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April

Amministratore che ignora richieste legittime

Se si e' rinnovato il mandato all'amministratore si puo' revocare il mandato anche prima senza nessun problema? ... e con una semplice assemble senza andare dal giudige?...

L'assemblea, con le dovute maggioranze, può revocare l'incarico all'amministratore in qualsiasi momento, anche dopo un solo mese dalla sua nomina, senza nemmeno specificarne il motivo.

 

Serve solo la volontà dell'assemblea... ma se al momento della votazione cambiate idea...

tira tu stesso le conclusioni.

Sinceramente ho mille pareri discordanti.

Un amministratore, coinvolto per un preventivo, mi dice che serve comunque la consulenza legale anche se l'assemblea dovesse avere l'unanimita'.

Esiste un articolo del cc o sentenza che lo spiega correttamente.

Il condominio ha riposto sempre massima fiducia nell'amministratore, anche in occasione dell'ultma assemblea, solo che dopo ripetuti solleciti a visionare le pezze d'appoggio si e' sempre sottratto alla verifica iniziando a sollevare i duttiin quasi tutti i condomini.

Ora non sappiamo come uscirne senza passare anche dalla parte del torto.

SabinoM quello che ha detto Leonardo è giusto potete fare quello che volete solo che se l'amministratore è furbo la tira per le lunghe, ma è stupido fare cosi perché se avete deciso di mandarlo via lui può chiedervi il mancato guadagno ossia il compenso stabilito per l'intero anno solo questo e basta.

In effetti l'amministratore molti ne temono il potere ma non ha nessun potere i proprietari delle vostre abitazioni siete voi lui è un semplice estraneo che dovrebbe ordinare l'andamento e le necessità di tutti voi che stabilite voi, è un contratto privato e per tale va considerato, se a voi non piace spendere in quel negozio lo cambiate e basta, semplice, lui è un vostro impiegato e deve portarvi rispetto e educazione ma molti di loro quando si fanno amici di una certa quantità di condomini se ne fregano della loro professionalità e della loro immagine buttando fango con il loro comportamento sulla categoria degli amministratori, ma c'è ne sono tantissimi in-gamba e onesti.

Quindi dovremo richiedere una assemblea con ogd revoca mandato amministratore e contestualmente nomina del nuovo amministratore?

E' legale autoconvocare l'assemblea per il suindicato odg senza coinvolgere l'attuale amministratore?

Quindi dovremo richiedere una assemblea con ogd revoca mandato amministratore e contestualmente nomina del nuovo amministratore?

E' legale autoconvocare l'assemblea per il suindicato odg senza coinvolgere l'attuale amministratore?

Dovete richiedere all'assemblea la convocazione con odg "nomina amministratore".

L'amministratore che avete contattato per il preventivo o vi ha detto una fesseria perchè incompetente o perchè amico dell'attuale.

Contattate un altro valido candidato a cui affidare l'amministrazione, siete a Roma e non ai confini del mondo..

Sarà il nuovo amministratore a guidarvi nel modo giusto.

Per quanto riguarda voi condòmini, un corso da condòmini non guasterebbe.

Leggi qui:

 

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Quindi dovremo richiedere una assemblea con ogd revoca mandato amministratore e contestualmente nomina del nuovo amministratore?

E' legale autoconvocare l'assemblea per il suindicato odg senza coinvolgere l'attuale amministratore?

Voi condomini potreste avvalervi dell'art. 66 Dacc (almeno 2 condomini rappresentanti almeno 1/6 del valore del condominio pari o superiore a 166.66p mlm) richiedendo all'amministratore in carica un'assemblea straordinaria (meglio con lettera RR) con all'OdG “nomina amm.re” e quant'altro desiderate deliberare, se lui non stabilisce una data per questa assemblea entro 10 gg (dalla ricezione e data scelta da lui anche tra uno o più mesi) gli stessi richiedenti potranno convocarla con lo stesso OdG richiesto, inviando una lettera RR, o fax, o Pec, oppure lettera consegnata a mano a tutti i proprietari invitandoli all’assemblea che si terrà in data “gg.mm.aa.” comunicando anche la 2° convocazione che si terrà almeno un giorno dopo e non oltre 10 gg dalla prima, specificando anche luoghi e ore e OdG (lo stesso richiesto), la comunicazione deve giungere almeno 5 gg prima della 1° riunione. Cercate per tempo un bravo amministratore e assicuratevi di ottenere in assemblea la maggioranza del 2°c. Art. 1136. cc 1° e 2° convocazione - maggioranza delle teste dei partecipanti all'assemblea rappresentanti almeno la metà del valore dell'edificio (500 mlm)

Grazie a tutti per i consigli.

