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giamburrasca

Amministratore in carica 1 anno o 2 anni

1 anno, cc art 1129;

 

.. L'incarico di amministratore ha durata di un anno e si intende rinnovato per eguale

durata. L'assemblea convocata per la revoca o le dimissioni delibera in ordine alla nomina del nuovo

amministratore. ...

Ma scusa, nel rinnovato (dalla legge 220/2012) art. 1129 al comma 10 si legge:

 

"L'incarico di amministratore ha durata di un anno e si intende rinnovato per eguale durata" [rinnovato tacitamente salvo revoca]. La durata dell'incarico quindi sembrerebbe biennale.

Ma scusa, nel rinnovato (dalla legge 220/2012) art. 1129 al comma 10 si legge:

 

"L'incarico di amministratore ha durata di un anno e si intende rinnovato per eguale durata" [rinnovato tacitamente salvo revoca]. La durata dell'incarico quindi sembrerebbe biennale.

Non si legge "biennio" nella Legge, ma solamente "rinnovato per uguale durata", ovvero questa situazione potrà ripetersi anno dopo anno, praticamente se non c'è revoca o dimissioni oppure nomina del successore, ma non per un solo biennio.
Ma scusa, nel rinnovato (dalla legge 220/2012) art. 1129 al comma 10 si legge:

 

"L'incarico di amministratore ha durata di un anno e si intende rinnovato per eguale durata" [rinnovato tacitamente salvo revoca]. La durata dell'incarico quindi sembrerebbe biennale.

Nell'articolo al link qui di seguito è data un'interpretazione diversa dalla tua circa la durata dell'incarico:

--link_rimosso--

Ma scusa, nel rinnovato (dalla legge 220/2012) art. 1129 al comma 10 si legge:

 

"L'incarico di amministratore ha durata di un anno e si intende rinnovato per eguale durata" [rinnovato tacitamente salvo revoca]. La durata dell'incarico quindi sembrerebbe biennale.

[rinnovato tacitamente salvo revoca]. questo e' un tuo pensiero non e' cio' che dice la legge .

Buongiorno a tutti, volevo approfittare della vostra esperienza per porre un quesito in tema di amministratore condominiale.

 

L'amministratore in occasione della prossima assemblea ha inserito nell'odg "nomina amministratore..."

 

si premette che lui è in carica da 4 5 anni ed una parte del condominio vorrebbe mandarlo via.

 

Ai fini della votazione in assemblea come bisogna inquadrare la questione: conferma, revoca o nomina?

 

1. se si tratta di "nomina" il cc. prevede che chi lo vuole (l'amministratore x) deve avere la maggioranza dei presenti ed i 500 millesimi

2. se si tratta di revoca idem ma non è il caso in questione;

3. se si tratta di conferma ci vuole una maggioranza inferiore mi pare 1/2 presenti e 1/3 millesimi.

 

Il tutto verte se si tratta di conferma o nomina come ha scritto lo stesso amministratore nell'odg.

Tutto sta nel volere dell'assemblea, ma mancando la revoca e la nomina di un successore l'amministratore in carica si intende riconfermato per un altro anno, ossia è il principio stabilito dall'articolo ...

cc art 1129;

...

L'incarico di amministratore ha durata di un anno e si intende rinnovato per eguale durata. L'assemblea convocata per la revoca o le dimissioni delibera in ordine alla nomina del nuovo amministratore

....

Tutto sta nel volere dell'assemblea, ma mancando la revoca e la nomina di un successore l'amministratore in carica si intende riconfermato per un altro anno, ossia è il principio stabilito dall'articolo ...

cc art 1129;

...

L'incarico di amministratore ha durata di un anno e si intende rinnovato per eguale durata. L'assemblea convocata per la revoca o le dimissioni delibera in ordine alla nomina del nuovo amministratore

....

Questo che tu dici non solo non chiarisce perchè come detto l'amministratore è in carica almeno da quattro anni per cui il rinnovo dell'art. 1129 c'è già stato.

 

Allora mi spieghi come mai l'amministratore ha scritto nell'odg la parola "nomina" e non "rinnovo" o "conferma" o revoca o dimissioni.

 

dato che il codice civile è stabilisce delle precise maggioranze per la nomina. Ma si applica anche a lui già in carica?

 

O forse l'amministratore Volpone ha voluto immettere nella questione ulteriore elementi di confusione per difendere la poltrona?

Io non lo so perchè l'amministratore non ha inserito nell'OdG la riconferma, bisogna che lo chiedi lui, posso solo supporre la risposta che potrebbe fornire, ovvero la riconferma non è nominata nell'art 1129 cc ma è citato la revoca e la nomina, cosa che lui ha inserito all'OdG tralasciando il termine "riconferma" che se non avviene, lui comunque rimarrà in carica, semprechè non nominate un altro al suo posto.

