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Aperol

Amministratore DI Condominio ANCHE amministratore UNICO DITTA LAVORI

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Anche a seguito di alcuni contatti informali avuti con altri condomini amministrati dalla stessa persona, siamo venuti a conoscenza che il nostro amministratore di condominio e' anche amministratore unico dell'impresa edile che ha fatto grossi lavori nel nostro palazzo. Il suo nominativo e' chiaramente indicato nella visura camerale relativa all'impresa edile.

A mio sommesso avviso, vi e' un importante conflitto di interessi.

Ci sono norme specifiche alle quali io mi possa appellare per liberarmi di questo soggetto che opera al limite della legalita' (e non solo per il conflitto di interessi ... ...)?

Grazie a chi vorrà' dare un contributo fattivo

Aperol dice:

Ci sono norme specifiche alle quali io mi possa appellare per liberarmi di questo soggetto che opera al limite della legalita' (e non solo per il conflitto di interessi ... ...)?

Art. 1129 c.c. comma 11:

La revoca dell'amministratore può essere deliberata in ogni tempo dall'assemblea, con la maggioranza prevista per la sua nomina oppure con le modalità previste dal regolamento di condominio. Può altresì essere disposta dall'autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun condomino, nel caso previsto dal quarto comma dell'articolo 1131, se non rende il conto della gestione, ovvero in caso di gravi irregolarità. Nei casi in cui siano emerse gravi irregolarità fiscali o di non ottemperanza a quanto disposto dal numero 3) del dodicesimo comma del presente articolo, i condomini, anche singolarmente, possono chiedere la convocazione dell'assemblea per far cessare la violazione e revocare il mandato all'amministratore. In caso di mancata revoca da parte dell'assemblea, ciascun condomino può rivolgersi all'autorità giudiziaria e in caso di accoglimento della domanda, il ricorrente, per le spese legali, ha titolo di rivalsa nei confronti del condominio che a sua volta può rivalersi nei confronti dell'amministratore revocato.

Costituiscono, tra le altre, gravi irregolarità:

1) l'omessa convocazione dell'assemblea per l'approvazione del rendiconto condominiale, il ripetuto rifiuto di convocare l'assemblea per la revoca e per la nomina del nuovo amministratore o negli altri casi previsti dalla legge;

2) la mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari e amministrativi, nonché di deliberazioni dell'assemblea;

3) la mancata apertura ed utilizzazione del conto di cui al settimo comma;

4) la gestione secondo modalità che possono generare possibilità di confusione tra il patrimonio del condominio e il patrimonio personale dell'amministratore o di altri condomini;

5) l'aver acconsentito, per un credito insoddisfatto, alla cancellazione delle formalità eseguite nei registri immobiliari a tutela dei diritti del condominio;

6) qualora sia stata promossa azione giudiziaria per la riscossione delle somme dovute al condominio, l'aver omesso di curare diligentemente l'azione e la conseguente esecuzione coattiva;

7) l'inottemperanza agli obblighi di cui all'articolo 1130, numeri 6), 7) e 9);

8 - l'omessa, incompleta o inesatta comunicazione dei dati di cui al secondo comma del presente articolo.

Aperol dice:

siamo venuti a conoscenza che il nostro amministratore di condominio e' anche amministratore unico dell'impresa edile che ha fatto grossi lavori nel nostro palazzo.

i lavori sono stati fatti bene?

 

l'assemblea si è preoccupata di chiedere più preventivi? non solo l'amministratore presenta preventivi anche i singoli condomini possono chiedere e portare preventivi, solo con la concorrenza si può evitare prevaricazioni degli amministratori.

 

Antonio

 

Aperol dice:

amministratore di condominio e' anche amministratore unico dell'impresa edile che ha fatto grossi lavori nel nostro palazzo

Non vedo conflitto,

Vedo un assemblea che ha  votato e deliberato per fare eseguire i lavori all'impresa dell'amministratore.

 

I condomini devono  rendersi conto  che in assemblea  si deve andare preparati e informati, perchè si decide, si vota e si delibera,  e che  l'amministratore non decide ma si attiene  alle  delibere.

