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AntaresF

Anagrafe di Condominio, chiarimenti

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a mio avviso, il coniuge comproprietario dell'immobile in virtù della comunione dei beni deve essere indicato nel registro anagrafe in quanto è un condomino a tutti gli effetti e nulla vieta la propria partecipazione alle assemblee.

Come avevo già anticipato, un fatto è certo:

il coniuge già in comunione di beni può intestare solo a se stesso un immobile acquistato dopo la comunione.

--link_rimosso--

Poichè nei dati catastali e nel rogito risulta un solo proprietario, quali sono i documenti previsti dall'art. 1130 c.c. che l'amministratore deve chiedere al proprietario?

Forse dovrebbe chiedere anche un certificato di stato civile per sapere se è sposato o meno, e nel caso sia sposato, controllare la data di matrimonio e poi controllare se in separazione o comunione di beni...?

MIA CONSIDERAZIONE:

 

Art. 67 c.c.

L'usufruttuario di un piano o porzione di piano dell'edificio esercita il diritto di voto negli affari che attengono all'ordinaria amministrazione e al semplice godimento delle cose e dei servizi comuni.

Nelle altre deliberazioni, il diritto di voto spetta ai proprietari, salvi i casi in cui l'usufruttuario intenda avvalersi del diritto di cui all'articolo 1006 del codice ovvero si tratti di lavori od opere ai sensi degli articoli 985 e 986 del codice. In tutti questi casi l'avviso di convocazione deve essere comunicato sia all'usufruttuario sia al nudo proprietario.

 

All’amministratore devono essere comunicati i nominativi dei singoli proprietari, dei titolari di diritti reali (leggi usufruttuari) e dei diritti personali di godimento (leggi affittuari) ma non tutti nominativi presenti in anagrafe hanno diritto a partecipare all’assemblea; gli affittuari, per esempio, pur essendo presenti in anagrafica condominiale non hanno diritto a partecipare ad alcuna assemblea (salvo il caso particolare del riscaldamento).

 

L’art. 67 individua il condòmino (avente diritto di voto) solo in due categorie di persone:

- Proprietario

- Usufruttuario

Il titolo di entrambe queste categorie si evince dall’unico documento legale valido per individuare la titolarità del condòmino. Il documento è il Pubblico Registro Immobiliare (ex conservatoria, ora Agenzia delle Entrate), nel quale sono indicati proprietari e usufruttuari.

Il certificato di matrimonio e di comunione legale non certifica il titolo di proprietario o usufruttuario, tanto meno è trascritto nei pubblici registri immobiliari.

La comunione dei beni è appunto la comunione delle proprietà: se un coniuge in comunione dei beni acquista un appartamento questo sarà di sua proprietà ( non esiste un obbligo di cointestare lo stesso nell'atto di acquisto) ma il bene suddetto entrerà nella comunione dei beni di entrambe i coniugi: in pratica ciò che è mio è tuo e viceversa. Questo aspetto avrà valenza in caso di separazione legale tra i coniugi ma non sicuramente al livello di compilazione del registro anagrafe dove dovrà figurare come già detto solo il proprietario dello stesso

il coniuge comproprietario essendo anche lui condominio deve essere indicato nell'anagrafe

Non è da confondere comunione e comproprietà: la prima è quando un coniuge compra un bene intestandoselo ed essendo in comunione dei beni questo bene entra in regime di comunione con l'altro coniuge; la comproprietà è quando i coniugi acquistano congiuntamente un bene che diventa di proprietà di entrambi o lo acquista anche un solo coniuge ma intestando la proprietà anche all'altro.

Cosa e' la comproprieta' se non una comunione?

 

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Forse volevi fare un distinguo tra comunione e comunione dei beni.(regime patrimojiale scelto dai coniugi)

Non è da confondere comunione e comproprietà: la prima è quando un coniuge compra un bene intestandoselo ed essendo in comunione dei beni questo bene entra in regime di comunione con l'altro coniuge; la comproprietà è quando i coniugi acquistano congiuntamente un bene che diventa di proprietà di entrambi o lo acquista anche un solo coniuge ma intestando la proprietà anche all'altro.

Comproprieta' e comunione sono la stessa cosa .

Cosa e' la comproprieta' se non una comunione?

