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FEDERICO48

Ammodernamento ascensore e ... messa a norma???

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Buon pomeriggio a tutti, nel condominio dove possiedo un appartamento si sta decidendo di ammodernare l'ascensore. premetto che l'immobile è stato costruito negli anni 70 quindi molto prima del 1999.

leggo sul preventivo della ditta: perfetto livellamento ai piani.... rilevante risparmio di energia elettrica... nuovi contatti di sicurezza... nuova bottoniera sia di cabina che ai piani... rifacimento impianto elettrico... ma nella nuova bottoniera di manutenzione leggo che ci sarà "un pulsante di allarme manutentore predisposto per il collegamento ad un eventuale combinatore telefonico..."

mi chiedo: se accettiamo il preventivo saremo a norma o dobbiamo successivamente collegarci con un combinatore telefonico secondo voi?? a fronte di questa spesa di circa 7000 € in caso di rottura/guasto dell'ascensore cosa cambierà a chi vi rimarrà dentro?? dovrà cmq suonare un campanello e attendere che qualcuno si accorga...

sono gradite vs. risposte.

grazie

Mia opinione.

L'obbligo sussiste per gli impianti installati dopo il 1999. Nel vostro caso, essendo un ammodernamento, ritengo che non sia obbligo bensì scelta dell'assemblea se installarlo o meno.

Tra l'altro, nel preventivo, si parla di predisposizione indicando che ci possa essere una decisione futura in un senso o nell'altro.

Installandolo, nell'ipotesi di fermo ascensore, si contatterà la ditta manutentrice che interverrà sul posto.

Ne deduco che chi rimane dentro dovrà aspettare l'arrivo del tecnico...

Infatti. stessa mia deduzione. io credevo che fosse obbligatorio, ai fine della sicurezza e rientrasse nell'ammodernamento, il collegamento telefonico con l'esterno... a questo punto mi chiedo a cosa serve spendere 7000 euro... per nuove pulsantiere e per risparmiare energia elettrica??? ma se il motore è lo stesso, io non ci credo che risparmieremo il 40% e cmq ne spendiamo sicuramente 7000!!! che ne pensi???

Il motore e' lo stesso ma cambia l'azionamento , adesso avviene tramite teleruttori con il nuovo quadro avverrà tramite Drive VVVF (sicuramente detto azionamento fa risparmiare energia ,il motore lavora in modo migliore e ci sara ' un miglior confort di marcia della cabina oltre al fatto della precisione di fermata ai piani )

 

comunque avete fatto 30 ,fate 31 e vi fate istallare anche il combinatore telefonico .

In effetti, non abbiamo ancora fatto 30, la logica sarebbe a mio parere fare 31 , cioè rendere possibile comunicare all'esterno dell'ascensore in caso i guasto. ma se nei 7000 euro non è previsto costerà molto questa opzione??? se poi non è effettivamente obbligatorio per legge... con questa crisi la vedo dura l'approvazione del preventivo... avete idea di che cifra si dovrebbe aggiungere?? più o meno?

grazie

non occupandomi di vendita ,non posso darti un prezzo ufficiale ,ma orientativamente per "sentito dire" direi che dai 500 euro in su .

OK GRAZIE. ma a questo punto considerato che cmq siamo in regola con la legge e io non ci abito in quel condominio, voterò NO al'approvazione del preventivo della ditta che già ci cura la manutenzione dell'ascensore.

ovviamente liberissimo di votare NO ,pero' ove la maggioranza dovesse approvare il preventivo il tuo NO non servirebbe a nulla .

Inutile dire che tali ammodernamenti per la messa a norma sono da ripartire per tabella di proprietà e non per tabella ascensore perchè non hanno nulla a che vedere con l’uso ma con la “conservazione” del bene.

Invece di mettere il combinatore telefonico perchè non valutate l'installazione del dispositivo di emergenza di riporto al piano tipo Emergenzamatic?