Quindi il legale non necessita per l'eventuale richiesta di revoca anche avendo noi condomini approvato precedentemente il consuntivo e rinominato da poco l'amministratore?

Allora se ho capito bene, la revoca disposta dall’autorità giudiziaria è necessaria se non ci sono le maggioranze previste.

A prescindere, stavo pensando di fare un esposto alla guardia di finanza. Cosa ne pensate?

Grazie a tutti per i consigli.

Quindi il legale non necessita per l'eventuale richiesta di revoca anche avendo noi condomini approvato precedentemente il consuntivo e rinominato da poco l'amministratore?

Allora se ho capito bene, la revoca disposta dall’autorità giudiziaria è necessaria se non ci sono le maggioranze previste.

A prescindere, stavo pensando di fare un esposto alla guardia di finanza. Cosa ne pensate?

Se ci sono irregolarità fiscali sarà il condominio ad essere sanzionato.

Eventualmente il condominio se riesce a dimostrare la colpa dell'amministratore potrà rivalersi su di lui, sempre che l'amministratore non risulti NULLATENENTE.

 

Consiglio di lasciar perdere per il momento la Guardia di Finanza.

Se avete la maggioranza dei condomini ed almeno 500 millesimi revocatelo in assemblea.

Ti ricordo che contestualmente alla revoca dovete nominare un NUOVO amministratore altrimenti resterà comunque in carica il vecchio amministratore.

 

Ripeto, prima di richiedere l'assemblea, riunitevi informalmente e sceglietevi il futuro valido amministratore.

Sarà lui a guidarvi passo passo e ad indicarvi la strada più semplice.

Una volta effettuato il passaggio di consegne, con il nuovo amministratore potrete esaminare tutti i documenti e valutare eventuali danni.

il problema e' proprio il passaggio "futuro valido amministratore"

Quello con cui ero in contatto mi sembrava serio ma voi l'avete smontato!

il problema e' proprio il passaggio "futuro valido amministratore"

Quello con cui ero in contatto mi sembrava serio ma voi l'avete smontato!

In che senso scusa?
il problema e' proprio il passaggio "futuro valido amministratore"

Quello con cui ero in contatto mi sembrava serio ma voi l'avete smontato!

Beh, quello che hai contattato si è smontato da solo dicendo che anche se ci fosse l'unanimità serve la consulenza legale.

A cosa serve la consulenza legale? Chi ci guadagnerà?

 

Prova a chiedere al serio amministratore come va letto l'art. 1129 del codice civile:

 

Art. 1129 c.c.

...La revoca dell'amministratore può essere deliberata in ogni tempo dall'assemblea, con la maggioranza prevista per la sua nomina oppure con le modalità previste dal regolamento di condominio....

No, quello che ho contattato ne parlavano bene su un forum.

Anche lui ha uno studio associato con tanto di titolo pero' come vedi i suoi consigli sono poco affidabili!

No, quello che ho contattato ne parlavano bene su un forum.

Anche lui ha uno studio associato con tanto di titolo pero' come vedi i suoi consigli sono poco affidabili!

Chissà che nello studio associato ci fosse anche un avvocato e voleva dare lavoro anche a lui consigliandovi una consulenza.

A pensar male si fa peccato ma..... 😂

Io sono riuscita a revocare l'incarico dell'Amministratore non ancora giunto a termine.

Nessuna conseguenza tranne il pagamento del suo compenso.

La procedura è molto semplice e può essere eseguita anche da un solo condpmino:

inviare all'amministratore, tramite AR, la richiesta di un'assemblea con oggetto revoca dell'Amministratore e nomina del nuovo.

Se entro 30 giorni dal ricevimento della raccomandata non ha provveduto a fissare la data, potete procedere con l'autoconvocazione in un locale a vostra scelta, invitando comunque l'amministratore.

Se l'assemblea delibera la revoca dell'amministratore a maggioranza si procede con la scelta del nuovo amministratore.

Mi raccomando di allegare al verbale almeno tre preventivi fra cui scegliere con indicato il dettaglio delle spese.

A questo punto il vecchio amministratore dovrà inviare comunicazione al nuovo (o in caso fosse assente o non provvedesse lo farà il condominio inviando il verbale) impegnandosi a trasmettere tutta la vostra documentazione.