 

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Forse volevi fare un distinguo tra comunione e comunione dei beni .

Io distinguerei tra comunione REALE dei beni e comunione LEGALE tra coniugi.

 

La comunione REALE è quella risultante dal titolo di proprietà ed è indicata in quote.

Questo tipo di comunione è possibile anche tra estranei ed i partecipanti alla comunione si chiamano comunisti.

I comunisti sono i comproprietari e tra loro rappresentano il condòmino.

 

La comunione LEGALE tra coniugi è una particolare comunione che non è indicata in quote in nessun titolo di proprietà e pertanto non si può parlare ne di comunisti ne di comproprietari. Ne deriva che chi è in comunione legale senza una quota di proprietà non può partecipare insieme al proprietario a rappresentare il condòmino.

Grazie a Leonardo53 di avere risposto anche per me. Preciso solo una cosa a chiarimento di quanto da me scritto: quando ho parlato di "comunione" nel post 29 ( visto l'ambito della discussione l'ho dato erroneamente per scontato)intendevo riferirmi alla " comunione dei beni" termine con cui nel diritto privato italiano s'intende "il regime patrimoniale legale della famiglia" statuito dalla riforma del diritto di famiglia del 1975 prima del quale esisteva solo la separazione dei beni coniugali.

 

P.S. per peppe64: spero di avere chiarito

E'un anagrafe condominiale mica l'anagrafe comunale .

Ovvero non si devono inserire familiari ,conviventi , amanti varie, parentame vario etc. etc. 🙂

Allora per essere chiari diciamo: nell' anagrafe condominiale devono essere riportati i nominativi di tutti i proprietari di un determinato immobile ( è chiaro che se sono più di uno si potrà dire comproprietari ma non bisogna fare confusione con i termini) e per proprietari s'intendono tutti coloro che figurano nell'atto di acquisto

L'anagrafe Condominiale deve indicare obbligatoriamente anche gli eventuali comproprietari, non basta indicarne uno solo.

Non te ne deve frega di meno se: è amante, figlio/a, moglie, ecc. ecc.

Su questo concordo . Ma Antares chiedeva ove inserire "mia convivente" oppure "figlia di 19 anni della vicina ".

 

Ovvero il senso della domanda non era se andavano o meno inseriti comproprietari ma altri tipi di soggetti (conviventi e parenti vari )

Come avevo già anticipato, un fatto è certo:

il coniuge già in comunione di beni può intestare solo a se stesso un immobile acquistato dopo la comunione.

--link_rimosso--

si, ma soltanto per casi particolari, come quelli indicati nel link che hai postato

 

La legge prevede però una serie di ipotesi nelle quali, pur rimanendo vigente tra i coniugi il regime di comunione legale, è consentito che un bene acquistato da uno solo di essi rimanga di proprietà personale di quest'ultimo, senza entrare a far parte della comunione. Si tratta dei così detti "beni personali", come ad esempio i beni acquistati dopo il matrimonio da uno dei coniugi per effetto di un lascito ereditario o di una donazione. Limitando l'analisi ai soli beni immobili, sarà possibile quindi che in sede di acquisto da parte di uno solo dei coniugi in comunione legale, questo dichiari nell'atto che il bene da lui acquistato ricade fra i beni immobili di uso strettamente personale, (che serve all'esercizio della professione del coniuge acquirente, che è stato acquistato con danaro personale o scambiando beni personali), evitando così l'effetto automatico di caduta in comunione.

 

Pertanto l'intestazione personale rimane intangibile solo quando l'immobile ricada effettivamente nelle categorie previste dall'art. 179,

 

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Non cambiare versione in corso d'opera. Più indietro avevi scritto che il coniuge in comunione è comproprietario. E pure dopo che Paul Cayard ti aveva scritto che coniuge in comunione è differente da comproprietario.

Adesso cambi idea e scrivi coniuge comproprietario.

E dai...

Non cambio versione e ti confermo nuovamente che il coniuge in comunione di beni è comproprietario per gli immobili acquistati dopo il matrimonio, salvo i casi particolari previsti dall'art. 179 c.c.

