La somministrazione è "il contratto con il quale una parte si obbliga, verso il corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore dell'altra, prestazioni periodiche o continuative di cose" (art. 1559 c.c.).
È una sorta di vendita continuativa. La disciplina del contratto di somministrazione è data dall'applicazione di due normative: quella prevista appositamente per il contratto di somministrazione e quella propria dai contratti a cui corrispondono le singole prestazioni.
Stabilisce infatti l'articolo 1570 che "si applicano alla somministrazione, in quanto compatibili con le disposizioni che precedono, anche le regole che disciplinano il contratto a cui corrispondono le singole prestazioni".
Si applica, per esempio, come è avvenuto nel caso che si commenterà tra poco, la disciplina della vendita (in quanto compatibile) alla somministrazione di consumo. Nello specifico la garanzia per vizi ex art. 1490 c.c.
L'acqua non è potabile: i condomini pagano metà del canone per i servizi idrici. Fatto e decisione
Il caso è affrontato dal Tribunale di Nuoro con la sentenza 412 del 28 luglio 2023.
Nel caso di specie l'impresa che forniva la risorsa idrica al condominio ha ottenuto decreto ingiuntivo per più di 60.000,00 euro a fronte di fatture non pagate.
Il condominio ha presentato opposizione avverso detto decreto evidenziando che il servizio mal funzionava, l'acqua non arrivava a tutti gli alloggi, non era portabile e così via, questioni tutte più volte contestate alla società, tanto da formulare in via riconvenzionale la richiesta di risarcimento danni per € 50.000,00.
La società fornitrice si è costituita contestando in toto ed in modo puntuale le avverse doglianze: i reclami sono stati solo due, tra loro lontani nel tempo ma che comunque hanno avuto subito riscontro, la non potabilità dell'acqua non deriva dal servizio ma dalle pessime condizioni delle tubature del Comune.
Rigettate le istanze di istruttoria orale, la causa viene portata a decisione.
Il Tribunale ritiene di accogliere parzialmente l'opposizione.
Ed infatti, considerando l'eccezione di anomalia dei consumi e di malfunzionamento del contatore, il Giudice osserva che la società ha dato prova del contratto di somministrazione, nonché - mediante fattura, estratto autentico delle scritture contabili ed estratto conto completo - della effettiva fornitura di acqua.
Ha quindi richiamato l'orientamento della Suprema Corte secondo cui "nei contratti di somministrazione caratterizzati dalla rilevazione dei consumi mediante contatore, la rilevazione dei consumi è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità.
In caso di contestazione dei consumi da parte del somministrato, grava sul somministrante l'onere di provare che il sistema di rilevazione dei consumi (ovvero il contatore) fosse perfettamente funzionante, mentre grava sul fruitore l'onere di provare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con una diligente custodia dell'impianto ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore ovvero determinare un incremento dei consumi" (Cass. n. 23699/2016).
Nella fattispecie in esame, l'impresa ha fornito la dimostrazione di aver tempestivamente sostituito il misuratore del consumo non appena avuta la notizia dall'utente di un possibile malfunzionamento.
Il condominio ha eccepito il malfunzionamento del contatore o l'anomalia del consumo con raccomandata di ben tre anni dopo ed a seguito della diffida del legale dell'impresa.
Le contestazioni del condominio sono pertanto generiche e imprecise.
Il CTU, nella consulenza disposta in corso di causa, ha constatato che "si può asserire che il contatore installato presso l'utenza del Condominio… funziona correttamente ed è in grado di effettuare delle letture attendibili dei consumi a tutte le portate di utilizzo con uno scarto di lettura inferiore al 5%". Il margine del 5%, è bene notare, è lo stesso previsto dall'art. 6.5 della Carta del Servizio Idrico Integrato per reputare funzionante il contatore.
Inoltre il Tribunale ritiene priva di fondamento l'eccezione di inadempimento relativa alla ridotta pressione dell'acqua, che avrebbe impedito una corretta fruizione della risorsa idrica da parte dei condomini dei piani superiori. La consulenza tecnica ha smentito questo assunto.
Se ne deduce pertanto che non consta alcun inadempimento della società fornitrice del servizio.
A questo punto il Giudice affronta il tema della potabilità dell'acqua, sulla cui base per determinati periodi si è riscontrata la non potabilità.
Proprio a motivo di tale inadempimento (o, meglio, inesatto inadempimento) da parte della società convenuta, il condominio ha chiesto la riduzione del prezzo della fornitura idrica nella misura del 50% e il rimborso di quanto pagato in misura eccedente a tale percentuale.
Il Tribunale osserva che le norme di legge e regolamentari che disciplinano il rapporto di somministrazione di acqua destinata al consumo umano prevedono che l'acqua immessa in rete debba essere potabile e idonea per la preparazione di cibi e bevande (D. Lgs. 2 febbraio 2001, n. 31, attuativo della Direttiva 98/83/Ce relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano) e che l'art. B.2 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato prescrive che "l'acqua distribuita in rete risponde ai requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano così come previsto dalla normativa vigente".
