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Fondo salva casa. Primi sviluppi

Dal Tribunale di Bergamo arriva il primo decreto di comparizione delle parti disposto in seguito al deposito di una richiesta di sospensione dell'asta al fine di rinegoziare il mutuo secondo la nuova disciplina.
Redazione Condominioweb.com 
27 Gen, 2020

Il fondo salva casa. Il nuovo art. 41-bis del decreto fiscale (D.L. n. 124/2019) la cui legge di conversione è in vigore dal 25 dicembre 2019 prevede che il contribuente in difficoltà che abbia stipulato un mutuo ipotecario per acquistare la prima casa, potrà salvare l'immobile dalla procedura esecutiva.

Una nuova misura che consente al mutuatario inadempiente, se sussistono determinate condizioni, di poter beneficiare di una rinegoziazione o di un rifinanziamento.

In particolare, il consumatore potrà richiedere la rinegoziazione del mutuo in essere ovvero un finanziamento, con surroga nella garanzia ipotecaria esistente, a una banca terza, il cui ricavato dovrà essere utilizzato per estinguere il mutuo in essere, con assistenza della garanzia del Fondo di garanzia prima casa e con il beneficio dell'esdebitazione per il debito residuo.

Le condizioni. Per avvalersi della rinegoziazione del mutuo dovranno ricorrere congiuntamente le seguenti condizioni:

a) il debitore dovrà essere qualificabile come consumatore, dunque di una persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta. Nei riguardi del debitore, inoltre, non dovrà essere pendente una procedura di risoluzione della crisi da sovraindebitamento;

b) il creditore, invece, dovrà essere un soggetto che esercita l'attività bancaria (raccolta di risparmio tra il pubblico ed esercizio del credito con carattere d'impresa) o una società veicolo.

Oltre al creditore procedente, inoltre, non dovranno esservi altri creditori interventi, oppure dovrà essere depositato, prima della presentazione dell'istanza di rinegoziazione, atto di rinuncia da parte degli altri creditori intervenuti;

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