Non cambio versione e ti confermo nuovamente che il coniuge in comunione di beni è comproprietario per gli immobili acquistati dopo il matrimonio, salvo i casi particolari previsti dall'art. 179 c.c.

Ok. Prendo atto della tua posizione e, per maggiore chiarezza, ribadisco la mia:

I proprietari ed i comproprietari sono quelli che risultano nel registro anagrafica condominiale.

Nel registro anagrafica condominiale vanno inseriti i proprietari e comproprietari risultanti nei PUBBLICI REGISTRI IMMOBILIARI e non i coniugi in comunione di beni risultati negli estratti di matrimonio ma non risultanti nei registri immobiliari.

Ok. Prendo atto della tua posizione e, per maggiore chiarezza, ribadisco la mia:

I proprietari ed i comproprietari sono quelli che risultano nel registro anagrafica condominiale.

Nel registro anagrafica condominiale vanno inseriti i proprietari e comproprietari risultanti nei PUBBLICI REGISTRI IMMOBILIARI e non i coniugi in comunione di beni risultati negli estratti di matrimonio ma non risultanti nei registri immobiliari.

rispetto la tua, ma io resto della mia

si, ma soltanto per casi particolari, come quelli indicati nel link che hai postato

 

La legge prevede però una serie di ipotesi nelle quali, pur rimanendo vigente tra i coniugi il regime di comunione legale, è consentito che un bene acquistato da uno solo di essi rimanga di proprietà personale di quest'ultimo, senza entrare a far parte della comunione. Si tratta dei così detti "beni personali", come ad esempio i beni acquistati dopo il matrimonio da uno dei coniugi per effetto di un lascito ereditario o di una donazione. Limitando l'analisi ai soli beni immobili, sarà possibile quindi che in sede di acquisto da parte di uno solo dei coniugi in comunione legale, questo dichiari nell'atto che il bene da lui acquistato ricade fra i beni immobili di uso strettamente personale, (che serve all'esercizio della professione del coniuge acquirente, che è stato acquistato con danaro personale o scambiando beni personali), evitando così l'effetto automatico di caduta in comunione.

 

Pertanto l'intestazione personale rimane intangibile solo quando l'immobile ricada effettivamente nelle categorie previste dall'art. 179,

 

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Non cambio versione e ti confermo nuovamente che il coniuge in comunione di beni è comproprietario per gli immobili acquistati dopo il matrimonio, salvo i casi particolari previsti dall'art. 179 c.c.

Il coniuge nel caso da te citato non è comproprietario in quanto l'unico proprietario è colui che figura nell'atto di acquisto del bene : il fatto che lo stesso dichiari ( sempre che ne sussistano le condizioni di legge) che il bene acquistato dopo il matrimonio sia personale ha incidenza unicamente in caso di divorzio e quindi di scissione della comunione dei beni durante la quale anche al coniuge non proprietario spetterebbe la metà degli stessi in virtù della "comunione dei beni" che è un "regime patrimoniale legale della famiglia" diverso dalla proprietà reale ossia quella stabilita negli atti di acquisto che determina chi è il proprietario. Quindi concordo con Leonardo53

Il coniuge nel caso da te citato non è comproprietario in quanto l'unico proprietario è colui che figura nell'atto di acquisto del bene : il fatto che lo stesso dichiari ( sempre che ne sussistano le condizioni di legge) che il bene acquistato dopo il matrimonio sia personale ha incidenza unicamente in caso di divorzio e quindi di scissione della comunione dei beni durante la quale anche al coniuge non proprietario spetterebbe la metà degli stessi in virtù della "comunione dei beni" che è un "regime patrimoniale legale della famiglia" diverso dalla proprietà reale ossia quella stabilita negli atti di acquisto che determina chi è il proprietario. Quindi concordo con Leonardo53

è una tua opinione, io resto della mia.

Se l'amministratore lascia è obbligato per legge a passare l'anagrafe al suo successore oppure tutti i condomini devono ricompilarsi tutti i moduli ??

Grazie

Se l'amministratore lascia è obbligato per legge a passare l'anagrafe al suo successore oppure tutti i condomini devono ricompilarsi tutti i moduli ??

Grazie

se l'amministratore cessa l'incarico deve consegnare tutti i documenti del condominio al nuovo amministratore, compreso il registro anagrafe.

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