Vai al contenuto
aequitas

Aggiornamento delle tabelle millesimali

Partecipa al forum, invia un quesito

Salve, chiedo un parere in merito alla richiesta di un condomino di modificare le tabelle millesimali, ormai datate di ben 20 anni, in quanto a suo avviso non più rispondenti allo stato attuale dell'immobile.

Nel tempo alcuni locali al piano terra, al piano seminterrato ed alcuni appartamenti hanno variato piu volte la loro conformazione interna (pur non variando la superfcie reale delle singole unita) e destinazione d'uso (anche con variazione castale) tanto che lo stato attuale non corrisponde alle destinazioni dei singoli locali calcolati nelle tabelle millesimali, ad esempio appartamenti con stanze variate (coefficienti di destinazione d'uso delle stanze non più rispondenti alle superfici) negozi (i singoli vani, bagni, magazzini )  ecc non sono più rispondenti alla realtà.

Poichè nelle tabelle vi sono coefficienti di destinazione d'uso applicati per il calcolo della superficie virtuale dei singoli vani delle unità immobiliari (negozio coefficiente 2.1 , magazzino coefficiente 1.3, bagno 0.8, garage 0.5, cucina, camera ecc...) e la situazione attuale delle destinazioni dei vani è molto difforme in taluni casi, si sta generando diseguaglianza nella valutazione delle unità immobiliari e di conseguenza nella ripartizione delle spese.

 

E' possibile effettuare una revisione generale delle tabelle, anche su richiesta di un solo condomino ?

Quale è il quorum assembleare e deliberativo necessario?

 

Ringrazio e saluto.

 

 

La modifica delle tabelle necessità l'unanimità (1000/1000) se non ricorrono casi specifici, definiti dall'art. 69 da.c.c.:

 

  • I valori proporzionali delle singole unità immobiliari espressi nella tabella millesimale di cui all'articolo 68 possono essere rettificati o modificati all'unanimità. Tali valori possono essere rettificati o modificati, anche nell'interesse di un solo condomino, con la maggioranza prevista dall'articolo 1136, secondo comma, del codice, nei seguenti casi:
    • 1) quando risulta che sono conseguenza di un errore;
    • 2) quando, per le mutate condizioni di una parte dell'edificio, in conseguenza di sopraelevazione, di incremento di superfici o di incremento o diminuzione delle unità immobiliari, è alterato per più di un quinto il valore proporzionale dell'unità immobiliare anche di un solo condomino. In tal caso il relativo costo è sostenuto da chi ha dato luogo alla variazione.
condo77 dice:

La modifica delle tabelle necessità l'unanimità (1000/1000) se non ricorrono casi specifici, definiti dall'art. 69 da.c.c.:

 

  • I valori proporzionali delle singole unità immobiliari espressi nella tabella millesimale di cui all'articolo 68 possono essere rettificati o modificati all'unanimità. Tali valori possono essere rettificati o modificati, anche nell'interesse di un solo condomino, con la maggioranza prevista dall'articolo 1136, secondo comma, del codice, nei seguenti casi:
    • 1) quando risulta che sono conseguenza di un errore;
    • 2) quando, per le mutate condizioni di una parte dell'edificio, in conseguenza di sopraelevazione, di incremento di superfici o di incremento o diminuzione delle unità immobiliari, è alterato per più di un quinto il valore proporzionale dell'unità immobiliare anche di un solo condomino. In tal caso il relativo costo è sostenuto da chi ha dato luogo alla variazione.

Grazie per la risposta, mi permetto di far notare un fatto che si evince dal calcolo delle tabelle millesimali:

 

situazione della tabella vigente vetusta:

superficie reale 20 mq x coeff. destinazione vano 2.1  x (altri coefficienti il cui prodotto è 0,98) = 41.16 mq di superficie virtuale.

 

situazione della tabella corretta attuale:

superficie reale 20 mq x coeff. destinazione vano 1.2  x (altri coefficienti il cui prodotto è 0,98) = 23.52 mq di superficie virtuale.

 

Il casto specifico è un errore secondo l'art. 69 da.c.c. o ricade nelle mutate condizioni ?

Perche ci sono i coefficienti di destinazione vano ?

I coefficienti sono abbastanza a discrezione del tecnico, che ce ne sia uno al posto di un altro non costituisce né un errore né una mutata condizione.

 

Eventualmente potrebbe costituire una mutata condizione la differente destinazione d'uso di un'unità immobiliare però, p.e. da negozio a deposito. Tale modifica, benché non sia esplicitamente contemplata dall'art. 69 d.a.c.c. è stata considerata sufficiente per il ricalcolo in alcune sentenze.

Partecipa al forum, invia un quesito

×