 

 

Alle domande importanti di Molinodoppio non è  stata data risposta. Che bisogna pensare? Quanti preventivi avete esaminato? Quello approvato era il migliore? Prima di accusare bisognerebbe presentare le prove e tu non l'hai fatto.

Aperol dice:

Anche a seguito di alcuni contatti informali avuti con altri condomini amministrati dalla stessa persona, siamo venuti a conoscenza che il nostro amministratore di condominio e' anche amministratore unico dell'impresa edile che ha fatto grossi lavori nel nostro palazzo. Il suo nominativo e' chiaramente indicato nella visura camerale relativa all'impresa edile.

A mio sommesso avviso, vi e' un importante conflitto di interessi.

Ci sono norme specifiche alle quali io mi possa appellare per liberarmi di questo soggetto che opera al limite della legalita' (e non solo per il conflitto di interessi ... ...)?

Grazie a chi vorrà' dare un contributo fattivo

Certo che c'è.

Ma l'impresa chi l'ha scelta?

 

ULISSSE dice:

Alle domande importanti di Molinodoppio non è  stata data risposta. Che bisogna pensare? Quanti preventivi avete esaminato? Quello approvato era il migliore? Prima di accusare bisognerebbe presentare le prove e tu non l'hai fatto.

Per quanto io passi molto tempo la pc, non ci vivo in simbiosi e ogni tanto ho anche necessita' di dormire. Questo il motivo per cui non ho fornito immediata risposta a chi ha riscontrato precedentemte.

Con questa premessa, io ho chiesto se vi e' conflitto di interesse e mi pare abbastanza chiaro ci sia.

Altra questione, differente dalla mia domanda, e' verificare se la ditta scelta in conflitto di interesse abbia causato danni al condominio.

Questo aspetto e' in corso di verifica perche' il caso vuole che l'amministratore abbia gia' completamente pagato i lavori alla ditta (guarda caso ...) ed il D.L. tarda a farci avere il collaudo sollevando dubbi di correttezza d'agire sia dell'amministratore che della ditta esecutrice.

E completo dicendo che, trattandosi di un mandato fiduciario, personalmente ritengo più' grave che l'amministratore abbia omesso il suo coinvolgimento con la ditta che ha eseguito i lavori rispetto all'ipotesi che gli stessi possano essere stati eseguiti malamente. 

Il contratto di appalto per il nostro lastrico solare e' stato firmato con la mano destra dal nostro amministratore rappresentando il condominio e con la mano sinistra dalla stessa persona rappresentando la ditta assegnataria dell'appalto.

Personalmente, questo per me e' motivo piu' che sufficiente per la revoca dell'incarico.

 

 

 

Danielabi dice:

Art. 1129 c.c. comma 11:

La revoca dell'amministratore può essere deliberata in ogni tempo dall'assemblea, con la maggioranza prevista per la sua nomina oppure con le modalità previste dal regolamento di condominio. Può altresì essere disposta dall'autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun condomino, nel caso previsto dal quarto comma dell'articolo 1131, se non rende il conto della gestione, ovvero in caso di gravi irregolarità. Nei casi in cui siano emerse gravi irregolarità fiscali o di non ottemperanza a quanto disposto dal numero 3) del dodicesimo comma del presente articolo, i condomini, anche singolarmente, possono chiedere la convocazione dell'assemblea per far cessare la violazione e revocare il mandato all'amministratore. In caso di mancata revoca da parte dell'assemblea, ciascun condomino può rivolgersi all'autorità giudiziaria e in caso di accoglimento della domanda, il ricorrente, per le spese legali, ha titolo di rivalsa nei confronti del condominio che a sua volta può rivalersi nei confronti dell'amministratore revocato.

