#1 Inviato 1 Giugno, 2013 Buon Sabato Ho letto post in precedenza che spiegavano le regole attuabili ora per quanto riguarda l'amministrare. Ho un po di difficoltà nel seguire a volte spiegazioni tecniche non essendo nel campo molto afferrato. Da giugno se non ricordo male dovrà essere definitiva la nuova regolamentazione sull'amministrazione condominiale e non solo, e questo comporterà nuove regole e quasi ben definite. chiedo Ma per una nomina di amministrazione condominiale avuta il 28 di Maggio c.a., essere stato nominato amministratore per la prima volta cosa comportava per quanto riguarda le qualifiche pre-giugno, essendo stato nominato per tale responsbilità, un semplice condomino/proprietario?. Insomma per un numero inferiore alla maggioranza, avere una persona giudicata non adatta per svariati motivi etici all'amministrazione di proprietà private, su cosa ci si può appellare per dimostrare che la persona non è adatta a tale compito?.. non so! una certificazione specifica, un corso etc.... Scusate, ma nei condomini ci si arriva all'inverosimile pur di non pagare, oppure di non vivere nel corretto. Grazie
#2 Inviato 1 Giugno, 2013 Scritto da musicattiva il 01 Giu 2013 - 12:31:54: Buon SabatoHo letto post in precedenza che spiegavano le regole attuabili ora per quanto riguarda l'amministrare. Ho un po di difficoltà nel seguire a volte spiegazioni tecniche non essendo nel campo molto afferrato. Da giugno se non ricordo male dovrà essere definitiva la nuova regolamentazione sull'amministrazione condominiale e non solo, e questo comporterà nuove regole e quasi ben definite. chiedo Ma per una nomina di amministrazione condominiale avuta il 28 di Maggio c.a., essere stato nominato amministratore per la prima vo Se ho ben capito è stato nominato amministratore un condòmino con regolare maggioranza. Domandas: osa può fare la minoranza stando le nuove regole dettate dalla riforma? Risposta: La minoranza può far revocare l'amministratore condòmino solo se questi non ha i requisiti di onorabilità. In altre parole possono amministrare il proprio condominio i condòmini...: a) che hanno il godimento dei diritti civili; b) che non sono stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni; c) che non sono stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione; d) che non sono interdetti o inabilitati; e) il cui nome non risulta annotato nell’elenco dei protesti cambiari; Solo se l'amministratore condòmino non ha anche uno solo di questi requisiti oppure commette GRAVI IRREGOLARITA' può essere revocato dalll'autorità giudiziaria, altrimenti la minoranza deve sottostare al volere della maggioranza.
#3 Inviato 1 Giugno, 2013 per la legge allo stato attuale i requisiti per essere amministratori sono solo due 1 maggiore eta' 2 essere nominati dall'assemblea . quindi per le fonti del diritto tutti (basta essere maggiorenni)possono farsi nominare amministratori condominiali . quindi allo stato attuale solo l'assemblea decide su una persona puo' o non puo' essere adatta all'amministrazione del condominio . “Puntò, duje puntì, puntò e virgolà, ma sì, fai bberè ca' abbondiamò, abondantìs adbondandùm"
#4 Inviato 1 Giugno, 2013 Scritto da peppe64 il 01 Giu 2013 - 13:48:12: per la legge allo stato attuale i requisiti per essere amministratori sono solo due 1 maggiore eta' 2 essere nominati dall'assemblea . quindi per le fonti del diritto tutti (basta essere maggiorenni)possono farsi nominare amministratori condominiali . quindi allo stato attuale solo l'assemblea decide su una persona puo' o non puo' essere adatta all'amministrazione del condominio . “Puntò, duje puntì, puntò e virgolà, ma sì, fai bberè [...] Infatti io presentavo lo scenario che si avrà dopo il 18 giugno, indipendentemente che l'amministratore condòmino sia stato eletto dopo il 18 giugno o che sia stato eletto il "28 di Maggio c.a." Fino al 18 giugno l'amministratore potrà essere revocato dal Tribunale su ricorso della minoranza solo per GRAVI IRREGOLARITA'. Ma anche ricorrendo oggi stesso è alquanto improbabile ottenere una sentenza entro il 18 giugno. Tanto vale aspettare ancora 18 giorni e vedere se ricorre anche uno dei casi previsti dalla nuova riforma.
#5 Inviato 2 Giugno, 2013 Dunque chiunque logicamente scelto da una maggioranza assembleare, può svolgere il compito basta non essere coinvolti in uno solo di quei punti su citati. Un corso, una qualifica insomma niente di niente. Grazie per le risposte semplici e intuitive per me che resto comunque sbalordito e che reputo tutto preparato per lavori di avvocati in attesa. Grazie!
#6 Inviato 2 Giugno, 2013 Scritto da musicattiva il 02 Giu 2013 - 11:37:43: Dunque chiunque logicamente scelto da una maggioranza assembleare, può svolgere il compito basta non essere coinvolti in uno solo di quei punti su citati. Un corso, una qualifica insomma niente di niente.Grazie per le risposte semplici e intuitive per me che resto comunque sbalordito e che reputo tutto preparato per lavori di avvocati in attesa. Grazie! Un corso ed ulteriori aggiornamenti periodici sono previsti per gli amministratori che non sono condòmini, ma poichè hai detto che il vostro amministratore è un condòmino ho omesso di scriverti i punti f) e g) dell'art. 71 bis del c.c. Purtroppo i condòmini possono amministrare il proprio condominio anche se sono analfabeti: Art. 71-bis. Possono svolgere l’incarico di amministratore di condominio coloro: a) che hanno il godimento dei diritti civili; b) che non sono stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni; c) che non sono stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione; d) che non sono interdetti o inabilitati; e) il cui nome non risulta annotato nell’elenco dei protesti cambiari; f) che hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado; g) che hanno frequentato un corso di formazione iniziale e svolgono attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale. I requisiti di cui alle lettere f) e g) del primo comma non sono necessari qualora l’amministratore sia nominato tra i condomini dello stabile.