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Fattura del fornitore elettrico abnorme: cosa deve fare il cliente?

Come gestire una fattura elettrica abnorme: diritti e doveri del cliente in caso di malfunzionamento del contatore e come procedere per ottenere un eventuale rimborso.
Giuseppe Bordolli 
22 Nov, 2021

Nei contratti di somministrazione la rilevazione dei consumi è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità. In caso di omessa o irregolare rilevazione o fatturazione da parte del fornitore, l'utente non ha titolo di opporre l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., cioè non può semplicemente rifiutarsi di pagare la somma richiesta.

Del resto si deve tenere conto anche del dovere di cooperazione del cliente: chi fruisce del servizio, infatti, è normalmente tenuto ad accertare la causa della mancata ricezione della fattura ed ad attivarsi per richiederne un duplicato, a controllare i propri consumi, senza attendere il ricevimento della fattura da parte del gestore e a dare immediata comunicazione qualora riconosca l'imperfetto funzionamento del contatore, al fine di consentirne la necessaria riparazione o sostituzione.

Il problema è che il cliente potrebbe non rilevare in tempi brevi il malfunzionamento del contatore ed il fornitore potrebbe, nel frattempo, emettere una fattura per importi abnormi.

La contestazione "specifica per malfunzionamento del contatore" può avvenire, preventivamente, per mezzo di un reclamo da inviare al fornitore mediante lettera raccomandata o Pec che, se riscontrato positivamente, porterà al ricalcolo dei consumi effettivi e al conguaglio in fattura.

E se il fornitore non volesse riconoscere bonariamente l'errore? Quali sono i principi generali che in sede giudiziale il giudice è tenuto a considerare? Le risposte sono contenute nella motivazione della recentissima sentenza della Cassazione n. 34701 del 16 novembre 2021.

Fattura del fornitore elettrico abnorme: la vicenda

Un fornitore chiedeva una rilevante somma a titolo di conguaglio nella fatturazione di consumi di energia elettrica ad una cliente che per evitare recuperi coattivi corrispondeva l'importo richiesto ma, successivamente, ne richiedeva il rimborso al Giudice di Pace.

A sostegno delle sue ragioni la cliente notava che il conguaglio veniva richiesto dopo che per molto tempo non era stata fatta lettura del contatore, ma soprattutto dopo che quest'ultimo era stato sostituito; in ogni caso evidenziava come i consumi fossero anomali rispetto a quelli sia precedenti che successivi al periodo di riferimento. Tuttavia il Giudice di Pace prima, il Tribunale dopo hanno rigettato la domanda.

In particolare il giudice di secondo grado sosteneva che, essendo la somministrazione un contratto e discutendosi di inadempimento contrattuale, spettava al somministrante (cioè il fornitore) la prova di avere erogato energia elettrica ed al somministrato (cioè al cliente) la prova del cattivo funzionamento del contatore.

La cliente ricorreva in Cassazione denunciando, in buona sostanza, la decisione impugnata per avere ritenuto erroneamente che l'onere di provare il malfunzionamento del contatore spettasse al somministrato.

Contatore guasto e consumi eccessivi dell'acqua. Si pagano ugualmente le spese se il condomino non impugna la delibera

I principi elaborati per consumi idrici o telefonici

E' importante sottolineare che, ai fini della risoluzione della controversia sorta tra il gestore, che pretenda il pagamento del corrispettivo, e l'utente, che lamenti l'addebito di un consumo anomalo ed eccedente il suo normale fabbisogno, contestando l'affidabilità del valore registrato ed il conseguente addebito, deve trovare applicazione il criterio di ripartizione dell'onere della prova elaborato dalla giurisprudenza secondo cui deve essere addossato al gestore la dimostrazione del buon funzionamento del contatore e della corrispondenza tra la misura letta e quella trascritta in fattura (Cass. civ., sez. VI, 09/01/2020, n. 297; Cass. civ., sez.

III, 16/06/2011, n. 13193, con cui si afferma, per analogia, l'applicabilità al contratto di utenza idrica dei principi relativi al contratto di utenza telefonica).

Secondo quanto più di recente affermato, in caso di contestazione, grava sul fornitore l'onere di provare che il contatore sia perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi sia dovuta a fattori esterni al suo controllo, che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, o anche vigilando, con diligenza, per evitare eventuali intrusioni di terzi, in grado di alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi (Cass. civ., sez. III, 22/11/2016, n. 23699, sulla rilevazione dei consumi idrici).

In ogni caso l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si proclama titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo (Cass. civ., sez. III, 19/07/2018, n. 19154, con riferimento al servizio idrico integrato).

Riconoscimento del diritto al rimborso per malfunzionamento del contatore

La Cassazione ha dato ragione alla cliente, cassando con rinvio la decisione impugnata. Secondo i giudici supremi, infatti, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità con la conseguenza che, in caso di contestazione, grava sul fornitore, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante; il cliente, invece, deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a inevitabili fattori esterni che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto o dimostrare di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi.

Se il cliente riesce a provare il malfunzionamento del contatore ha diritto di ripetere l'indebito, equivalente al corrispettivo versato al gestore in eccedenza.

Sulla somma ripetibile, che costituisce debito di valuta, sono dovuti gli interessi legali dal giorno della domanda giudiziale, dovendosi presumere, in capo al fornitore, la buona fede nel ricevere i singoli pagamenti. Non spetta la rivalutazione monetaria, in mancanza di prova del maggior danno.

Furbetti del contatore. Condomino condannato per furto d'acqua

Sentenza
Scarica Cass. 16 novembre 2021 n. 34701
Scarica Modello Altroconsumo Contestazione bolletta elettricità
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