#1 Inviato 30 Agosto, 2017 Salve a tutti, sono amministratore del condominio in cui fra l'altro risiedo. Nel corso dell'ultima assemblea straordinaria, dopo aver fatto approvare il bilancio, ho rassegnato le dimissioni senza che l'assemblea abbia voluto nominare subito il mio successore. I condòmini non vorrebbero che io lasciasi l'incarico, ma devo farlo per impegni lavorativi legati alla mia attività principale. Da gennaio un condomino non versa le quote ordinarie e quelle relative ai consumi idrici. la domanda: posso procedere verso di lui con la formale richiesta e messa in mora a mezzo raccomandata per le suddette quote. Ovvero: rientra il recupero delle somme dovute fra i poteri in prorogatio? Grazie per l'attenzione.
#2 Inviato 30 Agosto, 2017 Salve a tutti,sono amministratore del condominio in cui fra l'altro risiedo. Nel corso dell'ultima assemblea straordinaria, dopo aver fatto approvare il bilancio, ho rassegnato le dimissioni senza che l'assemblea abbia voluto nominare subito il mio successore. I condòmini non vorrebbero che io lasciasi l'incarico, ma devo farlo per impegni lavorativi legati alla mia attività principale. Da gennaio un condomino non versa le quote ordinarie e quelle relative ai consumi idrici. la domanda: posso procedere verso di lui con la formale richiesta e messa in mora a mezzo raccomandata per le suddette quote. Ovvero: rientra il recupero delle somme dovute fra i poteri in prorogatio? Grazie per l'attenzione. Sino a che non sarai sostituito da un altro amministratore, scelto e nominato regolarmente dall'assemblea, oppure su tua iniziativa con ricorso all'Autorità Giudiziaria (visto sei dimissionario --> art .1129 cc 1° comma), conservi tutte le attribuzioni, per cui puoi agire contro il moroso prima con solleciti al moroso e se non paga, con richiesta del Decreto Ingiuntivo al Giudice.
#3 Inviato 30 Agosto, 2017 Ovvero: rientra il recupero delle somme dovute fra i poteri in prorogatio? SI, rientra se sei amministratore in prorogatio. Se invece siete meno di 9 condòmini, non essendoci l'obbligo della nomina di un nuovo amministratore, tu non sei più amministratore, neanche in prorogatio, ma siete passati all'autogestione per cui alle morosità dovrà provvedere un curatore nominato dal Giudice su richiesta dell'assemblea.
#4 Inviato 30 Agosto, 2017 Se invece siete meno di 9 condòmini, non essendoci l'obbligo della nomina di un nuovo amministratore, tu non sei più amministratore, neanche in prorogatio, ma siete passati all'autogestione per cui alle morosità dovrà provvedere un curatore nominato dal Giudice su richiesta dell'assemblea.So che sono Off-Topic, e per questo apro un nuovo Argomento;--> --link_rimosso--
#5 Inviato 31 Agosto, 2017 Sino a che non sarai sostituito da un altro amministratore, scelto e nominato regolarmente dall'assemblea, oppure su tua iniziativa con ricorso all'Autorità Giudiziaria (visto sei dimissionario --> art .1129 cc 1° comma), conservi tutte le attribuzioni, per cui puoi agire contro il moroso prima con solleciti al moroso e se non paga, con richiesta del Decreto Ingiuntivo al Giudice. Grazie a TullioTs e Leonardo53 per la vostra attenzione e competenza. Sapete se ci sono eventualmente anche sentenze già emesse su questo argomento? Vorrei essere completamente "inattaccabile" e svergognare il moroso.
#6 Inviato 31 Agosto, 2017 Grazie a TullioTs e Leonardo53 per la vostra attenzione e competenza. Sapete se ci sono eventualmente anche sentenze già emesse su questo argomento? Vorrei essere completamente "inattaccabile" e svergognare il moroso. L'amministratore di un condominio, anche dopo la cessazione della carica per scadenza del termine di cui all’art. 1129 c.civile, conserva in proroga i poteri conferitigli dalla legge, dall’assemblea o dal regolamento di condominio e può continuare ad esercitarli fino a che non sia sostituito con un altro amministratore; (Cass. n. 7256/86)