#1 Inviato 3 Luglio, 2015 Salve, nel condominio sono stati deliberati lavori straordinari per il rifacimento della facciata. L'assemblea ha approvato con maggioranza questi lavori più di un mese fa, con l intesa di iniziare i lavori i primi di Settembre ora alcuni condomini stanno raccogliendo le firme per far riconvocare una nuova assemblea per annullare quella delibera facendo presentare altri preventivi da altre ditte. La mia domanda è: è legale una cosa del genere, la ditta che dovrebbe fare i lavori è già stata contattata dall'amministratore per prendere accordi sul l'inizio dei lavori, a cosa va incontro il condominio, può essere chiamato a pagare penali? Grazie
#2 Inviato 3 Luglio, 2015 L'assemblea con una nuova "regolare" deliberazione può modificare la deliberazione precedente. Meglio considerare che le nuove maggioranze siano almeno simili a quelle della prima deliberazione, altrimenti un'eventuale impugnazione potrebbe avere validi motivi per essere accolta. Importantissimo invece è considerare che non vi siano già attività propedeutiche ai lavori da parte della ditta, quindi spese già sostenute, in questo caso si creerebbe un danno finanziario per il condominio, che se non compensato da un preventivo lavori sensibilmente inferiore al precedente, potrebbe anch'esso essere validamente impugnato da un dissenziente.
#3 Inviato 4 Luglio, 2015 Avete deliberato i lavori,ma non la scelta dell'impresa. Prossimamente in un'altra assemblea con i preventivi alla mano, dovete decidere a chi affidare i lavori,si chiama gara d'appalto.
#4 Inviato 4 Luglio, 2015 ... L'assemblea ha approvato con maggioranza questi lavori più di un mese fa, con l intesa di iniziare i lavori i primi di Settembre ora alcuni condomini stanno raccogliendo le firme per far riconvocare una nuova assemblea per annullare quella delibera facendo presentare altri preventivi da altre ditte... Tutto dipenda da cosa è stato deliberato e cosa è già stato fatto. Se nella delibera oltre al lavoro è stato approvato il preventivo di una ditta ed è stato dato mandato all'amministratore di provvedere al contratto d'appalto bisognerà verificare se il contratto di appalto è stato già firmato ed, eventualmente, quali penali siano previste in caso di disdetta di una delle parti. Se nulla è stato ancora sottoscritto tra ditta appaltatrice e condominio si può richiedere una nuova assemblea bloccando la stipula del contratto.
#5 Inviato 11 Luglio, 2015 Salve a tutti.Intervengo in questa interessante discussione per chiedervi una grande cortesia a proposito di assemblea. Vorrei sapere quali sono le differenze essenziali fra assemblea NULLA e ANNULLABILE. Ma soprattutto su questa: una delibera adottata con i 2/3 di quorum costitutivo e deliberativo, anziché all'unanimità come richiesto dal Regolamento Condominiale, si deve considerare NULLA o ANNULLABILE? In caso di nullità, quali potrebbero essere le responsabilità dell'amministratore/presidente/segretario(unica persona) se nel frattempo il condomino "beneficiario" di tale errore ha costruito una canna fumaria? Ringrazio infinitamente.
#6 Inviato 11 Luglio, 2015 Salve a tutti.Intervengo in questa interessante discussione per chiedervi una grande cortesia a proposito di assemblea. Vorrei sapere quali sono le differenze essenziali fra assemblea NULLA e ANNULLABILE. Ma soprattutto su questa: una delibera adottata con i 2/3 di quorum costitutivo e deliberativo, anziché all'unanimità come richiesto dal Regolamento Condominiale, si deve considerare NULLA o ANNULLABILE?In caso di nullità, quali potrebbero essere le responsabilità dell'amministratore/presidente/segretario(unica persona) se nel frattempo il condomino "beneficiario" di tale errore ha costruito una canna fumaria? Ringrazio infinitamente. Differenze tra delibere nulle ed annullabili: La Cassazione civile a Sezioni Unite, con sentenza 4806 del 7 marzo 2005, è intervenuta a comporre il contrasto insorto in seno alla seconda sezione in materia di nullità ed annullabilità delle deliberazioni condominiali.In primo luogo la Corte ha affermato che sono da ritenersi nulle le delibere prive degli elementi essenziali, con oggetto impossibile o illecito (contrario all'ordine pubblico, alla morale e al buon costume), con oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea, che incidono sui diritti individuali, sulle cose, sui servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini o comunque invalide in relazione all'oggetto. Nell'ambito della categoria delle delibere contrarie alla legge o al regolamento condominiale, la Corte ha affermato che sono da ritenersi annullabili le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari attinenti al procedimento di convocazione o informazione in assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che richiedono maggioranze qualificate in relazione all'oggetto. Mi sembra molto stano che un regolamento condominiale preveda l'unanimità per la costruzione di una canna fumaria, comunque se è così, questa è impugnabile all'A.G., meglio se entro i classici 30 gg previsti dall'art 1137 cc ad evitare problemi e/o non accoglimento, come consigliava un Giudice in TV, e sarà pio il Giudice a decidere, io non essendo Giudice non posso anticipare la sentenza.
#7 Inviato 12 Luglio, 2015 Ringrazio infinitamente Tullio per la veloce e , come sempre, precisa risposta. Saluti a tutti.