Costituiscono, tra le altre, gravi irregolarità:

1) l'omessa convocazione dell'assemblea per l'approvazione del rendiconto condominiale, il ripetuto rifiuto di convocare l'assemblea per la revoca e per la nomina del nuovo amministratore o negli altri casi previsti dalla legge;

2) la mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari e amministrativi, nonché di deliberazioni dell'assemblea;

3) la mancata apertura ed utilizzazione del conto di cui al settimo comma;

4) la gestione secondo modalità che possono generare possibilità di confusione tra il patrimonio del condominio e il patrimonio personale dell'amministratore o di altri condomini;

5) l'aver acconsentito, per un credito insoddisfatto, alla cancellazione delle formalità eseguite nei registri immobiliari a tutela dei diritti del condominio;

6) qualora sia stata promossa azione giudiziaria per la riscossione delle somme dovute al condominio, l'aver omesso di curare diligentemente l'azione e la conseguente esecuzione coattiva;

7) l'inottemperanza agli obblighi di cui all'articolo 1130, numeri 6), 7) e 9);

8 - l'omessa, incompleta o inesatta comunicazione dei dati di cui al secondo comma del presente articolo.

Grazie infinite. Le sue risposte sono sempre puntuali e rispondenti al quesito dato.

Modificato da Aperol
Aperol dice:

Con questa premessa, io ho chiesto se vi e' conflitto di interesse e mi pare abbastanza chiaro ci sia.

Il conflitto c'è quando la persona ha potere decisionale: se l'amministratore avesse potuto votare, quindi influenzare il risultato della delibera, allora il conflitto sarebbe stato evidente. Non avendo votato (è condòmino?) il conflitto non c'è (vedi anche Corte di cassazione, n. 12377 del 9 maggio 2023). Quindi, salvo che non vi abbia minacciati, la decisione di affidare i lavori all'impresa XXYY è dell'assemblea.

 

Aperol dice:

Le sue risposte sono sempre puntuali e rispondenti al quesito dato.

Grazie a te.

Di fatto l'amministratore è revocabile in qualsiasi momento a maggioranza; la giusta causa rileva soprattutto in termini di risarcimento per l'amministratore, cioè senza giusta causa l'interruzione ante tempo del contratto puo' dare diritto all'amministratore del riconoscimento del danno.

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Danielabi dice:

Il conflitto c'è quando la persona ha potere decisionale: se l'amministratore avesse potuto votare, quindi influenzare il risultato della delibera, allora il conflitto sarebbe stato evidente. Non avendo votato (è condòmino?) il conflitto non c'è (vedi anche Corte di cassazione, n. 12377 del 9 maggio 2023). Quindi, salvo che non vi abbia minacciati, la decisione di affidare i lavori all'impresa XXYY è dell'assemblea.

 

Grazie a te.

Di fatto l'amministratore è revocabile in qualsiasi momento a maggioranza; la giusta causa rileva soprattutto in termini di risarcimento per l'amministratore, cioè senza giusta causa l'interruzione ante tempo del contratto puo' dare diritto all'amministratore del riconoscimento del danno.

Come gia' scritto prima, ne faccio in primis una questione etica. 

 

A mio sommesso avviso, l'amministratore DOVEVA informare i condomini che la ditta presentata aveva se' stesso come amministratore unico. E questo indipendentemente da come i lavori sarebbero stati svolti. 

 

Io, assieme ad altri condomini, riteniamo che l'essenza dell'incarico che si affida ad un amministratore condominiale sia la fiducia che in esso si ripone affinche' svolta le attivita' che gli/le sono demandate con correttezza, efficacia e trasparenza.

 

Quando anche uno solo di questi tre pilastri viene meno, il mandato e' da revocare; Vedremo poi se cio' avverrà' se con la maggioranza dei condomini o, a seguito della mancata rendicontazione di gestione degli anni precedenti, davanti ad un Giudice. 

 

Grazie

Aperol dice:

Io, assieme ad altri condomini, riteniamo che l'essenza dell'incarico che si affida ad un amministratore condominiale sia la fiducia che in esso si ripone affinche' svolta le attivita' che gli/le sono demandate con correttezza, efficacia e trasparenza.

Senz'altro.

Ho solo voluto chiarire. 🙂

Danielabi dice:

Senz'altro.

Ho solo voluto chiarire. 🙂

Ed io la ringrazio ancora per questo.

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