L'assemblea è sovrana!!interessante quest'ultima osservazione.

quindi secondo te i due proprietari degli appartamenti al piano terra che non lo utilizzano per andare a casa e nelle tabelle millesimali riferite all'ascensore, hanno zero millesimi, debbono contribuire alla spesa sulla scorta dei millesimi di loro proprietà? se fosse cosi lo debbo dire all'amministratore..... sperando che i due non si arrabbino con me!!!! sei sicuro??

Invece di mettere il combinatore telefonico perchè non valutate l'installazione del dispositivo di emergenza di riporto al piano tipo Emergenzamatic?

il combinatore costa meno ed e' utilissimo in caso che qualcuno rimanga bloccato in ascensore ovvero garantisce h24-365 giorni che qualcuno ricevera' la richiesta di soccorso .

 

l'emergenzamatic non garantisce la liberazione dell'intrappolato se l'impianto e' guasto . (riporta l'ascensore al piano solo nel caso di mancanza di f.m. da parte del fornitore )

L'assemblea è sovrana!!interessante questa penultima osservazione.

quindi secondo te i due proprietari degli appartamenti al piano terra che non lo utilizzano per andare a casa e nelle tabelle millesimali riferite all'ascensore, hanno zero millesimi, debbono contribuire alla spesa sulla scorta dei millesimi di loro proprietà? se fosse cosi lo debbo dire all'amministratore..... sperando che i due non si arrabbino con me!!!! sei sicuro??

L'assemblea è sovrana!!interessante questa penultima osservazione.

quindi secondo te i due proprietari degli appartamenti al piano terra che non lo utilizzano per andare a casa e nelle tabelle millesimali riferite all'ascensore, hanno zero millesimi, debbono contribuire alla spesa sulla scorta dei millesimi di loro proprietà? se fosse cosi lo debbo dire all'amministratore..... sperando che i due non si arrabbino con me!!!! sei sicuro??

Certamente che sono sicuro ... non sono spese di manutenzione, ma di conservazione, quindi seguono la tabella di proprietà perchè tutti sono comproprietari di quel bene (art. 1130 cc comma 1). Fossero spese di manutenzione seguirebbero la ripartizione dell’art. 1124 cc

Certamente che sono sicuro ... non sono spese di manutenzione, ma di conservazione, quindi seguono la tabella di proprietà perchè tutti sono comproprietari di quel bene (art. 1130 cc comma 1). Fossero spese di manutenzione seguirebbero la ripartizione dell’art. 1124 cc

Temo di no.

1124 cc

Temo di no.

1124 cc

Anch'io concordo con te e su questo forum ho sempre espresso la mia opinione che dopo l'entrata in vigore del novellato art. 1124 c.c. (18/06/2013) che ha inserito anche la parola "ascensore", non esiste più alcun tipo di spesa relativa ad un ascensore già esistente che debba essere ripartito in modo diverso da come lo stesso articolo spiega, salvo convenzione.

Non a caso, dopo il 18/06/2013, non esiste una sola sentenza che indica un riparto di spese per millesimi di proprietà su un ascensore già esistente, anche se da SOSTITUIRE interamente.

Buongiorno a tutti! quindi il dilemma : spese di ammodernamento ascensore debbono essere ripartite in base alla tabella millesimale dell'ascensore o delle scale?? art 1130 o 1124??

mi aiutate??

grazie

Buongiorno a tutti! quindi il dilemma : spese di ammodernamento ascensore debbono essere ripartite in base alla tabella millesimale dell'ascensore o delle scale?? art 1130 o 1124??

mi aiutate??

grazie

MIA OPINIONE:

I lavori da te indicati non sono nemmeno lavori di messa a Norma ma sono lavori FACOLTATIVI di MIGLIORIA dell'impianto per poter godere di un maggior confort, equiparabili ad una manutenzione straordinaria.

Volendo considerare la spesa di 7mila euro una spesa di notevole entità, potrà essere deliberata dall'assemblea con la maggioranza degli intervenuti che rappresenti almeno 500 millesimi.

Se la spesa sarà approvata, sarà obbligatorio per tutti la partecipazione alla spesa, anche per i contrari.