Il nuovo amministratore convocherà un'assemblea per deliberare la nomina.

Se invece non raggiungete la maggioranza dovrete procedere attraverso un giudice.

Sinceramente ho mille pareri discordanti.

Un amministratore, coinvolto per un preventivo, mi dice che serve comunque la consulenza legale anche se l'assemblea dovesse avere l'unanimita'.

Esiste un articolo del cc o sentenza che lo spiega correttamente.

Il condominio ha riposto sempre massima fiducia nell'amministratore, anche in occasione dell'ultma assemblea, solo che dopo ripetuti solleciti a visionare le pezze d'appoggio si e' sempre sottratto alla verifica iniziando a sollevare i duttiin quasi tutti i condomini.

Ora non sappiamo come uscirne senza passare anche dalla parte del torto.

A proposito di anmministratore nullatenente, il nostro nuovo amministratore ci ha detto che il condominio può chiedere/pretendere che l'amministratore abbia un'assicurazione (lui infatti ce l'ha)

Questo garantisce un risarcimento in caso di danni anche se l'amministratore è nullatenente.

Quindi, nel caso di nomina di nuovo amministratore, consiglio di prevedere anche questo

 

Se ci sono irregolarità fiscali sarà il condominio ad essere sanzionato.

Eventualmente il condominio se riesce a dimostrare la colpa dell'amministratore potrà rivalersi su di lui, sempre che l'amministratore non risulti NULLATENENTE.

 

Consiglio di lasciar perdere per il momento la Guardia di Finanza.

Se avete la maggioranza dei condomini ed almeno 500 millesimi revocatelo in assemblea.

Ti ricordo che contestualmente alla revoca dovete nominare un NUOVO amministratore altrimenti resterà comunque in carica il vecchio amministratore.

 

Ripeto, prima di richiedere l'assemblea, riunitevi informalmente e sceglietevi il futuro valido amministratore.

Sarà lui a guidarvi passo passo e ad indicarvi la strada più semplice.

Una volta effettuato il passaggio di consegne, con il nuovo amministratore potrete esaminare tutti i documenti e valutare eventuali danni.

A proposito di anmministratore nullatenente, il nostro nuovo amministratore ci ha detto che il condominio può chiedere/pretendere che l'amministratore abbia un'assicurazione (lui infatti ce l'ha)

Questo garantisce un risarcimento in caso di danni anche se l'amministratore è nullatenente.

Quindi, nel caso di nomina di nuovo amministratore, consiglio di prevedere anche questo

Infatti è prescritto dall'art. 1129 cc;

 

- L'assemblea può subordinare la nomina dell'amministratore alla presentazione ai condomini di una polizza individuale di assicurazione per la responsabilità civile per gli atti compiuti nell'esercizio del mandato.

Altra domanda: chi paga la polizza?

Sul punto non c’è univocità di vedute tra i commentatori della “riforma”. Si dice che il costo della polizza spetti al condominio in quanto è lui ad averla richiesta.

Ad avviso di chi scrive le cose non stanno così. L’amministratore, nel caso di errori e danni, è il primo responsabile dei suoi atti. L’assicurazione interviene perché con la stipula del contratto s’è assunta il rischio. Ergo: il costo della polizza dev’essere pagato dall’amministratore.

Fonte /lavori-o-meno-richieste-assembleari-o-meno-vale-la-pena-stipulare-comunque.1689#ixzz3gmkbBKw2https://www.condominioweb.com/lavori-o-meno-richieste-assembleari-o-meno-vale-la-pena-stipulare-comunque.1689#ixzz3gmkbBKw2

https://www.condominioweb.com

Nel nostro caso l'amministratore ha già un'assicurazione che paga personalmente, infatti non si riferisce ad un particolare condominio ma al suo operato, quindi è valida per tutti i condomini che amministra

 

Infatti è prescritto dall'art. 1129 cc;

 

- L'assemblea può subordinare la nomina dell'amministratore alla presentazione ai condomini di una polizza individuale di assicurazione per la responsabilità civile per gli atti compiuti nell'esercizio del mandato.

Altra domanda: chi paga la polizza?

Sul punto non c’è univocità di vedute tra i commentatori della “riforma”. Si dice che il costo della polizza spetti al condominio in quanto è lui ad averla richiesta.

