Tra i vari elettrodomestici presenti nei nostri appartamenti c'è anche la cappa. Si tratta di quello strumento con il quale si aspirano i fumi e i vapori, normalmente, emessi dai nostri piani di cottura; un meccanismo che, in genere, attiviamo quando si cucinano dei cibi i cui effluvi sono, particolarmente, fastidiosi.
Accade, quindi, che accendiamo la cappa in occasione di una frittura di pesce, poiché non vogliamo che l'odore conseguenziale possa invadere gli ambienti circostanti. Oppure azioniamo questo elettrodomestico allorquando dobbiamo arrostire della carne, per ovviare all'eccessiva produzione di fumo.
Ebbene, nelle predette circostanze, puramente esemplificative, la cappa dovrebbe aspirare i gas di combustione e l'odore indesiderato, assorbendoli nei filtri in essa presenti, se si tratta di una cappa filtrante, oppure espellendoli all'esterno, se abbiamo a che fare con una cappa aspirante.
In quest'ultima circostanza, evidentemente, l'impianto è dotato di un tubo di scarico collegato ad una diramazione esterna (cosiddetta canna fumaria) o a un foro dai quali fuoriesce il fumo trattato.
Pertanto, qualora il proprietario dell'appartamento interessato volesse realizzare questa apertura nella facciata condominiale, sarebbe possibile e a quali condizioni? In particolare, cosa dice la normativa in generale e come andrebbe regolata questa fattispecie? È necessaria l'autorizzazione del condominio? Come ci si deve comportare in merito al decoro del fabbricato?
Regole edilizie per l'installazione di fori per la cappa
In alcuni regolamenti edilizi sono contemplate delle specifiche disposizioni a proposito degli scarichi determinati dai piani di cottura. Ad esempio, potrebbe essere stabilito che le nuove costruzioni debbano essere dotate di una tubazione di passaggio dei fumi e delle esalazioni prodotte, sfociante sull'esterno (in genere, lo sbocco viene previsto sulla copertura del fabbricato e non sulle mura perimetrali).
In un caso come questo, evidentemente, non ci sarebbe alcun obbligo di realizzare canne di aspirazione e/o fori per gli appartamenti facenti parte di un condominio costruito, antecedentemente, alla data di entrata in vigore del regolamento edilizio ipotizzato.
Foro cappa: utilità e normativa tecnica
La presenza di un foro di areazione all'interno della propria cucina non è così inutile come si pensa, visto che consente all'ambiente di ricambiare, costantemente, l'aria.
In particolare, con questo sistema, sarebbe espulsa quella condizionata, negativamente, dalla combustione del gas generata dal piano di cottura.
Per questi motivi, l'istallazione di una cappa aspirante piuttosto che di un elettroventilatore non rappresentano semplicemente un vezzo, ma soddisfano un'esigenza importante.
Non si deve nemmeno dimenticare quanto afferma la normativa tecnica in materia (cosiddetta UNI 7129), secondo la quale, ad esempio, è obbligatoria l'istallazione di una cappa aspirante allorquando la cucina preveda un tubo di aerazione e di dispersione dei fumi emessi.
Nel contempo, va detto che, per ovvi motivi, una cappa aspirante non è necessaria per le cosiddette cucine elettriche e/o a induzione, dove non c'è combustione di gas.
Resta, pertanto, da capire come l'esigenza di praticare un foro sulla parete esterna della cucina possa coordinarsi con le norme che regolano la materia condominiale.
Foro cappa: è necessaria l'autorizzazione del condominio?
Praticare un foro su un muro perimetrale condominiale non necessita di alcuna autorizzazione, poiché essa non è richiesta quando il singolo proprietario sta facendo uso della cosa comune. Si tratta di una conclusione che trova fondamento sia nel codice civile che nella pacifica interpretazione giurisprudenziale.
In particolare, secondo l'art. 1102 c.c. «ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto».
Ebbene, questa disposizione, applicata al caso concreto, ad esempio a proposito dell'istallazione di una canna fumaria, ha portato la giurisprudenza ad affermare che «proprietari esclusivi delle singole unità immobiliari possono utilizzare i muri comuni, nelle parti ad esse corrispondenti, sempre che l'esercizio di tale facoltà, disciplinata dagli art. 1102 e 1120 c.c., non pregiudichi la stabilità e il decoro architettonico del fabbricato (ex multis cass.; 1554 1997)».
L'insieme delle regole anzi descritte, unita all'attenzione a quella relativa ad una distanza minima da rispettare rispetto ai balconi degli altri proprietari (almeno un metro sarebbe preferibile, ma è sempre bene consultare il vigente regolamento urbanistico), dovrebbe consentire al condomino, zelante ed attento all'areazione della propria cucina, di praticare un foro sulle mura perimetrali del fabbricato.
Resta da capire quanto questa iniziativa possa essere in linea con il generale obbligo di non ledere il decoro architettonico di un palazzo.
Foro cappa: quando lede il decoro del fabbricato?
Sappiamo che il decoro architettonico è un bene condominiale a tutti gli effetti e che la giurisprudenza ha pacificamente e ripetutamente affermato che va tutelato. È altrettanto noto, però, che non ogni modifica del fabbricato interessato dall'opera di un singolo proprietario è, necessariamente, lesiva del predetto bene.
Ad esempio, quindi, è stato affermato che l'istallazione di una canna fumaria nella parte tergale di un edificio non può pregiudicare il decoro architettonico del condominio (Tribunale di Firenze sent. n. 189/2019).
Così come è stato precisato che le scarse dimensioni dell'opera modificativa del bene nonché la sua posizione arretrata rispetto al fronte strada, possa essere motivo per escludere ogni lesione, vista la scarsa visibilità della medesima (Tribunale di Roma sent. n. 3120/2020); oppure, in presenza di linee architettoniche del fabbricato non lineari, ma caratterizzate da elementi di dimensioni differenti e posti su vari livelli, l'innovazione potrebbe risultare, visivamente parlando, irrilevante.
Ebbene, le citate argomentazioni, unite al buon senso, lasciano supporre che praticare un foro in facciata, magari in posizione tale da non essere particolarmente visibile, ad esempio perché si tratta di un palazzo in cui le forme e le linee degli elementi non sono regolari, non dovrebbe essere un problema e tanto meno rappresentare il presupposto per una responsabilità civile.
Resta, tuttavia, il dubbio, soprattutto in considerazione dell'estrema discrezionalità manifestata dai magistrati nell'interpretazione e nell'applicazione di queste regole in materia di tutela del decoro architettonico.