#1 Inviato 24 Aprile, 2017 Buongiorno, sono nuovo del forum, chiedo perdono in anticipo se non sarò abbastanza chiaro nella mia esposizione. Abito in un condominio che assieme ad altri tre forma un super condominio. Ogni condominio è amministrato da un amministratore diverso. Vorrei sapere se nel regolamento del super condominio, che si andrà ad approvare, sia possibile inserire la una voce affinché l'amministrazione del super condominio venga svolta esclusivamente a turno dagli amministratori dei vari condominii. Grazie a chi vorrà darmi chiarimenti.
#2 Inviato 25 Aprile, 2017 Buongiorno, sono nuovo del forum, chiedo perdono in anticipo se non sarò abbastanza chiaro nella mia esposizione. Abito in un condominio che assieme ad altri tre forma un super condominio. Ogni condominio è amministrato da un amministratore diverso. Vorrei sapere se nel regolamento del super condominio, che si andrà ad approvare, sia possibile inserire la una voce affinché l'amministrazione del super condominio venga svolta esclusivamente a turno dagli amministratori dei vari condominii. Grazie a chi vorrà darmi chiarimenti.Si è possibile, però il cambio dovrà essere effettuato come previsto dalle norme --> art 67 Dacc, ovvero con nomina da parte dei rappresentanti dei condominii, e non in modo automatico.
#3 Inviato 25 Aprile, 2017 Grazie Tullio. Quindi i rappresenti dei condominii dovranno nominare il super amministratore. Mi sorge un'altra domanda: considerato il mandato loro conferito, che li autorizza ad agire il libertà ed autonomia, saranno obbligati dal regolamento a nominare solo uno degli amministratori dei quattro condomini oppure volendo potrebbero nominarne uno esterno?
#4 Inviato 25 Aprile, 2017 La norma dice che il rappresentante deve agire con le regole del mandato, per cui non può effettuare azioni autonome, ma quelle conferite con dal mandante, il mandante in questo caso sono i condomini del singolo condominio da lui rappresentato. Dacc art. 67 ... Nei casi di cui all'articolo 1117-bis del codice, quando i partecipanti sono complessivamente più di sessanta, ciascun condominio deve designare, con la maggioranza di cui all'articolo 1136, quinto comma, del codice, il proprio rappresentante all'assemblea per la gestione ordinaria delle parti comuni a più condominii e per la nomina dell'amministratore. In mancanza, ciascun partecipante può chiedere che l'autorità giudiziaria nomini il rappresentante del proprio condominio. Qualora alcuni dei condominii interessati non abbiano nominato il proprio rappresentante, l'autorità giudiziaria provvede alla nomina su ricorso anche di uno solo dei rappresentanti già nominati, previa diffida a provvedervi entro un congruo termine. La diffida ed il ricorso all'autorità giudiziaria sono notificati al condominio cui si riferiscono in persona dell'amministratore o, in mancanza, a tutti i condomini.Ogni limite o condizione al potere di rappresentanza si considera non apposto. Il rappresentante risponde con le regole del mandato e comunica tempestivamente all'amministratore di ciascun condominio l'ordine del giorno e le decisioni assunte dall'assemblea dei rappresentanti dei condominii. L'amministratore riferisce in assemblea. ...
#5 Inviato 25 Aprile, 2017 Mi riferisco alla frase che precede quella che hai evidenziato in grassetto: Ogni limite o condizione al potere di rappresentanza si considera non apposto. Mi pare di capire che il rappresentante possa fare ciò che desidera se non sono state fissate istruzioni precise dal mandante. Pertanto un eventuale regolamento del super condominio fisserebbe l'obbligo per il rappresentante di nominare il super amministratore con turnazione fra i 4 amministratori o serve una delibera assembleare del proprio condominio ad hoc? Spero di essermi spiegato.
#6 Inviato 25 Aprile, 2017 Mi riferisco ala frase precedente a quella che hai evidenziato in grassetto: Ogni limite o condizione al potere di rappresentanza si considera non apposto. Mi pare di capire che il rappresentante può fare ciò che vuole.....Ad evitare che il rappresentante agisca a capocchiam, all'approssimarsi della scadenza del mandato dell'amministratore di supercondominio e prima del''assemblea annuale di S.C., si può effettuare un'assemblea di condominio per istruire il Rappresentante nel modo e termini del voto da esprimere nella prossima assemblea supercondominiale cc Art. 1711. Limiti del mandato. Il mandatario non può eccedere i limiti fissati nel mandato. L'atto che esorbita dal mandato resta a carico del mandatario, se il mandante non lo ratifica. Il mandatario può discostarsi dalle istruzioni ricevute qualora circostanze ignote al mandante, e tali che non possano essergli comunicate in tempo, facciano ragionevolmente ritenere che lo stesso mandante avrebbe dato la sua approvazione.
#7 Inviato 25 Aprile, 2017 grazie Tullio, ora dovremo attivarci per dare precise istruzioni al ns rappresentante
#8 Inviato 25 Aprile, 2017 grazie Tullio, ora dovremo attivarci per dare precise istruzioni al ns rappresentante Secondo me quella norma regolamentare lascia il tempo che trova perchè con la stessa maggioranza la norma può essere modificata dal supercondominio. Mi spiego: Se un domani i 2 condominii A e B decidono che l'amministratore del condominio C non deve amministrare, convocano l'assemblea del supercondominio e con la maggioranza degli intervenuti ed almeno 500 millesimi cambiano il regolamento. I rappresentanti di condominio A e B, a maggioranza, nomineranno l'amministratore che più gli piace, compreso uno esterno ai condominii A-B-C.
