#1 Inviato 24 Gennaio Buonasera In un condominio dovremmo coibentare i soffitti di alcuni garage e cantine per Superbonus 110%> Al momento sono alti 2.40 che è l'altezza minima per i locali secondari a Milano. Tralasciando nanocappotto qualcuno ha idea se si può andare in deroga per Superbonus 110% passando a 2.30cm? Purtroppo non possiamo saldare la zona. Sarebbe un ponte termico fatale per le 2 classi. Modificato 24 Gennaio da edl
#2 Inviato 24 Gennaio edl dice: Buonasera In un condominio dovremmo coibentare i soffitti di alcuni garage e cantine per Superbonus 110%> Al momento sono alti 2.40 che è l'altezza minima per i locali secondari a Milano. Tralasciando nanocappotto qualcuno ha idea se si può andare in deroga per Superbonus 110% passando a 2.30cm? Purtroppo non possiamo saldare la zona. Sarebbe un ponte termico fatale per le 2 classi. La posa del cappotto di fatto consente l'aumento di volumetria dell'immobile, come da normativa in essere. Ritengo che la riduzione della misura dell'altezza dei locali secondari subisca al pari questa deroga, motivata dall'installazione del cappotto. Lo spessore del manufatto sarà sicuramente inferiore a quello nominale perchè contrasta una differenza di temperatura di temperatura inferiore a quelle delle strutture verso l'esterno. In conseguenza a ciò l'occupazione volumetrica del soffitto locali secondari sarà minore.
#3 Inviato 25 Gennaio edl dice: Buonasera In un condominio dovremmo coibentare i soffitti di alcuni garage e cantine per Superbonus 110%> Al momento sono alti 2.40 che è l'altezza minima per i locali secondari a Milano. Tralasciando nanocappotto qualcuno ha idea se si può andare in deroga per Superbonus 110% passando a 2.30cm? CAPO II – CONFORMAZIONE E DOTAZIONI DELLE UNITA’ IMMOBILIARI Art.95 ALTEZZE MINIME DEI LOCALI L'altezza media dei locali principali non deve essere minore di m. 2,70. L'altezza media dei locali accessori non deve essere minore di m. 2,40. L'altezza media dei locali di servizio non deve essere minore di m. 2,10. L’altezza minima non deve essere inferiore a m. 2,10, gli eventuali spazi di altezza inferiore ai minimi devono, in relazione all’uso del locale, essere chiusi mediante opere murarie o arredi fissi e ne potrà essere consentito l’uso esclusivamente come ripostiglio o guardaroba o, compatibilmente con le esigenze tecniche relative, per l’alloggiamento di impianti. Le norme dei precedenti punti non si applicano agli interventi di recupero abitativo dei sottotetti. Nell’ambito di interventi edilizi minori di recupero del patrimonio edilizio esistente è ammessa la conservazione di minori altezze medie che in ogni caso non possono risultare inferiori a m. 2,40 per i locali principali, fermo quanto previsto in merito all’altezza minima di m. 2,10 necessaria per tutte le tipologie di locali. Gli innalzamenti e i ribassamenti dovuti esclusivamente ad esigenze strutturali od impiantistiche non si computano ai fini del calcolo dell’altezza media di un locale, purché la loro proiezione in pianta non occupi una superficie superiore ad 1/3 del locale, fermo restando quanto previsto per l’altezza minima. Locali principali, accessori, di servizio I locali principali sono gli spazi destinati a soggiorno, cucina, camere da letto, locali ad usi diversi dalla residenza con permanenza continua di persone. I locali accessori sono gli spazi destinati a servizi igienici, bagni, locali studio, biblioteca, hobbies. I locali di servizio sono gli spazi destinati a disimpegno, ripostiglio, corridoio, autorimessa, altri spazi senza permanenza continua di persone. Verifica però che sia l'ultima versione, non vorrei avessero modificato successivamente... Regolamento Edilizio - Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 2 Ottobre 2014 e successive modificazioni ed integrazioni.pdf 1
