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Abbattimento parte muro di cinta: è innovazione?

Buongiorno,

nella riunione di ieri si è deciso di fare delle opere di abbattimento di parte del muro di cinta del giardino condominiale per creare un nuovo accesso all'area condominiale, delimitato da cancello.

Tali opere richiedono permessi comunali, prestazioni professionali di un tecnico abilitato e tutta la mano d'opera necessaria compresi i materiali.

 

Chiedo: tali opere sono da coinsiderarsi innovazioni per il condominio? se sì, la maggioranza per deliberare è 2/3 dei millesimi, gisuto?

 

grazie

ciao

Direi proprio che sono innovazioni. Quorum deliberativi maggioranza dei presenti + 2/3 mill

Non è una innovazione l'apertura di un cancello sul muro di cinta, ma solamente un miglioramento della cosa comune.

 

Il principio della comproprietà dell'intero muro perimetrale comune di un edificio legittima il singolo condomino ad apportare ad esso (anche se muro maestro) tutte le modificazioni che gli consentano di trarre, dal bene in comunione, una peculiare utilità aggiuntiva rispetto a quella goduta dagli altri condomini (e, quindi, a procedere anche all'apertura, nel muro, di un varco di accesso ai locali di sua proprietà esclusiva), a condizione di non impedire agli altri condomini la prosecuzione dell'esercizio dell'uso del muro - ovvero la facoltà di utilizzarlo in modo e misura analoghi - e di non alterarne la normale destinazione”. (Cass. civ. Sez. II, 18-02-1998, n. 1708)

per Tullio: perché non è un'innovazione?

per Turtle: perché è una innovazione?

 

Ve lo chiedo perché poi le persone interpretano a vantaggio proprio quanto la legge definisce.

Innovazione "Costituisce innovazione, qualsiasi opera nuova che alteri, in tutto o in parte , nella materia o nella forma, ovvero nella destinazione di fatto o di diritto, la cosa comune, eccedendo il limite della conservazione, dell’ordinaria amministrazione e del godimento della cosa e che importi una modifica materiale della forma e della sostanza della cosa medesima, con l’effetto di migliorarne o peggiorarne il godimento, o comunque alterarne la destinazione originaria, con conseguente incidenza sull’interesse di tutti i condomini, i quali debbono essere liberi di valutare la convenienza dell’innovazione."

 

grazie

E cosa viene alterato? Si è creato solamente una nuova apertura con delibera assembleare, il muro rimarrà muro ed il cancello proteggerà altrettanto come il muro che viene abbattuto, anzi questa è una semplice miglioria a godimento dei condomini, tra l'altro approvata dall'assemblea, chi era contrario, astenuto od assente potrà effettuare ricorso al Giudice, però temo con scarso risultato, comunque non si sa mai, sino a sentenza è difficile prevedere il risultato.

 

... Gli articoli citati prevedono rispettivamente le modificazioni consentite (anche senza approvazione assembleare), le innovazioni utili soggette ad approvazione e le opere sulla proprietà comune attuate in corrispondenza del piano (o porzione di piano) di proprietà esclusiva. Tra queste ultime, sono espressamente vietate (soltanto) quelle opere che potrebbero arrecare danno alle parti comuni dell’edificio.

In linea generale si può quindi affermare che l'apertura di varchi nel muro perimetrale del condominio, da parte di un condomino (comproprietario), è legittima, quando: non influisca sulla statica del fabbricato condominiale compromettendone la stabilità; non pregiudichi la sicurezza e il decoro architettonico dell'edificio; non alteri la destinazione del bene; non possa dar luogo alla costituzione di una servitù a favore di terzi estranei al condominio.

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Non è una innovazione l'apertura di un cancello sul muro di cinta, ma solamente un miglioramento della cosa comune.

 

Il principio della comproprietà dell'intero muro perimetrale comune di un edificio legittima il singolo condomino ad apportare ad esso (anche se muro maestro) tutte le modificazioni che gli consentano di trarre, dal bene in comunione, una peculiare utilità aggiuntiva rispetto a quella goduta dagli altri condomini (e, quindi, a procedere anche all'apertura, nel muro, di un varco di accesso ai locali di sua proprietà esclusiva), a condizione di non impedire agli altri condomini la prosecuzione dell'esercizio dell'uso del muro - ovvero la facoltà di utilizzarlo in modo e misura analoghi - e di non alterarne la normale destinazione”. (Cass. civ. Sez. II, 18-02-1998, n. 1708)

La massima della sentenza citata da Tullio, potrebbe secondo me indurre in errore, come tutte le sentenze ritengo doveroso poi studiare tutta la causa. IN questa si parlava di un abitazione che aveva la proprietà coincidente con il muro perimetrale, quindi non proprio il caso in esame.

Nel nostro caso si parla di muro con giardino condominiale. non di utilizzo del bene comune da parte del singolo condomino.

Poi che l'assemblea debba deliberare e fuori di dubbio, la domanda iniziale era con quale quorum ...

Continuo a pensare che necessiti dei 2/3

Io invece sono del parere che questa, non essendo ne innovazione ne gravosa e neppure spesa gravosa e neppure voluttuaria si possa deliberare con la maggioranza minima, cioè in 2° convocazione con la maggioranza delle teste presenti in assemblea rappresentanti almeno 1/3 del valore del fabbricato, comunque la delibera c'è stata ed è stata approvata, per cui ammettendo anche l'ipotesi che possa essere considerata innovazione, chi era contrario, astenuto od assente avrà i classici 30 giorni a disposizione per impugnare con ricorso al Giudice.

Noto spesso che si invoca l'art.1102 per quello che riguarda l'uso delle cose comuni.

Però altrettanto spesso si tralascia cosa stabilisce lo stesso articolo al secondo comma:

"Il partecipante non puo' estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti,

se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso."

 

Ora se un condomino apre un varco nel muro di cinta perimetrale per ottenere un altro accesso alla

sua proprietà ( casi soventi per realizzare un parcheggio auto nel proprio giardino ) non credo rientri

nel caso del primo comma dell'art.1102.

 

Difatti cosa succede a chi parcheggiava liberamente la propria auto per strada e si trova poi un cancello

dove prima c'era il muro di cinta ?

 

Questo significa appropriarsi indebitamente ( anche se di una porzione ) di una cosa comune come

chiaramente specificato nel secondo comma dell'art.1102.

 

Saluti

Sidactor

In questo caso nessun danno agli altri condomini, infatti c'è stata regolare delibera, e visto che ci sarà regolare richiesta del permesso al comune (così dice l'O.T.) chi non è d'accordo, contrario, astenuto od assente, e/o che ritenga di aver subito un danno, avrà la facoltà del ricorso al Giudice.

Buongiorno,

nella riunione di ieri si è deciso di fare delle opere di abbattimento di parte del muro di cinta del giardino condominiale per creare un nuovo accesso all'area condominiale, delimitato da cancello.

Tali opere richiedono permessi comunali, prestazioni professionali di un tecnico abilitato e tutta la mano d'opera necessaria compresi i materiali.

 

Chiedo: tali opere sono da coinsiderarsi innovazioni per il condominio? se sì, la maggioranza per deliberare è 2/3 dei millesimi, gisuto?

 

grazie

ciao

Non è innovazione perché non costruite un nuovo manufatto ma aprite un nuovo varco in un muro di cinta esistente...e presumo ve ne sia gia almeno un altro.

Maggioranza 500 millesimi e di teste +1

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