La spesa, salvo convenzione (regolamento contrattuale), va ripartita con il criterio dell'art. 1124 c.c.c e cioè:

"per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari e per l'altra metà esclusivamente in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo"

ti ringrazio molto, ma leggendo il nuovo art 1124 si parla di spese di manutenzione dell'ascensore e non di una ipotetica miglioria.. l'ascensore di cui trattasi funziona regolarmente e non necessita di alcunché. E' solo l'amministratore che ci sta suggerendo di provvedere a far effettuare alcuni lavori "a suo dire" necessari ma non ci ha detto che potremmo anche farne a meno... il dilemma sulla ripartizione delle spese resta!!!

nel condominio abbiamo due tabelle, una con i mellesimi delle scale e una con i millesimi dell'ascensore!!!!

 

riporto qui sotto estratto del 1124:

L'avvento della legge n. 220 del 2012 ha definitivamente fugato ogni dubbio e modificando l'articolo 1124 del codice civile ha stabilito che la ripartizione delle spese dell'ascensore ( qui per spese si intendono anche le migliorie??) segue lo stesso criterio previsto per la manutenzione delle scale. Dunque attualmente le spese per la manutenzione degli ascensori sono sostenute dai proprietari delle unità immobiliari a cui servono e la relativa spesa è ripartita per il 50% in ragione del valore delle singole unità immobiliari facenti parte del condominio, e per il restante 50% in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo. (Vedi anche: Ascensori, con le multinazionali non sempre gli amministratori si trovano a loro agio)

Fonte /ripartizione-manutenzione-ascensore.2156#ixzz57k0xV0BPhttps://www.condominioweb.com/ripartizione-manutenzione-ascensore.2156#ixzz57k0xV0BP

https://www.condominioweb.com

Infatti .... ribadisco quanto detto al post #9. Non si tratta di lavori dovuti ad "usura per utilizzo", che quindi sarebbero certamente da ripartire ex art. 1124 cc, ma spese di conservazione e/o miglior uso e/o adeguamento alla normativa. Ritengo quindi che debbano essere ripartiti per millesimi di proprietà.

l'Italia è un bellissimo paese... non abbiamo mai certezze delle pene, ma anche delle leggi che dobbiamo rispettare!!!! sono sempre " da interpetrare!!!" quindi tabella millesimale di proprietà???

Infatti .... ribadisco quanto detto al post #9. Non si tratta di lavori dovuti ad "usura per utilizzo", che quindi sarebbero certamente da ripartire ex art. 1124 cc, ma spese di conservazione e/o miglior uso e/o adeguamento alla normativa. Ritengo quindi che debbano essere ripartiti per millesimi di proprietà.

I millesimi di proprietà li hanno anche gli appartamenti al piano terra ed i negozi fuori dell'androne che potrebbero avere maggiori millesimi di proprietà rispetto ad un piccolo appartamento all'ultimo piano.

Se si tratta di spesa di miglior uso, chi usufruisce maggiormente di questo miglior uso tra il negozio e l'appartamento all'ultimo piano?

Si trattasse davvero di spesa di miglior uso, a mio avviso si dovrebbe applicare addirittura lo stesso criterio che si usa per la pulizia delle scale al fine di godere di un uso più confortevole e, come ben sai, se si applicasse il criterio dell'uso diverso previsto dal 2° comma dell'art. 1123 c.c., si dovrebbe ripartire la spesa addirittura esclusivamente per altezza piano, penalizzando maggiormente i piani più alti.

Per quanto mi riguarda non c'è nulla da interpretare. Quelli da te descritti sono interventi non dovuti a minore o maggiore uso e quindi non si applica l'art. 1124 cc che è stato scritto appositamente per attribuire una maggiore spesa a chi usufruisce dell'ascensore in maniera più massiccia. Un buon amministratore, le norme e il buon senso dovrebbero aiutare a decidere su come ripartire una spesa per evitare di finire davanti a un giudice, con la conseguenza che, a fronte di una spesa non irrisoria, sia lui a decidere per voi. Nel condominio di Leonardo, del quale ho un profondo rispetto, probabilmente hanno deciso di ripartire le spese in altro modo .... se nessuno impugna e tutti sono d'accordo non vedo il problema.

 

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