#9 Inviato 25 Aprile, 2017 Secondo me quella norma regolamentare lascia il tempo che trova perchè con la stessa maggioranza la norma può essere modificata dal supercondominio. Mi spiego: Se un domani i 2 condominii A e B decidono che l'amministratore del condominio C non deve amministrare, convocano l'assemblea del supercondominio e con la maggioranza degli intervenuti ed almeno 500 millesimi cambiano il regolamento. I rappresentanti di condominio A e B, a maggioranza, nomineranno l'amministratore che più gli piace, compreso uno esterno ai condominii A-B-C. Dipende dal tipo di regolamento vogliono attuare nel S.C., se di tipo contrattuale i soli rappresentanti non potranno modificare nulla
#10 Inviato 25 Aprile, 2017 Dipende dal tipo di regolamento vogliono attuare nel S.C., se di tipo contrattuale i soli rappresentanti non potranno modificare nulla Trattandosi di clausola REGOLAMENTARE (regolamenta le modalità di nomina amministratore supercondominio) che non incide sui diritti individuali di ciascun condòmino, pur se inserita in un regolamento di tipo contrattuale, quella clausola potrà essere modificata dall'assemblea del supercondominio con la maggioranza del 2° comma dell'art. 1136 c.c.
#11 Inviato 25 Aprile, 2017 Trattandosi di clausola REGOLAMENTARE (regolamenta le modalità di nomina amministratore supercondominio) che non incide sui diritti individuali di ciascun condòmino, pur se inserita in un regolamento di tipo contrattuale, quella clausola potrà essere modificata dall'assemblea del supercondominio con la maggioranza del 2° comma dell'art. 1136 c.c.Secondo me non è possibile, proprio perchè incide sui diritti della maggioranza dei condomini, i quali non possono essere in balia dei soli rappresentanti di condominio.Mi spiego meglio con un esempio, supercondominio di 5 palazzine di 20 condomini ciascuna, ossia 100 condomini in tutto, e 5 rappresentanti i quali a semplice maggioranza (ovvero 3 soli condomini rappresentanti) mettono in minoranza 97 condomini con delle decisioni autonome a capocchiam, è assurdo.
#12 Inviato 25 Aprile, 2017 Secondo me non è possibile, proprio perchè incide sui diritti della maggioranza dei condomini, i quali non possono essere in balia dei soli rappresentanti di condominio.Mi spiego meglio con un esempio, supercondominio di 5 palazzine di 20 condomini ciascuna, ossia 100 condomini in tutto, e 5 rappresentanti i quali a semplice maggioranza (ovvero 3 soli condomini rappresentanti) mettono in minoranza 97 condomini con delle decisioni autonome a capocchiam, è assurdo. Forse non mi sono spiegato bene. Non saranno certamente i rappresentanti dei singoli condominii ad infrangere il regolamento del supercondominio ma sarà l'ASSEMBLEA del SUPERCONDOMINIO, con la maggioranza del 2° comma art. 1136 c.c. a poter modificare il regolamento ed abrogare la CLAUSOLA REGOLAMENTARE che impone la nomina di amministratore a rotazione tra gli amministratori dei condominii A - B - C In qualsiasi momento, l'assemblea del supercondominio delibera la CLAUSOLA REGOLAMENTARE e l'assemblea del supercondominio modifica o cancella la clausola regolamentare deliberata. Il tutto con la maggioranza del 2° comma art. 1136 c.c., sia che si tratti di regolamento di natura contrattuale sia che si tratti di regolamento di natura regolamentare perchè la clausola in esso contenuto resta una clausola regolamentare.
#13 Inviato 25 Aprile, 2017 Forse non mi sono spiegato bene.Non saranno certamente i rappresentanti dei singoli condominii ad infrangere il regolamento del supercondominio ma sarà l'ASSEMBLEA del SUPERCONDOMINIO, con la maggioranza del 2° comma art. 1136 c.c. a poter modificare il regolamento ed abrogare la CLAUSOLA REGOLAMENTARE che impone la nomina di amministratore a rotazione tra gli amministratori dei condominii A - B - C In qualsiasi momento, l'assemblea del supercondominio delibera la CLAUSOLA REGOLAMENTARE e l'assemblea del supercondominio modifica o cancella la clausola regolamentare deliberata. Il tutto con la maggioranza del 2° comma art. 1136 c.c., sia che si tratti di regolamento di natura contrattuale sia che si tratti di regolamento di natura regolamentare perchè la clausola in esso contenuto resta una clausola regolamentare. Ok, così va meglio. Comunque motoblu chiedeva; se ... sia possibile inserire la una voce affinché l'amministrazione del super condominio venga svolta esclusivamente a turno dagli amministratori dei vari condominii. Bhe, a questa richiesta si può solo rispondere di SI, ovviamente anche gli amministratori devono essere d'accordo ad accettare l'incarico. p.s. che poi sia modificabile dall'assemblea plenaria del S.C. a maggiornaza del 2°c. art 1136 cc (e non dai rappresentanti) sono d'accordo
#14 Inviato 25 Aprile, 2017 Mi riferisco alla frase che precede quella che hai evidenziato in grassetto:Ogni limite o condizione al potere di rappresentanza si considera non apposto. Mi pare di capire che il rappresentante possa fare ciò che desidera se non sono state fissate istruzioni precise dal mandante. Pertanto un eventuale regolamento del super condominio fisserebbe l'obbligo per il rappresentante di nominare il super amministratore con turnazione fra i 4 amministratori o serve una delibera assembleare del proprio condominio ad hoc? Spero di essermi spiegato. Quella frase non significa che il rappresentante puo' fare come si pare ma che non puo' essere limitato il suo potere di rappresentanza .