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Ampliamento finestra - l'assemblea con quale maggioranza deve approvare l'ampliamento della finestra?

Salve a tutti! Un condomino vorrebbe ampliare una finestra che si affaccia su un prospetto secondario, non visibile in modo diretto dalla strada, di 40 cm verso il piano di calpestio del balcone.

Nella relazione tecnica redatta da un ingegnere incaricato dal condomino, è specificato che l'intervento non pregiudica le condizioni di sicurezza, la stabilità e il decoro architettonico del fabbricato.

L'assemblea con quale maggioranza deve approvare l'ampliamento della finestra?

Grazie mille!

L'assemblea non ha nessuna possibilità di approvare una cosa che il condomino ha diritto di effettuare, ovviamente la cosa deve essere a norma e con i dovuti permessi comunali;

 

In tema di condominio negli edifici, il condomino può aprire nel muro comune dell'edificio nuove porte o finestre o ingrandire e trasformare quelle esistenti, se queste opere, di per sé non incidenti sulla destinazione della cosa, non pregiudichino la stabilità e il decoro architettonico dell'edificio. Quest'ultimo integra l'estetica data dall'insieme delle linee e delle strutture ornamentali che costituiscono la nota dominante e imprimono alle varie parti dell'edificio, nonché all'edificio stesso nel suo insieme, una sua determinata, armonica, fisionomia, senza che occorra che si tratti di un fabbricato di particolare pregio artistico. L'indagine volta a stabilire se, in concreto, una innovazione determini una alterazione di siffatto decoro è demandata al giudice del merito, il cui apprezzamento sfugge al sindacato di legittimità se congruamente motivato. (Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza del 16 dicembre 2004, n. 23459)

Comunque se questa opera lede il decoro dello stabile chi ne ha l'interesse potrà adire al Giudice per far ripristinare lo stato precedente.

L'assemblea non ha nessuna possibilità di approvare una cosa che il condomino ha diritto di effettuare, ovviamente la cosa deve essere a norma e con i dovuti permessi comunali;

 

In tema di condominio negli edifici, il condomino può aprire nel muro comune dell'edificio nuove porte o finestre o ingrandire e trasformare quelle esistenti, se queste opere, di per sé non incidenti sulla destinazione della cosa, non pregiudichino la stabilità e il decoro architettonico dell'edificio. Quest'ultimo integra l'estetica data dall'insieme delle linee e delle strutture ornamentali che costituiscono la nota dominante e imprimono alle varie parti dell'edificio, nonché all'edificio stesso nel suo insieme, una sua determinata, armonica, fisionomia, senza che occorra che si tratti di un fabbricato di particolare pregio artistico. L'indagine volta a stabilire se, in concreto, una innovazione determini una alterazione di siffatto decoro è demandata al giudice del merito, il cui apprezzamento sfugge al sindacato di legittimità se congruamente motivato. (Corte di Cassazione, Sezione 2 Civile, Sentenza del 16 dicembre 2004, n. 23459)

Comunque se questa opera lede il decoro dello stabile chi ne ha l'interesse potrà adire al Giudice per far ripristinare lo stato precedente.

La delibera assembleale con la quale i condomini con una maggioranza di 520 millesimi esprimono parere contrario all'ampliamento della finestra non ha legittimità?

Se uno ha il diritto di eseguire tale lavoro ed ottiene il permesso edilizio da parte del Comune e nel Regolamento Condominiale contrattuale non c'è nessun divieto per questo fatto, nessuna maggioranza può impedire l'esecuzione, ovvero solo l'unanimità (1000/1000), cioè anche con il voto di chi desidera effettuare la variazione e temo mai darà il suo voto contro se stesso, possono però ricorrere al Giudice per lesione del decoro dello stabile o lesione dei diritti dei terzi, ma temo che andrà male in quanto il comune (Ufficio Tecnico) prima di concedere il benestare dovrebbe valutare anche l'aspetto del decoro e tutte le varianti possibili distanze, vista, regolamento edilizio ecc ecc.

Se uno ha il diritto di eseguire tale lavoro ed ottiene il permesso edilizio da parte del Comune e nel Regolamento Condominiale contrattuale non c'è nessun divieto per questo fatto, nessuna maggioranza può impedire l'esecuzione, ovvero solo l'unanimità (1000/1000), cioè anche con il voto di chi desidera effettuare la variazione e temo mai darà il suo voto contro se stesso, possono però ricorrere al Giudice per lesione del decoro dello stabile o lesione dei diritti dei terzi, ma temo che andrà male in quanto il comune (Ufficio Tecnico) prima di concedere il benestare dovrebbe valutare anche l'aspetto del decoro e tutte le varianti possibili distanze, vista, regolamento edilizio ecc ecc.

Grazie mille, sempre chiaro e gentile!

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