L'erogazione attraverso la rete pubblica di acqua che non presenti questi requisiti costituisce inadempimento - o un inesatto inadempimento - agli obblighi del gestore del Servizio Idrico Integrato dal contratto individuale di somministrazione stipulato con l'utente.
Questo è stato accertato nel caso di specie, servendo acqua non potabile e, quindi, un bene non idoneo all'uso al quale era destinato.
È compito della stessa società erogatrice quello di curare la conservazione dei beni concessi in uso mediante gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere inerenti al servizio con conseguente responsabilità in caso di difetto di intervento.
"Ai sensi dell'art. 1218 cod. civ., il debitore, in quanto tenuto a dimostrare di non aver potuto adempiere la prestazione dovuta per causa a lui non imputabile, non può limitarsi ad eccepire la semplice difficoltà della prestazione o il fatto ostativo del terzo, ma deve provare di aver impiegato la necessaria diligenza per rimuovere gli ostacoli frapposti all'esatto adempimento" (così, in materia di responsabilità del gestore del Servizio Idrico Integrato nel contratto di somministrazione, Cass. 13 ottobre 2015, dep. 4 febbraio 2016, n. 2182).
Nel caso di specie, la società non ha dato alcuna dimostrazione di impiego della diligenza adeguata.
Ne consegue che essa è rimasta inadempiente all'obbligo contrattuale di fornire acqua idonea al consumo umano, dunque munita dei requisiti di potabilità in base ai parametri di legge. In ragione di tale inesatto inadempimento, la società non può pretendere l'adempimento integrale della controprestazione da parte dell'utente, cioè il pagamento dell'intera tariffa.
La riduzione del corrispettivo, richiesto da parte opponente nella misura del 50% era precedentemente regolata da normativa oggi abrogata (art. 13 del provvedimento del Comitato Interministeriale Prezzi n. 26 del 1975).
Alla somministrazione sono applicabili, in quanto compatibili con le disposizioni degli artt. 1559 e ss. c.c., le regole che disciplinano il contratto a cui corrispondono le singole prestazioni (art. 1570 c. c.). In base a quanto previsto dall'art. 1490 c.c. (garanzia per i vizi della cosa venduta) il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, mentre il compratore può domandare la riduzione del prezzo (art. 1492 cod. civ., disciplinante gli effetti della garanzia).
Al fine di determinare il quantum della riduzione del prezzo, in mancanza di altri elementi, deve farsi applicazione di un criterio equitativo che ben può essere individuato impiegando un parametro di riferimento analogo a quello considerato nel provvedimento del Comitato Interministeriale Prezzi del 1975, tenuto conto specificamente dell'incidenza della mancata potabilità sul valore del bene somministrato e dell'autorevolezza della fonte (CIP).
Il ricorso a parametri di valutazione equitativa è consentito in base al principio generale di cui l'art. 1226 cod. civ. costituisce specificazione sul terreno del risarcimento del danno.
Il condominio opponente, pertanto, in applicazione dei suddetti principi, ha diritto alla riduzione del prezzo nella misura del 50% della componente della tariffa relativa alla voce acquedotto e al rimborso della metà dei corrispettivi saldati nel periodo in cui la società erogatrice è rimasta inadempiente.
Acqua non potabile: diritto alla riduzione del canone per i condomini
La giurisprudenza ha più volte affermato che la somministrazione d'acqua non avente le caratteristiche di potabilità costituisce inesatto adempimento del contratto di fornitura che dà diritto al somministrato ad un'equa riduzione del canone al fine di ovviare all'alterazione dell'equilibrio patrimoniale tra le prestazioni delle parti in ragione del mancato adempimento da parte dell'ente della sua prestazione di fornire acqua potabile, oltre al risarcimento dei danni (Cass. 25 giugno 2002, n. 9240; Giudice pace Pordenone 23 giugno 1997 e Giudice pace Rocca Sinibalda 20 febbraio 1998).
Nel caso di specie si è ritenuto di applicare l'art. 1490 c.c. in tema di vendita, considerando l'acqua non potabile come bene inidoneo all'uso (servizio) convenuto.
Sul punto, questa norma deve essere interpretata con riguardo al principio generale di cui all'art. 1455 c.c. con la conseguenza che l'esercizio dell'azione è legittimo soltanto da vizi concretanti un inadempimento di non scarsa importanza, i quali non sono distinti in base a ragioni strutturali, ma solo in funzione della loro capacità di rendere la cosa inidonea all'uso cui era destinata o di diminuirne in modo apprezzabile il valore, secondo un apprezzamento di fatto del giudice del merito (Cass., 25 settembre 2013, n. 21949).