#1 Inviato 23 Settembre, 2015 in un centro storico un singolo ha acquistato tutto l'ultimo piano: si tratta di due appartamenti divisi tra loro da un muro portante condominiale. poi ha aperto un passaggio di un paio di metri nel muro portante mettendo in comunicazione i due appartamenti e creando un unico attico quindi ha inviato al condominio il progetto con la relazione statica di un Tecnico gli altri proprietari protestano e dicono che per operare modifiche sul muro, seppur con tutti i canoni della sicurezza e stabilità del condominio, occorre l'unanimità che ne dite? chi ha ragione? grazie 🙂
#2 Inviato 23 Settembre, 2015 Parere personale; Il condomino ottenuti tutti i permessi edili (mi auguro li abbia ottenuti) per effettuare la modifica non deve sottoporre l'approvazione all'assemblea, ne tantomeno all'unanimità, i condomini da parte loro se ritengono che questa opera pregiudichi la stabilità dello stabile avranno l'opportunità di agire in giudizio contro questo condomino, però visto che c'è una relazione statica dovranno dimostrare con un'altra relazione tecnica che le cose non stanno così.
#3 Inviato 23 Settembre, 2015 mi spiazzi...ma come sempre ti ringrazio! avrei detto che essendo un muro portante, ne modifichi la struttura solo con il consenso degli altri....
#4 Inviato 23 Settembre, 2015 mi spiazzi...ma come sempre ti ringrazio!avrei detto che essendo un muro portante, ne modifichi la struttura solo con il consenso degli altri.... In tema di condominio negli edifici, il condomino può aprire nel muro comune dell'edificio nuove porte o finestre o ingrandire e trasformare quelle esistenti, se queste opere, di per sé non incidenti sulla destinazione della cosa, non pregiudichino la stabilità e il decoro architettonico dell'edificio. Quest'ultimo integra l'estetica data dall'insieme delle linee e delle strutture ornamentali che costituiscono la nota dominante e imprimono alle varie parti dell'edificio, nonché all'edificio stesso nel suo insieme, una sua determinata, armonica, fisionomia, senza che occorra che si tratti di un fabbricato di particolare pregio artistico. L'indagine volta a stabilire se, in concreto, una innovazione determini una alterazione di siffatto decoro è demandata al giudice del merito, il cui apprezzamento sfugge al sindacato di legittimità se congruamente motivato. (Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza del 16 dicembre 2004, n. 23459)