#4 Inviato 25 Gennaio condo77 dice: CAPO II – CONFORMAZIONE E DOTAZIONI DELLE UNITA’ IMMOBILIARI Art.95 ALTEZZE MINIME DEI LOCALI L'altezza media dei locali principali non deve essere minore di m. 2,70. L'altezza media dei locali accessori non deve essere minore di m. 2,40. L'altezza media dei locali di servizio non deve essere minore di m. 2,10. L’altezza minima non deve essere inferiore a m. 2,10, gli eventuali spazi di altezza inferiore ai minimi devono, in relazione all’uso del locale, essere chiusi mediante opere murarie o arredi fissi e ne potrà essere consentito l’uso esclusivamente come ripostiglio o guardaroba o, compatibilmente con le esigenze tecniche relative, per l’alloggiamento di impianti. Le norme dei precedenti punti non si applicano agli interventi di recupero abitativo dei sottotetti. Nell’ambito di interventi edilizi minori di recupero del patrimonio edilizio esistente è ammessa la conservazione di minori altezze medie che in ogni caso non possono risultare inferiori a m. 2,40 per i locali principali, fermo quanto previsto in merito all’altezza minima di m. 2,10 necessaria per tutte le tipologie di locali. Gli innalzamenti e i ribassamenti dovuti esclusivamente ad esigenze strutturali od impiantistiche non si computano ai fini del calcolo dell’altezza media di un locale, purché la loro proiezione in pianta non occupi una superficie superiore ad 1/3 del locale, fermo restando quanto previsto per l’altezza minima. Locali principali, accessori, di servizio I locali principali sono gli spazi destinati a soggiorno, cucina, camere da letto, locali ad usi diversi dalla residenza con permanenza continua di persone. I locali accessori sono gli spazi destinati a servizi igienici, bagni, locali studio, biblioteca, hobbies. I locali di servizio sono gli spazi destinati a disimpegno, ripostiglio, corridoio, autorimessa, altri spazi senza permanenza continua di persone. Verifica però che sia l'ultima versione, non vorrei avessero modificato successivamente... Regolamento Edilizio - Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 2 Ottobre 2014 e successive modificazioni ed integrazioni.pdf Grazie! concordo!
#5 Inviato 25 Gennaio edl dice: Buonasera In un condominio dovremmo coibentare i soffitti di alcuni garage e cantine per Superbonus 110%> Al momento sono alti 2.40 che è l'altezza minima per i locali secondari a Milano. Tralasciando nanocappotto qualcuno ha idea se si può andare in deroga per Superbonus 110% passando a 2.30cm? Purtroppo non possiamo saldare la zona. Sarebbe un ponte termico fatale per le 2 classi. Buonasera. Avete già commissionato una diagnosi energetica, mi sembra di comprendere?
#6 Inviato 25 Gennaio Morronese66 dice: Buonasera. Avete già commissionato una diagnosi energetica, mi sembra di comprendere? Dobbiamo ancora iniziare, ma l'area è molto grande per cui il termotecnico ha escluso di poterla saltare ai fini energetici
#7 Inviato 25 Gennaio Per non utilizzare pannelli isolanti che creano un certo abbassamento (qui si parla di cm. 10) si può restare sugli intonaci isolanti tipo DIATONITE THERMACTIV 0,37 Isola dal freddo e dal caldo Leggero Sistema stabile e durevole nel tempo Grazie all’elevata traspirabilità, evita muffe e condense Elevata porosità Assorbe e rilascia l’umidità in eccesso Ideale per il restauro storico Preserva la muratura nel tempo Ecologico Sistema costruttivo rapido (termolaterizio + termocappotto) Sistema d’applicazione veloce (con macchina intonacatrice) Applicabile su vecchi intonaci Reazione al fuoco: classe A1 Sistema a cappotto senza giunti Realizzazione di isolamento termico e deumidificazione mediante l’utilizzo di termocappotto naturale alleggerito a base sughero (granulometria 0 – 3 mm), silice amorfa espansa, perlite e pomice combinati in idonea curva granulometrica (tipo Diathonite Thermactive.037). Il prodotto è caratterizzato da conducibilità termica pari a 0,037 W/mK, resistenza a compressione pari a 2,8 N/mm2, resistenza a flessione 1,0 N/mm2, traspirabilità pari a 3, peso specifico pari a 250 ± 15% kg/m3. Il materiale isola dal caldo e dal freddo (diffusività termica a = 0,1 m2/Ms), resiste al fuoco (classe A1), è completamente naturale, certificato CE, idoneo nella bioedilizia e nel restauro storico. Altro materiale sono i pannelli di sughero: Con soli 4 cm. di sughero Corkpan alle pareti, si riesce ad ottenere una riduzione delle dispersioni di circa il 50%, mentre con 6 cm. il beneficio arriva addirittura a superare il 60%! Il sughero è un materiale imputrescibile che presenta una naturale resistenza ai fenomeni di accumulo d’acqua nel tempo e con una ridotta capacità di assorbimento.(evita problemi di condensa interstiziale) Mi riservo d'approfondire il post H. minima perchè penso interessi molti altri Modificato 25 Gennaio da studiofrancescopozzi
