La Corte d'Appello di L'Aquila, con la sentenza n. 672 del 9 maggio 2022, ha stabilito che il condominio deve pagare la fornitura idrica anche nel caso in cui ci siano delle dispersioni, a meno che non fornisca la prova rigorosa della sua assoluta incolpevolezza e della propria condotta diligente, rilevabile anche dalla periodica autolettura del contatore.
Dispersione fornitura idrica condominio: il caso
La vicenda giudiziaria prendeva le mosse dall'opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento emessa dalla concessionaria della riscossione per la società fornitrice del servizio idrico titolare del contratto di somministrazione dell'acqua potabile.
Il condominio si opponeva ritenendo che le esorbitanti somme fatturate derivassero dalla presenza di una perdita occulta della tubazione dell'acqua interna al condominio, tale da aver determinato consumi del tutto anomali ed elevatissimi rispetto a quelli precedenti.
Secondo il condominio, la perdita sarebbe stata segnalata, accertata e riparata il giorno successivo, senza che emergessero macchie di umidità.
Da tanto sarebbe derivata, in applicazione del regolamento per la gestione dell'utenza all'epoca vigente, una riduzione dei metri cubi conteggiati con ben minore spesa, non essendo la perdita dovuta a propria negligenza.
Per la precisione, nel succitato regolamento era previsto che «nel caso di dispersioni d'acqua dell'impianto privato dell'utente non dovute a negligenza, ma per cause impreviste e comunque per perdite occulte... l'Azienda applicherà i consumi storici riferiti agli ultimi tre anni o al minor periodo maggiorati del 25%».
Perdite occulte fornitura idrica: la decisione in primo grado
Il giudice di primo grado rigettava l'opposizione del condominio evidenziando che, nella specie, pur essendosi in presenza di perdita occulta, non risultava essere stata fornita prova convincente in ordine all'assenza di negligenza del condominio.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, dagli atti emergeva che:
- le condutture interne al condominio non erano in buone condizioni, dato che, in passato, già altra rottura delle tubazioni aveva interessato l'impianto nella facciata del fabbricato, circostanza che avrebbe dovuto consigliare il condominio, il cui fabbricato probabilmente era di lontana costruzione, ad un controllo metodico dell'intero impianto interno;
- non era dato sapere in cosa fosse consistita la rottura accertata della tubazione idrica, quali fossero le caratteristiche dell'impianto e la loro epoca di effettiva realizzazione, tutte circostanze rilevanti, atteso che un vecchio impianto o la sua cattiva realizzazione erano tutti aspetti dell'opera che non potevano che ricadere sul proprietario in termini di negligenza in conseguenza della sua accertata rottura.
I motivi d'appello del condominio: la perdita incolpevole
Avverso la decisione sfavorevole di primo grado proponeva appello il condominio, lamentandosi dell'erronea interpretazione delle condizioni contrattuali e, in particolare, per avere il tribunale ritenuto necessario, ai fini dell'applicazione della norma che prevedeva una riduzione della fattura, la duplice condizione dell'assenza di negligenza e della non evidenza della perdita d'acqua.
Secondo il condominio, la clausola contrattuale doveva essere interpretata nel senso che, in caso di dispersione di acqua, l'applicazione della tariffa più vantaggiosa per il cliente finale, mediante il conteggio di un consumo forfettario pari alla media dei tre anni precedenti, fosse assicurato in ogni caso di perdita incolpevole, con ciò dovendosi intendere sia gli episodi di dispersioni d'acqua dovute a cause impreviste (in assenza, quindi, di negligenza da parte del cliente finale) sia quelli dovute a perdite occulte (per le quali l'assenza di negligenza deve ritenersi in re ipsa).
La decisione in appello: delle perdite occulte risponde il condominio
La Corte d'Appello di L'Aquila, con la sentenza n. 672 del 9 maggio 2022 in commento, rigetta il gravame del condominio.
L'articolo del regolamento invocato dal condominio prevede testualmente che «Eccezionalmente, in caso di dispersioni d'acqua dall'impianto privato dell'utente, non dovute a negligenza, ma per cause impreviste e comunque per perdite occulte evidenziate da un consumo superiore al 30% dei consumi medi rilevati negli ultimi tre anni o nel minor periodo, l'Azienda applicherà i consumi storici riferiti agli ultimi tre anni o al minor periodo maggiorati del 25%.
La riduzione è subordinata all'accertamento della perdita da parte dell'utente, all'esecuzione delle opere necessarie all'eliminazione della stessa, nonché alla presentazione di richiesta scritta corredata dalla da fotocopia della fattura di riparazione rilasciata da un tecnico idraulico abilitato…».
Ciò detto, la Corte rileva che, al fine di ottenere la rideterminazione in misura corrispondente alla media dei consumi storici riferiti agli ultimi tre anni o al minor periodo maggiorato del 25%, le dispersioni di acqua non debbano essere ascrivibili a negligenza dell'utente anche con riferimento all'ipotesi delle perdite occulte evidenziate da consumo superiore al 30% dei consumi medi rilevati negli ultimi tre anni.
Invero, se l'esclusione della negligenza dell'utente deve considerarsi in re ipsa per il caso di dispersione provocata da causa imprevista (si pensi ad un sisma o ad altro evento catastrofico), non altrettanto può ritenersi (come sostenuto dall'appellante) per l'ipotesi di perdita occulta, interpretazione questa avvalorata dal richiamo del regolamento al diritto-dovere dell'utente di verificare i consumi attraverso periodiche autoletture.
La mancata prova dell'assenza di negligenza
Infondato si rivela anche il secondo motivo di gravame. Con tale motivo l'appellante si duole dell'erroneità della valutazione compiuta dal tribunale in punto di ritenuta mancanza di prova in ordine all'assenza di negligenza in capo al condominio.
Secondo l'appellante, il fatto che il fabbricato fosse di costruzione risalente nel tempo non costituisce valida prova della vetustà delle tubazioni, anche perché le stesse erano state oggetto di completo rifacimento negli anni Novanta.
Lamenta ancora che il primo giudice ha erroneamente argomentato sul difetto di accertamenti in ordine alla rottura del tubo, trascurando di considerare che la documentazione in atti attestava che la perdita non era individuabile in quanto non si era verificata nessuna macchia di umidità
La Corte d'Appello rigetta anche questa doglianza. Il giudice di prime cure ha correttamente rilevato come gli elementi disponibili (necessità di precedente riparazione rivelatrice delle non buone condizioni in cui versava l'impianto) deponessero in senso contrario all'assenza di negligenza, evidenziando poi che, nella specie, non era stato allegato né provato in cosa fosse consistita la rottura accertata della tubazione idrica, quali fossero le condizioni dell'impianto, quale l'epoca della sua realizzazione, tutte circostanza rilevanti, se si considera che un vecchio impianto o la sua erronea o cattiva realizzazione sono tutti aspetti dell'opera che non possono che ricadere sul suo proprietario in termini di negligenza in conseguenza dell'accertata rottura.