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Eleuthro

Ancora su ripartizione pilastri, travi e solai

Buongiorno,

so che l'argomento è stato trattato più volte, ma vorrei una risposta specifica al caso, in quanto c'è un aspetto che non mi è chiaro.

 

Si deve procedere al risanamento di una porzione di edificio che comprende pilastri in cemento armato, travi portanti in cemento armato che collegano i pilastri, e solai in laterizio armato.

Per i solai vale senza dubbi la regola di cui alla legge 1125.

Anche per i pilastri non vi sono dubbi, sono parti comuni.

Il dubbio è sui travi portanti: vale la 1125 oppure sono parti comuni?

 

Il solaio in questione divide due ampie parti con proprietari privati al di sopra e proprietari privati e aree condominiali al di sotto, le travi sono in gran parte a vista essendo la parte sottostante una grande area open-space (una sorta di portico)

 

Mi sembra di capire che debba valere la 1125, facendo le travi parte del solaio, ma allora mi chiedo: in quali casi allora i travi portanti sono considerati parte comune?

 

Grazie a chi vorrà rispondere.

Salve,

a norma dell'art. 1117, le travi portanti sono considerate parti comuni, dunque la loro ripartizione deve essere in misura proporzionale al valore delle proprietà dei singoli condomini (millesimi).

 

Cordiali saluti.

Grazie Nicolas della tua risposta. In realtà parrebbe che anche i travi debbano essere ripartiti come i solai, le due norme 1117 e 1125 sono in contraddizione, ma sembra che la cassazione faccia valere la 1125, o ho capito male io?

 

Riporto un brano da Studio Cataldi:

 

Tuttavia, se ciò è pacifico con riferimento ai pilastri, in ordine alle travi portanti, la nuova disposizione di cui all'art. 1117 va contemperata con quella di cui all'art. 1125 c.c. , sui cosiddetti "solai interpiano".

Per la giurisprudenza ante riforma, infatti, se è pacifico che le travi portanti siano di proprietà comune a tutti i condomini avuto riguardo alla funzione rivolta alla stabilità dell'intero edificio, la stessa si era riferita alle disposizioni di cui all'art. 1125 c.c. nei casi del solaio interpiano - ovvero "il solaio che divide due unità abitative l'una all'altra sovrastante, ed appartenenti a diversi proprietari" costituendone l'inscindibile struttura divisoria - stabilendo che "la manutenzione e ricostruzione di tutte le sue parti - e, quindi, anche delle travi che ne costituiscono la struttura portante, e non siano meramente decorative del soffitto dell'appartamento sottostante - compete in parti eguali ai due proprietari" (Cass. n. 13606/2000; Cass. n. 10684/2011).

Dipende da come è costruito l'edificio. Di solito fanno uno scheletro di pilastri legati insieme da travi creando una struttura rigida unica. In questo caso è innegabile che le travi siano parte comune. Mentre se parliamo di travi che hanno la funzione di sostenere solai molto ampi possono essere ricondotti all'art 1125. La domanda da farsi è: se demolisco la trave indebolisco la struttura portante dell'edificio?

Salve,

in quel caso si parla di solai interpiano di due unità immobiliari. Inoltre parliamo di una sentenza pre-riforma. Nel momento in cui la legge inserisce le travi portanti come parti comuni la ripartizione deve seguire il 1123 c.c. Se riguarda l'interpiano allora eventualmente potrebbe essere ammessa l'art.1125 (rammento che comunque la sentenza vige tra le parti, non è legge), ma in ogni caso la trave portante ha una funzione di stabilità per tutto l'edificio quindi il beneficio è di tutti i condomini così come l'onere.

Nel suo specifico caso dunque il rifacimento solaio dovrà seguire il 1125 (nella misura del 50% in via analogica), mentre travi e pilastri seguirà il 1123.

 

Cordiali saluti.

Grazie a tutti, avevo ragione allora ad avere dubbi.

Allora, il solaio è interpiano ma le travi sono portanti, quindi mi confermate che vale il 1123 ha più valenza del 1125?

 

L'amministratore vorrebbe far passare le travi con 1125, con evidente aggravio di costi per gli interessati, come ci si comporta?

L'amministratore vorrebbe far passare le travi con 1125, con evidente aggravio di costi per gli interessati, come ci si comporta?

Decide l'assemblea, chi non è d'accordo impugna la delibera.

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