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Abitazione principale e pertinenza C/6: Diritto Abitazione Coniuge superstite

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PREMESSA:

La qualifica di abitazione principale, secondo la disciplina IMU, è attribuibile all’immobile iscritto o iscrivibile in catasto come unica unità immobiliare, in cui il possessore e il suo nucleo familiare hanno la dimora abituale e la residenza anagrafica. 

 

Il regime di favore spetta anche per le pertinenze dell’abitazione principale, ossia le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2 (magazzini, soffitte, cantine), C/6 (posti auto e garage) e C/7 (tettoie), destinate - come richiesto dall’articolo 817 del codice civile - dal proprietario dell’abitazione principale (o da chi ha un diritto reale sulla stessa) in modo durevole a suo servizio od ornamento. Può essere trattata allo stesso modo dell’abitazione principale una sola pertinenza per ciascuna delle tre categorie indicate; pertanto, le eventuali unità eccedenti (ad esempio, nel caso in cui si posseggano una cantina e una soffitta entrambe classificate nella categoria C/2), anche se rientrano nelle categorie “privilegiate” e giuridicamente si considerano pertinenze dell’abitazione principale, sono assoggettate ad IMU come se si trattasse di “altri immobili”, senza cioè fruire delle condizioni più favorevoli dettate per l’abitazione principale. 

 

CASUS BELLI.

Marito moglie e due figli hanno da sempre vissuto in un immobile di proprietà del solo marito e destinato dai coniugi (e nei fatti anagraficamente) ad abitazione principale. Nel 2001 muore il marito e la moglie rinuncia all'eredità (1/2 casa) che viene pertanto acquisita in proprietà esclusiva al 50% tra i due figli che abitavano e risedevano insieme alla madre nella casa familiare.  Nel 2004 i due figli hanno comprato nel palazzo un box auto categoria catastale C/6 destinandolo a pertinenza dell'abitazione principale risultando soddisfatte entrambe le caratteristiche oggettive e soggettive: proprietà del bene principale (casa) ed accessorio (box) entrambi in capo agli stessi soggetti e asservimento durevole del bene accessorio a quello principale. Nel 2008 e 2010 entrambi i figli si sposano ed escono dal nucleo familiare originariamente costituito e la madre resta da sola nell'immobile principale su cui gode del diritto reale di abitazione perpetuo (ex art. 540, comma 2 c.c.) come coniuge superstite.

 

Come noto la destinazione di pertinenza di un bene, ai sensi dell'art. 817 c.c., può essere istituita dal proprietario della cosa principale o da chi ha  un diritto reale sulla medesima. Infatti per giurisprudenza concorde (ex plurimis Cass. civ. n. 869/2015) "la costituzione del vincolo pertinenziale presuppone un elemento oggettivo, consistente nella materiale destinazione del bene accessorio ad una relazione di complementarità con quello principale, e un elemento soggettivo, consistente nella effettiva volontà del titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sui beni collegati di destinare il bene accessorio al servizio o all'ornamento del bene principale. 

 

DOMANDA:

L'esenzione imu certa per l'abitazione principale del de cuius spettante alla moglie quale coniuge superstite sulla casa coniugale (anche se di proprietà dei due figli) nel caso di specie si estende anche al box C/6 quale pertinenza dell'abitazione principale sebbene la pertinenza non fosse stata di proprietà del marito (de cuius)?

 

Modificato da technobi

A mio parere no, proprio perchè quando è sorto il diritto di abitazione il C/6 non c'era, pertanto il diritto di abitazione è confinato alla sola casa coniugale.

 

In alternativa posso destinare questo box C/6 quale pertinenza dell'abitazione principale di mia moglie (in costanza di matrimonio con lo scrivente quindi stessa dimora e residenza anagrafica) e, pertanto, non pagare l'imu anche sul detto cespite? (casa principale di proprietà di mia moglie box di mia proprietà ubicati nel medesimo comune a poca distanza tra loro).

Modificato da technobi

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