#1 Inviato 16 Maggio Buona sera. Sono qui per porre un quesito. Un condominio di 4 piani + un sottotetto con le proprie tabelle millesimali. Nel sottotetto vengono realizzati 3 appartamenti con relativi millesimi, ma i millesimi degli altri piani rimangono invariati. 1) Si può approvare l'adeguamento delle tabelle in un'assemblea ordinaria o necessita convocarne una straordinaria. 2)Quanti millesimi servono . Grazie
#2 Inviato 16 Maggio Kevin Napolitano dice: Nel sottotetto vengono realizzati 3 appartamenti con relativi millesimi, ma i millesimi degli altri piani rimangono invariati. si devono ricalcolare la proporzione dei millesimi. si devono aggiungere i tre nuovi appartamenti, in modo che questi 3 paghino la loro parte e il resto degli appartamenti pagheranno un poco di meno. è come una torta più ci sono ospiti è più piccola sarà la fetta spettante. Antonio Modificato 16 Maggio da Molinodoppio
#3 Inviato 16 Maggio Kevin Napolitano dice: Buona sera. Sono qui per porre un quesito. Un condominio di 4 piani + un sottotetto con le proprie tabelle millesimali. Nel sottotetto vengono realizzati 3 appartamenti con relativi millesimi, ma i millesimi degli altri piani rimangono invariati. 1) Si può approvare l'adeguamento delle tabelle in un'assemblea ordinaria o necessita convocarne una straordinaria. 2)Quanti millesimi servono . Grazie La norma di riferimento è la seguente: «Art. 69. (inderogabile) I valori proporzionali delle singole unità immobiliari espressi nella tabella millesimale di cui all’articolo 68 possono essere rettificati o modificati all’unanimità. Tali valori possono essere rettificati o modificati, anche nell’interesse di un solo condomino, con la maggioranza prevista dall’articolo 1136, secondo comma, del codice, nei seguenti casi: 1. quando risulta che sono conseguenza di un errore; 2. quando, per le mutate condizioni di una parte dell’edificio, in conseguenza di sopraelevazione, di incremento di superfici o di incremento o diminuzione delle unità immobiliari, è alterato per più di un quinto il valore proporzionale dell’unita’ immobiliare anche di un solo condomino. In tal caso il relativo costo è sostenuto da chi ha dato luogo alla variazione. Ai soli fini della revisione dei valori proporzionali espressi nella tabella millesimale allegata al regolamento di condominio ai sensi dell’articolo 68, può essere convenuto in giudizio unicamente il condominio in persona dell’amministratore. Questi e’ tenuto a darne senza indugio notizia all’assemblea dei condomini. L’amministratore che non adempie a quest’obbligo può essere revocato ed e’ tenuto al risarcimento degli eventuali danni. Le norme di cui al presente articolo si applicano per la rettifica o la revisione delle tabelle per la ripartizione delle spese redatte in applicazione dei criteri legali o convenzionali». Per cui, nel tuo caso ,occorre verificare se la sola variazione della destinazione d'uso (da sottotetto a unità immobiliare) rientri nella casistica del p. 2. Per l'approvazione eventuale: anche in assemblea ordinaria con la seguente maggioranza "Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio."- p.s: il sottotetto è un tutt'uno con gli appartamenti sottostanti? Modificato 16 Maggio da GIME