#8 Inviato 25 Gennaio studiofrancescopozzi dice: Per non utilizzare pannelli isolanti che creano un certo abbassamento (qui si parla di cm. 10) si può restare sugli intonaci isolanti tipo DIATONITE THERMACTIV 0,37 Isola dal freddo e dal caldo Leggero Sistema stabile e durevole nel tempo Grazie all’elevata traspirabilità, evita muffe e condense Elevata porosità Assorbe e rilascia l’umidità in eccesso Ideale per il restauro storico Preserva la muratura nel tempo Ecologico Sistema costruttivo rapido (termolaterizio + termocappotto) Sistema d’applicazione veloce (con macchina intonacatrice) Applicabile su vecchi intonaci Reazione al fuoco: classe A1 Sistema a cappotto senza giunti Realizzazione di isolamento termico e deumidificazione mediante l’utilizzo di termocappotto naturale alleggerito a base sughero (granulometria 0 – 3 mm), silice amorfa espansa, perlite e pomice combinati in idonea curva granulometrica (tipo Diathonite Thermactive.037). Il prodotto è caratterizzato da conducibilità termica pari a 0,037 W/mK, resistenza a compressione pari a 2,8 N/mm2, resistenza a flessione 1,0 N/mm2, traspirabilità pari a 3, peso specifico pari a 250 ± 15% kg/m3. Il materiale isola dal caldo e dal freddo (diffusività termica a = 0,1 m2/Ms), resiste al fuoco (classe A1), è completamente naturale, certificato CE, idoneo nella bioedilizia e nel restauro storico. Altro materiale sono i pannelli di sughero: Con soli 4 cm. di sughero Corkpan alle pareti, si riesce ad ottenere una riduzione delle dispersioni di circa il 50%, mentre con 6 cm. il beneficio arriva addirittura a superare il 60%! Il sughero è un materiale imputrescibile che presenta una naturale resistenza ai fenomeni di accumulo d’acqua nel tempo e con una ridotta capacità di assorbimento.(evita problemi di condensa interstiziale) Mi riservo d'approfondire il post H. minima perchè penso interessi molti altri Ciao Francesco hai occasione di un'uscita (pagata) a Milano che eventualmente ti affideremmo la parte energetica?
#9 Inviato 25 Gennaio edl dice: Ciao Francesco hai occasione di un'uscita (pagata) a Milano che eventualmente ti affideremmo la parte energetica? ti scrivo in privato
#10 Inviato 25 Gennaio Deroga in materia di distanze minime e altezze massime per efficientamento energetico Dal 29 luglio 2020 sarà in vigore il dlgs n. 73/2020 (attuazione della direttiva (UE) 2018/2002 che modifica la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica) Le Modifiche all’articolo 14 del decreto legislativo n. 102 del 2014 prevedono nuove deroghe alle distanze per opere di riqualificazione energetica. Deroga in materia di distanze minime e altezze massime Stiamo parlando dello spessore maggiore delle strutture verticali e di copertura interessate da un isolamento termico maggiorato. Con questo maggiore isolamento devo anche raggiungere un obiettivo: ottenere una trasmittanza termica U (quella che misura le dispersioni invernali dell’elemento edile) inferiore del 10% rispetto ai limiti del vecchio decreto legislativo n.192 del 19 agosto 2005. Quindi, a patto di ottenere una riduzione minima del 10% dei limiti di trasmittanza previsti dal dlgs n. 192/2005, possiamo derogare alle norme nazionali, regionali o dei regolamenti edilizi comunali (nel rispetto delle distanze minime riportate nel Codice Civile) in materia di: distanze minime tra edifici distanze dai confini di proprietà distanze dalle fasce di protezione dal nastro stradale e ferroviario altezze massime degli edifici. Interessante per tutti quelli che stanno affrontando degli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia, non deve essere considerato nel computo dei volumi, delle altezze, delle superfici e dei rapporti di copertura. Dlgs-14luglio2020_73.pdf