Ad avviso di chi scrive le cose non stanno così. L’amministratore, nel caso di errori e danni, è il primo responsabile dei suoi atti. L’assicurazione interviene perché con la stipula del contratto s’è assunta il rischio. Ergo: il costo della polizza dev’essere pagato dall’amministratore.

Fonte /lavori-o-meno-richieste-assembleari-o-meno-vale-la-pena-stipulare-comunque.1689#ixzz3gmkbBKw2https://www.condominioweb.com/lavori-o-meno-richieste-assembleari-o-meno-vale-la-pena-stipulare-comunque.1689#ixzz3gmkbBKw2

https://www.condominioweb.com

Nel nostro caso l'amministratore ha già un'assicurazione che paga personalmente, infatti non si riferisce ad un particolare condominio ma al suo operato, quindi è valida per tutti i condomini che amministra

La maggior parte degli amministratori ha una polizza globale per tutti i condominii compresa nella quota associativa dell'associazione di cui fanno parte.

Se davvero il condominio vuole essere coperto da assicurazione deve pretendere una dichiarazione dell'assicurazione che assicura quello specifico condominio per €. XXXX

 

Ovviamente la polizza di responsabilità professionale rimborsa i danni provocati da errori professionali ma nessuna polizza garantirà il condominio dall'amministratore che scappa con la cassa.

Per queste garanzie è bene controllare il patrimonio dell'amministratore e se risulta nullatenente oppure si tratta di Srl, una fidejussione non guasterebbe.

Così come le banche non danno soldi al primo che si presenta allo sportello, ritengo che non possano essere affidati soldi ad un amministratore che non dia una minima garanzia.

Quanti casi si sentono di condominii nei quali l'amministratore non ha pagato l'acqua per 10mila euro nonostante i condòmini abbiano pagato le quote?

Ricordate il caso Cavellini, amministratore a Brescia con 20 anni di attività e 200 condiminii?

Caso che fu trattato a "mimanda rai3"

http://www.giornaledibrescia.it/brescia-e-hinterland/caso-cavellini-una-pioggia-di-accuse-1.1771662

Sabino fatti un poco di lettura qui ti allego l'art. 66 sappi che la maggioranza minima per poter eleggere un nuovo amministratore e di 500 millesimi meglio almeno più uno nel caso che gli altri 500 millesimi non fossero d'accordo.

Comunque fatti una lettura degli articoli del

CODICE CIVILE

 

LIBRO III

DELLA PROPRIETÀ

 

TITOLO VII

DELLA COMUNIONE

 

CAPO II

DEL CONDOMINIO NEGLI EDIFICI dall'art. 1117 al 1139 poi anche

 

DISPOSIZIONI PER L’ATTUAZIONE DEL CODICE CIVILE

E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

dall'art.61 al 71

lo so è una lagna ma vanno letti e tenuti sotto mano

 

66. L’assemblea, oltre che annualmente in via ordinaria per le deliberazioni indicate dall’articolo 1135 del

codice, può essere convocata in via straordinaria dall'amministratore quando questi lo ritiene necessario o

quando ne è fatta richiesta da almeno due condomini che rappresentino un sesto del valore

dell’edificio. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, i detti condomini possono provvedere

direttamente alla convocazione.

In mancanza dell’amministratore, l’assemblea tanto ordinaria quanto straordinaria può essere convocata a

iniziativa di ciascun condomino.

L'avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell'ordine del giorno, deve essere

comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione, a

mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve

contenere l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione. In caso di omessa, tardiva o incompleta

convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile ai sensi dell'articolo

1137 del codice su istanza dei dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati. (6)

L'assemblea in seconda convocazione non può tenersi nel medesimo giorno solare della prima. (4)

L'amministratore ha facoltà di fissare più riunioni consecutive in modo da assicurare lo svolgimento

dell'assemblea in termini brevi, convocando gli aventi diritto con un unico avviso nel quale sono

indicate le ulteriori date ed ore di eventuale prosecuzione dell'assemblea validamente costituitasi. (4)

Sabino fatti un poco di lettura qui ti allego l'art. 66 sappi che la maggioranza minima per poter eleggere un nuovo amministratore e di 500 millesimi meglio almeno più uno nel caso che gli altri 500 millesimi non fossero d'accordo.

Mi risulta che per la revoca dell'Amministratore non è sufficiente la maggioranza millesimale, è necessaria anche la maggioranza dei condomini.

Vale a dire che un condomino con più appartamenti vale comunque uno

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