Vai al contenuto
Gaer

Apertura Vedute.

Salve, vorrei qualche esempio se vi è a conoscenza, in proposito all'apertura di una finestra su una proprietà condominiale.

Mi spiego meglio: un vicino vuole aprire una veduta su una proprietà condominiale (ma non dell'interessato), ora sapendo bene la differenza tra luci e vedute, e premesso che la legge non lo consente, vi chiedo; in caso di assemblea condominiale per dare al vicino la possibilità di aprire la veduta con scrittura privata, è necessario il consenso di tutti i condomini o basta la sola maggioranza dei condomini e dei millesimi? Dove posso trovare le risposte? (leggi, regolamenti, sentenze, ecc. )

Grazie.

Opera perfettamente regolare ex art. 1102 C.C. che non necessita di alcuna autorizzazione condominiale (è un tuo diritto aprire quel varco e l'assemblea non può negartelo, salvo divieti espliciti sul regolamento). Avresti creato una servitù se tu avessi aperto una veduta su una proprietà diversa rispetto al condominio, può essere vietato tale intervento solo da un RdC contrattuale, un RdC assembleare, non può impedire nulla. La facoltà riconosciuta al condomino di effettuare aperture nel muro perimetrale indica chiaramente che nella disciplina del condominio non può trovare applicazione il disposto dell'art. 902 c.c., 2° co., secondo cui, in presenza di un muro comune, nessuno dei comproprietari può aprire luci senza il consenso dell'altro. Cass. civ. sez. II, 03.06.2003 n. 8830 In applicazione del principio secondo il quale, in tema di comunione, ciascun comproprietario ha diritto di trarre dal bene comune un'utilità maggiore e più intensa di quella tratta eventualmente in concreto dagli altri comproprietari, purché non ne venga alterata la destinazione o compromesso il diritto al pari uso - e senza che tale uso più intenso sconfini nell'esercizio di una vera e propria servitù -, deve ritenersi che l'apertura di due porte su muri comuni per mettere in comunicazione l'unità immobiliare in proprietà esclusiva di un condomino con il garage comune rientra pur sempre nell'ambito del concetto di uso (più intenso) del bene comune, e non esige, per l'effetto, l'approvazione dell'assemblea dei condomini con la maggioranza qualificata, senza determinare, a più forte ragione, alcuna costituzione di servitù. Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza del 16 dicembre 2004, n. 23459. In tema di condominio negli edifici, il condomino può aprire nel muro comune dell'edificio nuove porte o finestre o ingrandire e trasformare quelle esistenti, se queste opere, di per sé non incidenti sulla destinazione della cosa, non pregiudichino la stabilità e il decoro architettonico dell'edificio. Quest'ultimo integra l'estetica data dall'insieme delle linee e delle strutture ornamentali che costituiscono la nota dominante e imprimono alle varie parti dell'edificio, nonché all'edificio stesso nel suo insieme, una sua determinata, armonica, fisionomia, senza che occorra che si tratti di un fabbricato di particolare pregio artistico. L'indagine volta a stabilire se, in concreto, una innovazione determini una alterazione di siffatto decoro è demandata al giudice del merito, il cui apprezzamento sfugge al sindacato di legittimità se congruamente motivato.

Kurt, mi stai dicendo che un persona qualunque (estranea al condominio), può aprire una finestra sul mio terreno (anche se in questo caso il terreno è di proprietà di un numero x di condomini)?

Forse Kurt aveva frainteso la tua spiegazione (o stò fraintendendo io).

 

Nessuno può aprire una nuova veduta su un terreno limitrofo se ciò lede i diritti del confinante.

 

Tu stai chiedendo quale maggiroanza serva per autorizzare il vicino ad aprire una veduta diretta sul fondo del Condominio.

 

Non conosco sentenze specifiche (ammesso esistano)...ma poichè si tratta di diritti che investono la proprietà direi che serve l' unanimità dei codomini proprietari.

Io avevo inteso condomino che apre veduta su condominio.................

 

Non possono aprire luci o finestre verso la proprietà privata altrui senza il relativo consenso, sareste soggetti ad una servitù senza nemmeno l'eventuale indennizzo, una "servitù" di affaccio vietata dal Codice................................unanimità.

×