preventivo delle spese ordinarie e relativo riparto ma può capitare che si deliberino anche altre spese straordinarie e relativi riparti.

 

L'approvazione delle opere di manutenzione straordinaria di notevole entità e relativo riparto vanno approvate con il 2° comma art. 1136.

 

L'approvazione del rendiconto, in seconda convocazione, si approva con la maggioranza degli intervenuti ed almeno 333,33 millesimi.

 

Se in assemblea straordinaria era già stato approvato il lavoro di notevole entità e la somma da pagare con la maggioranza del 2° comma 1136, non c'è bisogno della stessa maggioranza per approvare il rendiconto nel quale è inclusa anche quella spesa straordinaria.

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