#1 Inviato 29 Settembre, 2013 Desidero porre una domanda a cui non ho ancora ricevuto risposta, forse perchè l'avevo posta al termine di un Topic; Il nuovo art. 1129 (inderogabile) del Codice civile afferma; - Contestualmente all'accettazione della nomina e ad ogni rinnovo dell'incarico, l'amministratore comunica .... - L'amministratore, all'atto dell'accettazione della nomina e del suo rinnovo, deve specificare analiticamente, a pena di nullità della nomina stessa, l'importo dovuto a titolo di compenso per l'attività svolta. Da queste due frasi mi vien da pensare che in caso di revoca dell'amministratore in assemblea senza conseguente nomina di un sostituto, oppure in caso di dimissioni al termine del mandato o mancata riconferma, nel condominio nessuno sarà più incaricato di amministrarlo. Ossia la prorogatio imperii non esisterà più Strano ma è così, perchè? Per il semplice fatto che nessuna persona ha accettato di essere nominato. Quello che mi domando e chiedo agli esperti, cosa succederà se nessuno accetterà di amministrare? - Si rimarrà senza amministratore? - Sarà necessario effettuare un ricorso al Giudice, e forse sarà sufficiente solamente alla Volontaria Giurisdizione? (forse la soluzione migliore) - Oppure cosa potrà succedere? Attendo delle risposte.
#2 Inviato 30 Settembre, 2013 Se ti può rincuorare, da un recente convegno, c'è stata una discussione proprio su questo, in cui un avvocato affermava che la prorogatio imperii, non esisteva più e chi sosteneva il contrario, a me è stato sempre detto che continua fino a nuova nomina.
#3 Inviato 30 Settembre, 2013 Se ti può rincuorare, da un recente convegno, c'è stata una discussione proprio su questo, in cui un avvocato affermava che la prorogatio imperii, non esisteva più e chi sosteneva il contrario, a me è stato sempre detto che continua fino a nuova nomina.Anche senza accettazione dell'incarico e senza sia specificato un compenso?
#4 Inviato 30 Settembre, 2013 In virtù dell'istituto della "prorogatio" l'amministratore di un condominio di un edificio, cessato dalla carica per scadenza del termine previsto dall'art. 1129 c.c. o per dimissioni, continua, pertanto, ad esercitare tutti i poteri previsti dall'art. 1130 c.c., attinenti alla vita normale ed ordinaria del condominio, fino a quando non sia stato sostituito con la nomina di altro amministratore, con la conseguenza che l'amministratore deve continuare a provvedere, durante la gestione interinale, all'adempimento delle incombenze ed attribuzioni previste dall'art. 1130 c.c. e così a riscuotere i contributi condominiali e ad erogare le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell'edificio.(ipsoa.it) ma il 1130 ribadisce i doveri dell'amministratore senza distinzione , secondo me , continua ... il problema invece stà : Alla cessazione dell'incarico l'amministratore è tenuto alla consegna di tutta la documentazione in suo possesso afferente al condominio e ai singoli condomini e ad eseguire le attività urgenti al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni senza diritto ad ulteriori compensi. senza essere pagato... ossia diventa un "buon Samaritano" !!
#5 Inviato 30 Settembre, 2013 Anche senza accettazione dell'incarico e senza sia specificato un compenso? Rimangono ferme le condizioni precedenti.
#6 Inviato 30 Settembre, 2013 Sono perfettamente d'accordo con voi, le norme "precedenti" alla riforma del cc avvenuta al 18.06.13, le conosco benissimo, solamente c'è quella parola "accettazione" che non quadra con la prorogatio, e neppure l'importo che se non indicato (dice l'art. 1129 cc) annulla la nomina!!! Ovvero le condizioni per la gestione di un condominio sono due; 1. l'accettazione, e quì fa capo l'art 23 della Costituzione, che dice che non si può obbligare nessuno se non in base alla Legge, e la legge (art 1129 cc) dice che deve esserci l'accettazione 2. l'indicazione dell'importo in caso di proroga, compresa come prima della riforma, le condizioni descritte mancano, ovvero o manca l'accettazione o manca l'importo o mancano ambedue, cosa ne viene fuori? Per me un bel papocchio che dovrà essere dipanato dai Giudici.
#7 Inviato 30 Settembre, 2013 che debba essere dipanato dai giudici, sono pienamente d'accordo ma, secondo il mio modesto parere , io manterrei nelle more dell'attesa , la prorogatio, invitando i condomini all'elezione del nuovo
#8 Inviato 30 Settembre, 2013 che debba essere dipanato dai giudici, sono pienamente d'accordo ma, secondo il mio modesto parere , io manterrei nelle more dell'attesa , la prorogatio, invitando i condomini all'elezione del nuovoPerfettamente d'accordo, purchè sia fatto
#9 Inviato 1 Ottobre, 2013 Resta sempre la possibilità per l'amministratore di "liberarsi" del condominio chiedendo al tribunale la nomina di un amministratore giudiziale... si evita di lavorare "gratis" per un condominio che tanto non ti ha già rinnovato il mandato
#10 Inviato 1 Ottobre, 2013 Resta sempre la possibilità per l'amministratore di "liberarsi" del condominio chiedendo al tribunale la nomina di un amministratore giudiziale... si evita di lavorare "gratis" per un condominio che tanto non ti ha già rinnovato il mandatoSi questo lo sapevo e c'è anche sentenza, ma in questo caso l'amministratore non accetta la nomina e non propone un compenso, l'art. 1129 dice che la nomina è nulla.Da cui non deve neppure la spesa per la Volontaria Giurisdizione.