Per cui ripeto, sta tutto alla volontà dei condomini se mantenere in carica questo amministratore oppure nominare un altro.

Il "si intende riconfermato per un altro anno" in assenza di altro non è scritto in nessuna legge. Per il semplice fatto che l'art.1135 recita:

 

1135. Attribuzione dell’assemblea dei condòmini.

Oltre a quanto è stabilito dagli articoli precedenti, l'assemblea dei condomini provvede:

1) alla conferma dell'amministratore e all'eventuale sua retribuzione;

 

----------------------------------------------------------------

 

Da ciò è palese che per la conferma non può esistere automatismo a provvedervi (come l'assenza di revoca o mancanza di successore), ma alla conferma può provvedere solo e unicamente l'assemblea.

 

Per gli scettici e i cultori della fantasia esiste l'art.12 sulle disposizioni generali sulla legge a ribadire che vale solo ciò che è scritto nelle disposizioni di legge.

 

A ribadire che l'argomento è annuale e non 1+1, 2, o anni bisestili o altro ci pensa l'art. 66 dacc.:

 

66. L'assemblea, oltre che annualmente in via ordinaria per le deliberazioni indicate dall'articolo 1135, può essere convocata .....

Comunque se l'assemblea non conferma l'amministratore o non nomina uno nuovo, rimarrà in carica quello che c'era, perchè il condominio non può rimanere senza amministratore.

Precedentemente alla riforma c'era la prorogatio imperii con tutti i poteri riconfermati sino a nomina del successore, ora in mancanza di nomina rimane riconfermato quello che è in carica, lo dice l'art. 1129 (inderogabile)

Per cui ripeto, i motivi per cui questo amministratore non ha inserito all'OdG l'argomento "riconferma" previsto dall'art 1135 cc posso supporli ma non posso rispondere io per lui, ci sarà sempre la possibilità per chi lo desidera di adire al Giudice se l'argomento "riconferma" non è stato inserito ne trattato all'assemblea.

Precedentemente alla riforma c'era la prorogatio imperii con tutti i poteri riconfermati sino a nomina del successore, ora in mancanza di nomina rimane riconfermato quello che è in carica, lo dice l'art. 1129 (inderogabile)

.

Dove lo dice l'art.1129?

Leggi il messaggio nr. 8 e lo trovi.

Il post n.8 non dice assolutamente nulla e ciò dimostra che non puoi e non sai rispondere.

Il post nr. 8, ovvero l'art 1129 cc dice che in mancanza di nomina l'amministratore rimane in carica e viene riconfermato, sino a quando? Sino a che verrà nominato un successore, altre soluzioni ne hai?

E se i condomini non richiederanno un'assemblea straordinaria a norma ed a tema "nomina", questo rimarrà per un altro anno.

Ovvero chi amministrerà secondo te il condominio in caso di nessuna nomina del nuovo amministratore?

Il post nr. 8, ovvero l'art 1129 cc dice che in mancanza di nomina l'amministratore rimane in carica e viene riconfermato, sino a quando? Sino a che verrà nominato un successore, altre soluzioni ne hai?

E se i condomini non richiederanno un'assemblea straordinaria a norma ed a tema "nomina", questo rimarrà per un altro anno.

Ovvero chi amministrerà secondo te il condominio in caso di nessuna nomina del nuovo amministratore?

 

Quella che hai scritto è la prorogatio.

Che nei post precedenti affermavi essere stata sostituita dalla tua teoria dell'automatismo che non è scritto in nessun punto dell'art.1129 e nemmeno puoi dedurlo.

 

In un post scrivi una cosa e poco dopo ti smentisci.

 

Lasciamo perdere.

Quella che hai scritto è la prorogatio.

Che nei post precedenti affermavi essere stata sostituita dalla tua teoria dell'automatismo che non è scritto in nessun punto dell'art.1129 e nemmeno puoi dedurlo.

 

In un post scrivi una cosa e poco dopo ti smentisci.

 

Lasciamo perdere.

Non l'ho detto io la prima volta in questo Forum che la prorogatio non esiste più, ma è una conseguenza (detta da altri) della nuova normativa inserita nell'art. 1129 cc. ed io sono convinto che sia così

Ma invece di criticare gli articoli del cc perchè non provi a fornire una tua soluzione in caso l'argomento "riconferma" non ci sia all'OdG e neppure venga nominato un nuovo amministratore? Non ti obbligo certamente ma così almeno sapremo che ne pensi.

Già scritto.

L'automatismo della riconferma "in mancanza di" non esiste perchè:

 

Art.12

CAPO SECONDO. Dell'applicazione della legge in generale

Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore.

------------------------------------------

 

Ma non lo dico io, lo dice l'Avv.Gallucci che se permetti ne sa qualcosa in più di te e di me.

 

Le parole dell'art.1129 non comprendono significati espliciti di riconferma tacita, in mancanza di.., o altro.

Inoltre, l'art.66 dacc. e il 1135, attribuiscono solo all'assemblea il compito di riconfermare, ergo non ci può essere automatismo.

 

Inoltre, ai sensi del suddetto art.12, l'intento del legislatore non può essere stato improntato a cose diverse dall'annualità in quanto ha corretto stesure precedenti di segno diverso.

Già scritto.L'automatismo della riconferma "in mancanza di" non esiste perchè:Art.12CAPO SECONDO. Dell'applicazione della legge in generaleNell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore.------------------------------------------Ma non lo dico io, lo dice l'Avv.Gallucci che se permetti ne sa qualcosa in più di te e di me.Le parole dell'art.1129 non comprendono significati espliciti di riconferma tacita, in mancanza di.., o altro.Inoltre, l'art.66 dacc. e il 1135, attribuiscono solo all'assemblea il compito di riconfermare, ergo non ci può essere automatismo.Inoltre, ai sensi del suddetto art.12, l'intento del legislatore non può essere stato improntato a cose diverse dall'annualità in quanto ha corretto stesure precedenti di segno diverso.
Non è questo che avevo chiesto, avevo detto e chiesto gentilmente cosa suggerisci di fare in caso l'argomento "riconferma" non ci sia all'OdG e neppure venga nominato un nuovo amministratore?

Riformulo le probabili soluzioni:

1. l'amministratore rimane in proroga e fino a quando non ci sarà nuova nomina

2. l'amministratore è revocato ed il condominio è abbandonato a se stesso

3. l'amministratore è riconfermato

4. altre soluzioni (specificare quali)

Grazie se rispondi prima che lo Staff chiuda il Topic.

Non è questo che avevo chiesto, avevo detto e chiesto gentilmente cosa suggerisci di fare in caso l'argomento "riconferma" non ci sia all'OdG e neppure venga nominato un nuovo amministratore?

Riformulo le probabili soluzioni:

1. l'amministratore rimane in proroga e fino a quando non ci sarà nuova nomina

2. l'amministratore è revocato ed il condominio è abbandonato a se stesso

3. l'amministratore è riconfermato

4. altre soluzioni (specificare quali)

Grazie se rispondi prima che lo Staff chiuda il Topic.

 

Spostiamoci dalla teoria alla pratica:

 

ipotizziamo

se nella prossima assemblea i condomini a favore dell'amministratore totalizzano 350 millesimi e quelli contro 480 millesimi (sorvoliamo per il momento sul numero dei condomini) che succede?

 

L'amministratore è riconfermato o no?

Spostiamoci dalla teoria alla pratica:

 

ipotizziamo

se nella prossima assemblea i condomini a favore dell'amministratore totalizzano 350 millesimi e quelli contro 480 millesimi (sorvoliamo per il momento sul numero dei condomini) che succede?

 

L'amministratore è riconfermato o no?

Si, è riconfermato sino a nomina del successivo.
Si, è riconfermato sino a nomina del successivo.

No.

E' in prorogatio. Non è riconfermato affatto sino al 31.12.2014 se è questo che intendevi.

 

Per rispondere al tuo post di prima, l'amm.re rimane in proroga sino a quando ci sarà nomina o sua conferma. Ma nel corso del medesimo esercizio.

 

Qui avremo il condominio che non chiederà l'assemblea ex art.66 perchè non gli va di sbattersi più di tanto e altri che la chiederanno perchè vedono che la convocazione tarda a venire.

 

Un consiglio: in caso di mancata nomina o mancata riconferma si metta sempre a verbale cosa vuole l'assemblea, ovviamente con almeno la maggioranza. Sia che dispensi l'amm.re dall'indire nuova assemblea (o riproporre il punto), sia che voglia nuova assemblea, a tenersi entro il ....., con inclusione a verbale della disponibilità o meno dell'amm.re a convocarla.

 

Ancora attendo la tua spiegazione su dove sia scritto nell'art.1129 della conferma automatica.

Si, è riconfermato sino a nomina del successivo.

Quei 480 millesimi contrari contro i 350 millesimi favorevoli potrebbero però mettere in difficoltà l'amministratore confermato.

Poichè all'atto del suo rinnovo l'amministratore

...deve specificare analiticamente, a pena di nullità della nomina stessa, l'importo dovuto a titolo di compenso per l'attività svolta (art. 1129)...

quella maggioranza potrebbe non approvare l'importo del compenso nemmeno se fosse uguale o inferiore a quello dell'anno precedente.

In teoria la maggioranza potrebbe anche non approvare il preventivo di compenso di 1 euro all'anno.

Se l'amministratore accettasse di lavorare gratis... di sicuro qualcosa non quadrerebbe.

No.

E' in prorogatio. Non è riconfermato affatto sino al 31.12.2014 se è questo che intendevi.

Io intendevo dire che sarà in carica sino a nomina di un successore (punto)
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